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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49250/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento del 21/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva disposto il sequestro preventivo della ditta individuale della quale è titolare [OSCURATO:PERSONA].

Tale impresa è intestata all'odierno ricorrente sin dal 18/10/2017, essendo stata in precedenza gestita - anche formalmente - dal di lui padre [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione mafiosa, per esser stato organico alla organizzazione denominata ndrangheta, operante nel versante tirrenico del territorio calabrese e - per maggior precisione - della articolazione territoriale, o "ndrina", egemone nel territorio del Comune di Rosarno.

1.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, quindi, del tutto legittima l'imposizione del vincolo in vista della futura confisca, ricordando come - secondo la concorde giurisprudenza di legittimità - possa imporsi sull'intero complesso aziendale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, laddove sussista la dimostrazione circa la sussistenza di una correlazione specifica e concreta, fra il bene oggetto di ablazione e il perseguimento degli scopi tipici dell'organizzazione; apprensione che si appalesa legittima anche allorquando il bene risulti, sotto il profilo formale, intestato a soggetto da ritenersi non organico alla struttura associativa.

Tale forma di ablazione, infatti, è legittimata non tanto dalla sussistenza - in capo al titolare - del dolo associativo, quanto piuttosto dalla sua mancanza di buona fede, nel porre il bene a disposizione del sodalizio.

1.2. Il provvedimento impugnato si fonda, in primo luogo, sul richiamo alla motivazione stessa del decreto di sequestro preventivo oggetto di riesame.

Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, la forte incidenza delle condotte tenute dal succitato [OSCURATO:PERSONA], per aver questi svolto - in modo estremamente assiduo - effettive funzioni di gestione dell'impresa, relazionandosi direttamente con i soggetti apicali della associazione, al fine di pianificare gli affari nel settore della legna boschiva.

L'ordinanza si alimenta, poi, del contenuto delle intercettazioni, che sono state ritenute evocative del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'asservimento dell'impresa all'attività mafiosa.

Possono leggersi, infatti, conversazioni atte a dimostrare il forte interessamento di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al fatto che la ditta individuale di Bellocco potesse stipulare contratti, aventi a oggetto la cessione di legname in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Viene analizzata, altresì, la vicenda inerente ai rapporti intercorsi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riguardo all'intervento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], affinché il primo potesse riscuotere i crediti vantati.

Ulteriori elementi valorizzati dai Giudici del riesame sono rappresentati dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione, tenutasi in Laureana di Borrello il 04/10/2019, nonché il fatto che [OSCURATO:PERSONA] lo abbia informato dell'esito di un incontro, finalizzato proprio a trovare un equilibrio, fra gli interessi mafiosi relativamente allo sfruttamento delle risorse boschive.

Sottolinea il Tribunale, inoltre, come al mancato pagamento della somma di euro 15.000,00 annui, cui si erano obbligati i Bellocco nei confronti della ndrina, non abbiano fatto seguito ritorsioni o intimidazioni, bensì esclusivamente il congelamento dei vantaggi precedentemente prospettati; ciò sta a testimoniare come il Bellocco fosse un imprenditore colluso e la ditta sequestrata rientrasse, a pieno titolo, nello schema della cd. impresa mafiosa.

Le estorsioni e gli atti intimidatori subiti dalla ditta, in passato, non contrastano con il dato della protezione a questa assicurata dalla cosca, trattandosi di episodi molto risalenti e legati a vicende di differente genere. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non ha solo posto la propria ditta a completo servizio dell'associazione malavitosa, ma si è anche premurato di veicolare un messaggio mafioso, proveniente dal capo [OSCURATO:PERSONA] e indirizzato alla figura di vertice della cd.

Locale di Giffone, ossia [OSCURATO:PERSONA].

Tale messaggio si compendiava nella esortazione, rivolta ai componenti della suddetta Locale, a interrompere le attività concernenti lo sfruttamento delle risorse boschive, fino al completo ripristino degli equilibri, fra gli interessi riconducibili alle varie cosche interessate a tale settore di affari.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'ipotesi associativa ex art. 416-bis cod. pen. contestata al capo 1) della rubrica, così come riqualificata nella fattispecie del concorso esterno, nell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale e nel decreto di sequestro preventivo.

