CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la sentenza dal GIP del Tribunale di Genova, pronunciata il 23 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura genericamente il vizio della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la motivazione che ha confermato la graduazione della pena disposta dal giudice di primo grado, anche in considerazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti contestate, non può dirsi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01) e, comunque, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, è sufficiente un mero riferimento all'adeguatezza della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C