Il provvedimento reiettivo si fonda sulla considerazione secondo la quale la ditta intestata al Bellocco, attiva nel settore boschivo, fosse stabilmente asservita all'attività dell'omonima associazione mafiosa; dell'azione illecita di questa, il ricorrente si sarebbe giovato, per riuscire a operare in un regime di concorrenza sleale, al fine di aggiudicarsi appalti pubblici nel settore boschivo, nonché in sede di aggiudicazione di terreni boschivi.

Il sequestro preventivo della ditta è stato ritenuto corretto, a causa del rilevante inquinamento verificatosi, fra capitali leciti e illeciti. 5,4 A La lettura dei passaggi salienti delle intercettazioni versate in atti, così come l'analisi dell'ulteriore compendio indiziario raccolto, non consentono di ritenere sussistente la caratteristica della mafiosità dell'azienda sequestrata.

Il fumus gravante sull'odierno ricorrente viene interamente ricavato, quasi per derivazione, dalla posizione del padre del Bellocco stesso.

Il Tribunale si è limitato a trarre l'esistenza di un nesso di strumentalità, tra la ditta oggetto di sequestro e la consorteria mafiosa; in tal modo, però, viene dimenticata la qualifica di concorrente esterno attribuita al ricorrente, titolare effettivo della ditta sin dal 2012, per averla ereditata dal nonno, il quale l'aveva a sua volta gestita a partire dal 1965.

La difesa ha documentalmente provato la reale ed esatta titolarità della ditta stessa, che sarebbe stata - in ipotesi di accusa - fino al 2018 del padre di [OSCURATO:PERSONA] e, solo da tale anno in poi, a questi trasferita.

Dato che la posizione del concorrente esterno si differenzia profondamente, da quella del soggetto organico all'organizzazione, tale diverso posizionamento si riverbera, in modo profondo, anche sul nesso di strumentalità preteso dalla norma.

Il Tribunale, seguendo un fallace percorso deduttivo, reputa la ditta come stabilmente asservita all'attività criminale posta in essere dall'associazione mafiosa, giungendo a tale conclusione grazie ai seguenti elementi, tutti attinenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: - il contenuto delle intercettazioni afferenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno ricorrente; - il riferimento, presente in una delle conversazioni captate, ad una certa gara pubblica, che avrebbe dovuto essere assegnata alla suddetta ditta; - la questione concernente la vendita di legname a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di Palaia; - la vicenda inerente alla riscossione del debito di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha dimostrato, però, come sia restato indeterminato uno dei dati specificamente richiamati nella provvisoria imputazione, concernente l'individuazione degli appalti ipoteticamente ottenuti dalla ditta, grazie specificamente alla pretesa riferibilità della stessa al sodalizio criminale.

La ricostruzione operata dal Tribunale, del resto, non contrasta con la tesi sostenuta dalla difesa, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato un imprenditore vittima, costretto a pagare per poter lavorare.

Emerge da una delle conversazioni, inoltre, come la ditta fosse tenuta a corrispondere determinati importi alla cosca, per poter operare; tale dato, però, non può in alcun modo collimare con la tesi dell'appartenenza della ditta stessa all'associazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

L'azienda è solo formalmente intestata al ricorrente, indagato per concorso / esterno in associazione mafiosa, ma viene gestita - in via di fatto - dal padre di questi, [OSCURATO:PERSONA], organico alla omonima cosca mafiosa.

Il provvedimento riassume, peraltro, tutti gli elementi maggiormente significativi, dai quali può esser tratta la conclusione della diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione dell'azienda, così divenuta strumento stabilmente adoperato dalla cosca, per la gestione degli affari mafiosi nel settore della legna boschiva.

In tal modo, l'azienda offriva un contributo causalmente orientato alla conservazione, o al rafforzamento, delle capacità operative dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come chiarito in parte narrativa, il sequestro preventivo è stato ordinato in vista della confisca dell'impresa suddetta, in quanto ritenuta solo formalmente intestata all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; trattasi di impresa riferibile invece, in ipotesi d'accusa, all'effettivo gestore di fatto, ossia a [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno ricorrente e soggetto stabilmente inserito nella omonima cosca, operante in territorio di Rosarno.

Trattasi di sequestro prodromico alla confisca ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., che prevede che - alla condanna per il delitto dì associazione mafiosa - faccia seguito «la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

La norma, in tal modo, assegna una connotazione di obbligatorietà alla confisca, al ricorrere di determinate di condizioni, che — in caso di condanna per altra fattispecie di reato — avrebbero reso meramente facoltativa l'adozione del provvedimento ablatorio; tale carattere obbligatorio è direttamente consequenziale alla gravità dell'allarme sociale, intimamente connesso alla perpetrazione della specifica tipologia di delitto, nonché al dato oggettivo, rappresentato dalla utilizzazione dei beni nelle attività mafiose.

Nel vasto alveo delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato», poi, devono essere ricondotti tutti i beni destinati a essere adoperati, in vista del raggiungimento dei fini propri dell'attività dell'organizzazione: la norma, quindi, postula la sussistenza di una relazione specifica e stabile, tra il bene e la commissione del fatto illecito, che sia tale da rendere palese l'esistenza di un rapporto di correlazione strutturale e strumentale (Sez. 6, n. 27750 del 21/05/2012, Vadalà, Rv. 253113; Sez. 2, n. 9954 del 04/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231029).

In tale ampia dizione rientrano, inoltre, le cose che siano state ottenute grazie ad attività economiche formalmente lecite, ma gestite mediante l'esplicazione della forza intimidatrice di stampo mafioso: da questo punto di vista, vanno assoggettati a confisca obbligatoria gli utili derivanti dall'esercizio di un'impresa mafiosa.

Ancora, l'estensione del provvedimento ablatorio alle cose che costituiscono «impiego» del prezzo, del prodotto e del profitto del reato, persegue l'evidente finalità di colpire qualsivoglia successivo reinvestimento dei profitti delittuosi, oltre che degli stessi utili riferibili all'impresa mafiosa, dunque anche le destinazioni sostanzialmente lecite delle utilità (Sez.

U, n. 2798 del 12/11/1993, dep. 1994, Cinquegrana, Rv. 196258).

2.1. Stando poi all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche una azienda, con tutti i suoi beni, può venire assoggettata alla ablazione a norma dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., allorquando essa si presenti in veste di strumentalità, rispetto alla commissione del reato associativo mafioso (fra tante, si veda Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, Calabrese, Rv. 272640).

Occorre però, in tal caso, la positiva dimostrazione dell'esistenza di una relazione - che presenti una connotazione specifica e concreta - tra la gestione dell'impresa e le attività illecite, perpetrate dalla consorteria mafiosa criminale (Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, n.m.; Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709).

Se ne deduce, allora, che la confisca dell'intera azienda è consentita, a patto che l'impresa stessa sia qualificabile come "mafiosa", in ragione della sussistenza di una completa sovrapposizione, fra la struttura associativa e il sodalizio malavitoso o, almeno, allorquando l'intera attività d'impresa risulti «inquinata» dall'ingresso, nelle casse dell'azienda, di risorse economiche provenienti da attività delittuosa, che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dei meccanismi di accumulazione della ricchezza prodotta, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti (così Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891, a mente della quale: «Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. può avere ad oggetto un'intera impresa allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d' impresa e mafiosa»).

2.2. Assimilabile a tali situazioni è l'eventualità che l'impresa sia soggetta al diretto controllo della consorteria, della quale condivida progetti e dinamiche operative, così divenendone strumento operativo teso al perseguimento dei fini illeciti associativi; viene a concretizzarsi, in tal modo, una oggettiva commistione di interessi, fra l'attività di impresa e gli affari mafiosi.

Dovendosi sposare un concetto unitario dell'impresa, allorquando risulti acclarata la mafiosità della relativa attività (per essere questa esclusivamente funzionale alla perpetrazione di fatti illeciti), deve obbligatoriamente assoggettarsi a provvedimento ablatorio l'intero ammontare delle quote sociali e dei beni aziendali, senza la possibilità di operare differenziazioni, fra capitale di origine lecita e capitale frutto di attività mafiosa, che sia stato inserito in un secondo momento nella massa aziendale.

Ciò in quanto l'espansione dell'impresa è stata resa possibile anche grazie a un uso deviato - in quanto mafioso - di tali beni, pur se di provenienza lecita.

Parimenti illecite, in tale ottica, devono reputarsi le entrate progressivamente reimpiegate, onde imprimere un ulteriore sviluppo aziendale (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710; Sez. 2, n. 42525 del 02/05/2017, Mazzaferro, n.m.; Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, n.nn.).

2.3. Il logico corollario di tale impostazione concettuale è dato dal fatto che l'ablazione dei beni ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., con specifico riferimento ai beni strumentali alla commissione del delitto associativo, nonché a quelli che ne rappresentano il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, sebbene derivi in via automatica dalla pronuncia di condanna, postula una rigorosa motivazione in ordine al profilo del "quantum" da assoggettare a confisca.

Quest'ultima infatti, con esclusione del caso in cui sia possibile ravvisare l'esistenza di una "impresa mafiosa" nei termini sopra chiariti, deve evidenziare - in modo specifico e puntuale - il nesso di pertinenza sussistenza, fra i singoli cespiti oggetto di vincolo reale e le attività delinquenziali (si veda Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261588).

2.4. Dei sopra esposti principi, il Tribunale non ha mostrato di saper fare buon governo.

Nel caso in esame, infatti, l'assunto accusatorio si incentra sulla strumentalizzazione dell'impresa, formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], al soddisfacimento degli interessi di una struttura delinquenziale, della quale quest'ultimo non è organico; tale assoggettamento si sarebbe tradotto - in ipotesi di accusa - nel mettere a disposizione l'azienda per il perseguimento degli scopi dell'associazione, che era interessata al settore degli appalti pubblici nel commercio della legna boschiva.

Secondo le regole ermeneutiche sopra chiarite, però, ai fini del sequestro funzionale alla confisca di una impresa nella sua interezza e del relativo patrimonio, deve sussistere una intima correlazione, fra i beni aziendali e la ipotizzata attività illecita, posta in essere dal soggetto indagato per il reato di associazione di stampo mafioso.

Tale correlazione deve esplicarsi tanto sotto il profilo della stabile strumentalità, rispetto alla realizzazione del programma delinquenziale, quanto dal punto di vista della derivazione dall'attività delittuosa (quale prezzo, prodotto, profitto o loro reimpiego).

Muovendo dalla qualità di terzo rispetto all'associazione, attualmente attribuita a [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento ablatorio avrebbe dovuto chiarire, allora, se l'ablazione del cespite aziendale - nella sua globalità - ricevesse legittimazione e suffragio dal connotato di mafiosità dell'impresa stessa.

In carenza di tale dimostrazione, il sequestro in vista della futura confisca avrebbe dovuto restare limitato alla sola quota dell'impresa, che potesse reputarsi certamente strumentale, rispetto alla realizzazione degli scopi dell'associazione, ovvero che rappresentasse il provento dell'attività illecita posta in essere dalla consorteria, o almeno, che ne costituisse una forma di reimpiego successivo.

2.5. Per maggior chiarezza, in sede di motivazione del disposto sequestro, avente ad oggetto l'intero cespite aziendale, sarebbe stato necessario dar conto della presenza di concreti e significativi elementi di collegamento, tra la gestione dell'azienda e le attività riconducibili all'ipotizzata associazione di stampo mafioso.

Riscontro che sarebbe stato da effettuare verificando - a titolo meramente esemplificativo - la contitolarità delle quote societarie, la comproprietà dei beni aziendali, l'assunzione da parte dei terzi delle indicate qualità per conto dell'associato mafioso, la preesistenza - o meno - dell'azienda alle attività criminali poste in essere dall'organizzazione o, ancora, se l'impresa si alimentasse grazie a proventi illeciti, operando soltanto in virtù dell'acquisizione delle forniture di materiali o di servizi ottenute in conseguenza dell'operatività dell'organizzazione criminale.

Indicazioni specifiche che difettano nel tessuto argomentativo dell'impugnato provvedimento che, al contrario, si risolve in affermazioni generiche, in ordine alla ritenuta sussistenza di una relazione di funzionalità e strumentalità della società, rispetto alla realizzazione del programma associativo.

Colgono nel segno, in definitiva, le doglianze difensive.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento del 21/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva disposto il sequestro preventivo della ditta individuale della quale è titolare [OSCURATO:PERSONA]. Tale impresa è intestata all'odierno ricorrente sin dal 18/10/2017, essendo stata in precedenza gestita - anche formalmente - dal di lui padre [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione mafiosa, per esser stato organico alla organizzazione denominata ndrangheta, operante nel versante tirrenico del territorio calabrese e - per maggior precisione - della articolazione territoriale, o "ndrina", egemone nel territorio del Comune di Rosarno. 1.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, quindi, del tutto legittima l'imposizione del vincolo in vista della futura confisca, ricordando come - secondo la concorde giurisprudenza di legittimità - possa imporsi sull'intero complesso aziendale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, laddove sussista la dimostrazione circa la sussistenza di una correlazione specifica e concreta, fra il bene oggetto di ablazione e il perseguimento degli scopi tipici dell'organizzazione; apprensione che si appalesa legittima anche allorquando il bene risulti, sotto il profilo formale, intestato a soggetto da ritenersi non organico alla struttura associativa. Tale forma di ablazione, infatti, è legittimata non tanto dalla sussistenza - in capo al titolare - del dolo associativo, quanto piuttosto dalla sua mancanza di buona fede, nel porre il bene a disposizione del sodalizio. 1.2. Il provvedimento impugnato si fonda, in primo luogo, sul richiamo alla motivazione stessa del decreto di sequestro preventivo oggetto di riesame. Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, la forte incidenza delle condotte tenute dal succitato [OSCURATO:PERSONA], per aver questi svolto - in modo estremamente assiduo - effettive funzioni di gestione dell'impresa, relazionandosi direttamente con i soggetti apicali della associazione, al fine di pianificare gli affari nel settore della legna boschiva. L'ordinanza si alimenta, poi, del contenuto delle intercettazioni, che sono state ritenute evocative del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'asservimento dell'impresa all'attività mafiosa. Possono leggersi, infatti, conversazioni atte a dimostrare il forte interessamento di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al fatto che la ditta individuale di Bellocco potesse stipulare contratti, aventi a oggetto la cessione di legname in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Viene analizzata, altresì, la vicenda inerente ai rapporti intercorsi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riguardo all'intervento posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], affinché il primo potesse riscuotere i crediti vantati. Ulteriori elementi valorizzati dai Giudici del riesame sono rappresentati dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione, tenutasi in Laureana di Borrello il 04/10/2019, nonché il fatto che [OSCURATO:PERSONA] lo abbia informato dell'esito di un incontro, finalizzato proprio a trovare un equilibrio, fra gli interessi mafiosi relativamente allo sfruttamento delle risorse boschive. Sottolinea il Tribunale, inoltre, come al mancato pagamento della somma di euro 15.000,00 annui, cui si erano obbligati i Bellocco nei confronti della ndrina, non abbiano fatto seguito ritorsioni o intimidazioni, bensì esclusivamente il congelamento dei vantaggi precedentemente prospettati; ciò sta a testimoniare come il Bellocco fosse un imprenditore colluso e la ditta sequestrata rientrasse, a pieno titolo, nello schema della cd. impresa mafiosa. Le estorsioni e gli atti intimidatori subiti dalla ditta, in passato, non contrastano con il dato della protezione a questa assicurata dalla cosca, trattandosi di episodi molto risalenti e legati a vicende di differente genere. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non ha solo posto la propria ditta a completo servizio dell'associazione malavitosa, ma si è anche premurato di veicolare un messaggio mafioso, proveniente dal capo [OSCURATO:PERSONA] e indirizzato alla figura di vertice della cd. Locale di Giffone, ossia [OSCURATO:PERSONA]. Tale messaggio si compendiava nella esortazione, rivolta ai componenti della suddetta Locale, a interrompere le attività concernenti lo sfruttamento delle risorse boschive, fino al completo ripristino degli equilibri, fra gli interessi riconducibili alle varie cosche interessate a tale settore di affari. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'ipotesi associativa ex art. 416-bis cod. pen. contestata al capo 1) della rubrica, così come riqualificata nella fattispecie del concorso esterno, nell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale e nel decreto di sequestro preventivo. Il provvedimento reiettivo si fonda sulla considerazione secondo la quale la ditta intestata al Bellocco, attiva nel settore boschivo, fosse stabilmente asservita all'attività dell'omonima associazione mafiosa; dell'azione illecita di questa, il ricorrente si sarebbe giovato, per riuscire a operare in un regime di concorrenza sleale, al fine di aggiudicarsi appalti pubblici nel settore boschivo, nonché in sede di aggiudicazione di terreni boschivi. Il sequestro preventivo della ditta è stato ritenuto corretto, a causa del rilevante inquinamento verificatosi, fra capitali leciti e illeciti. 5,4 A La lettura dei passaggi salienti delle intercettazioni versate in atti, così come l'analisi dell'ulteriore compendio indiziario raccolto, non consentono di ritenere sussistente la caratteristica della mafiosità dell'azienda sequestrata. Il fumus gravante sull'odierno ricorrente viene interamente ricavato, quasi per derivazione, dalla posizione del padre del Bellocco stesso. Il Tribunale si è limitato a trarre l'esistenza di un nesso di strumentalità, tra la ditta oggetto di sequestro e la consorteria mafiosa; in tal modo, però, viene dimenticata la qualifica di concorrente esterno attribuita al ricorrente, titolare effettivo della ditta sin dal 2012, per averla ereditata dal nonno, il quale l'aveva a sua volta gestita a partire dal 1965. La difesa ha documentalmente provato la reale ed esatta titolarità della ditta stessa, che sarebbe stata - in ipotesi di accusa - fino al 2018 del padre di [OSCURATO:PERSONA] e, solo da tale anno in poi, a questi trasferita. Dato che la posizione del concorrente esterno si differenzia profondamente, da quella del soggetto organico all'organizzazione, tale diverso posizionamento si riverbera, in modo profondo, anche sul nesso di strumentalità preteso dalla norma. Il Tribunale, seguendo un fallace percorso deduttivo, reputa la ditta come stabilmente asservita all'attività criminale posta in essere dall'associazione mafiosa, giungendo a tale conclusione grazie ai seguenti elementi, tutti attinenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: - il contenuto delle intercettazioni afferenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno ricorrente; - il riferimento, presente in una delle conversazioni captate, ad una certa gara pubblica, che avrebbe dovuto essere assegnata alla suddetta ditta; - la questione concernente la vendita di legname a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di Palaia; - la vicenda inerente alla riscossione del debito di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha dimostrato, però, come sia restato indeterminato uno dei dati specificamente richiamati nella provvisoria imputazione, concernente l'individuazione degli appalti ipoteticamente ottenuti dalla ditta, grazie specificamente alla pretesa riferibilità della stessa al sodalizio criminale. La ricostruzione operata dal Tribunale, del resto, non contrasta con la tesi sostenuta dalla difesa, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato un imprenditore vittima, costretto a pagare per poter lavorare. Emerge da una delle conversazioni, inoltre, come la ditta fosse tenuta a corrispondere determinati importi alla cosca, per poter operare; tale dato, però, non può in alcun modo collimare con la tesi dell'appartenenza della ditta stessa all'associazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L'azienda è solo formalmente intestata al ricorrente, indagato per concorso / esterno in associazione mafiosa, ma viene gestita - in via di fatto - dal padre di questi, [OSCURATO:PERSONA], organico alla omonima cosca mafiosa. Il provvedimento riassume, peraltro, tutti gli elementi maggiormente significativi, dai quali può esser tratta la conclusione della diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione dell'azienda, così divenuta strumento stabilmente adoperato dalla cosca, per la gestione degli affari mafiosi nel settore della legna boschiva. In tal modo, l'azienda offriva un contributo causalmente orientato alla conservazione, o al rafforzamento, delle capacità operative dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come chiarito in parte narrativa, il sequestro preventivo è stato ordinato in vista della confisca dell'impresa suddetta, in quanto ritenuta solo formalmente intestata all'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; trattasi di impresa riferibile invece, in ipotesi d'accusa, all'effettivo gestore di fatto, ossia a [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno ricorrente e soggetto stabilmente inserito nella omonima cosca, operante in territorio di Rosarno. Trattasi di sequestro prodromico alla confisca ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., che prevede che - alla condanna per il delitto dì associazione mafiosa - faccia seguito «la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego». La norma, in tal modo, assegna una connotazione di obbligatorietà alla confisca, al ricorrere di determinate di condizioni, che — in caso di condanna per altra fattispecie di reato — avrebbero reso meramente facoltativa l'adozione del provvedimento ablatorio; tale carattere obbligatorio è direttamente consequenziale alla gravità dell'allarme sociale, intimamente connesso alla perpetrazione della specifica tipologia di delitto, nonché al dato oggettivo, rappresentato dalla utilizzazione dei beni nelle attività mafiose. Nel vasto alveo delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato», poi, devono essere ricondotti tutti i beni destinati a essere adoperati, in vista del raggiungimento dei fini propri dell'attività dell'organizzazione: la norma, quindi, postula la sussistenza di una relazione specifica e stabile, tra il bene e la commissione del fatto illecito, che sia tale da rendere palese l'esistenza di un rapporto di correlazione strutturale e strumentale (Sez. 6, n. 27750 del 21/05/2012, Vadalà, Rv. 253113; Sez. 2, n. 9954 del 04/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231029). In tale ampia dizione rientrano, inoltre, le cose che siano state ottenute grazie ad attività economiche formalmente lecite, ma gestite mediante l'esplicazione della forza intimidatrice di stampo mafioso: da questo punto di vista, vanno assoggettati a confisca obbligatoria gli utili derivanti dall'esercizio di un'impresa mafiosa. Ancora, l'estensione del provvedimento ablatorio alle cose che costituiscono «impiego» del prezzo, del prodotto e del profitto del reato, persegue l'evidente finalità di colpire qualsivoglia successivo reinvestimento dei profitti delittuosi, oltre che degli stessi utili riferibili all'impresa mafiosa, dunque anche le destinazioni sostanzialmente lecite delle utilità (Sez. U, n. 2798 del 12/11/1993, dep. 1994, Cinquegrana, Rv. 196258). 2.1. Stando poi all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche una azienda, con tutti i suoi beni, può venire assoggettata alla ablazione a norma dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., allorquando essa si presenti in veste di strumentalità, rispetto alla commissione del reato associativo mafioso (fra tante, si veda Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, Calabrese, Rv. 272640). Occorre però, in tal caso, la positiva dimostrazione dell'esistenza di una relazione - che presenti una connotazione specifica e concreta - tra la gestione dell'impresa e le attività illecite, perpetrate dalla consorteria mafiosa criminale (Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, n.m.; Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709). Se ne deduce, allora, che la confisca dell'intera azienda è consentita, a patto che l'impresa stessa sia qualificabile come "mafiosa", in ragione della sussistenza di una completa sovrapposizione, fra la struttura associativa e il sodalizio malavitoso o, almeno, allorquando l'intera attività d'impresa risulti «inquinata» dall'ingresso, nelle casse dell'azienda, di risorse economiche provenienti da attività delittuosa, che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dei meccanismi di accumulazione della ricchezza prodotta, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti (così Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891, a mente della quale: «Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. può avere ad oggetto un'intera impresa allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d' impresa e mafiosa»). 2.2. Assimilabile a tali situazioni è l'eventualità che l'impresa sia soggetta al diretto controllo della consorteria, della quale condivida progetti e dinamiche operative, così divenendone strumento operativo teso al perseguimento dei fini illeciti associativi; viene a concretizzarsi, in tal modo, una oggettiva commistione di interessi, fra l'attività di impresa e gli affari mafiosi. Dovendosi sposare un concetto unitario dell'impresa, allorquando risulti acclarata la mafiosità della relativa attività (per essere questa esclusivamente funzionale alla perpetrazione di fatti illeciti), deve obbligatoriamente assoggettarsi a provvedimento ablatorio l'intero ammontare delle quote sociali e dei beni aziendali, senza la possibilità di operare differenziazioni, fra capitale di origine lecita e capitale frutto di attività mafiosa, che sia stato inserito in un secondo momento nella massa aziendale. Ciò in quanto l'espansione dell'impresa è stata resa possibile anche grazie a un uso deviato - in quanto mafioso - di tali beni, pur se di provenienza lecita. Parimenti illecite, in tale ottica, devono reputarsi le entrate progressivamente reimpiegate, onde imprimere un ulteriore sviluppo aziendale (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710; Sez. 2, n. 42525 del 02/05/2017, Mazzaferro, n.m.; Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, n.nn.). 2.3. Il logico corollario di tale impostazione concettuale è dato dal fatto che l'ablazione dei beni ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., con specifico riferimento ai beni strumentali alla commissione del delitto associativo, nonché a quelli che ne rappresentano il prezzo, il prodotto, il profitto o il reimpiego, sebbene derivi in via automatica dalla pronuncia di condanna, postula una rigorosa motivazione in ordine al profilo del "quantum" da assoggettare a confisca. Quest'ultima infatti, con esclusione del caso in cui sia possibile ravvisare l'esistenza di una "impresa mafiosa" nei termini sopra chiariti, deve evidenziare - in modo specifico e puntuale - il nesso di pertinenza sussistenza, fra i singoli cespiti oggetto di vincolo reale e le attività delinquenziali (si veda Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261588). 2.4. Dei sopra esposti principi, il Tribunale non ha mostrato di saper fare buon governo. Nel caso in esame, infatti, l'assunto accusatorio si incentra sulla strumentalizzazione dell'impresa, formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA], al soddisfacimento degli interessi di una struttura delinquenziale, della quale quest'ultimo non è organico; tale assoggettamento si sarebbe tradotto - in ipotesi di accusa - nel mettere a disposizione l'azienda per il perseguimento degli scopi dell'associazione, che era interessata al settore degli appalti pubblici nel commercio della legna boschiva. Secondo le regole ermeneutiche sopra chiarite, però, ai fini del sequestro funzionale alla confisca di una impresa nella sua interezza e del relativo patrimonio, deve sussistere una intima correlazione, fra i beni aziendali e la ipotizzata attività illecita, posta in essere dal soggetto indagato per il reato di associazione di stampo mafioso. Tale correlazione deve esplicarsi tanto sotto il profilo della stabile strumentalità, rispetto alla realizzazione del programma delinquenziale, quanto dal punto di vista della derivazione dall'attività delittuosa (quale prezzo, prodotto, profitto o loro reimpiego). Muovendo dalla qualità di terzo rispetto all'associazione, attualmente attribuita a [OSCURATO:PERSONA], il provvedimento ablatorio avrebbe dovuto chiarire, allora, se l'ablazione del cespite aziendale - nella sua globalità - ricevesse legittimazione e suffragio dal connotato di mafiosità dell'impresa stessa. In carenza di tale dimostrazione, il sequestro in vista della futura confisca avrebbe dovuto restare limitato alla sola quota dell'impresa, che potesse reputarsi certamente strumentale, rispetto alla realizzazione degli scopi dell'associazione, ovvero che rappresentasse il provento dell'attività illecita posta in essere dalla consorteria, o almeno, che ne costituisse una forma di reimpiego successivo. 2.5. Per maggior chiarezza, in sede di motivazione del disposto sequestro, avente ad oggetto l'intero cespite aziendale, sarebbe stato necessario dar conto della presenza di concreti e significativi elementi di collegamento, tra la gestione dell'azienda e le attività riconducibili all'ipotizzata associazione di stampo mafioso. Riscontro che sarebbe stato da effettuare verificando - a titolo meramente esemplificativo - la contitolarità delle quote societarie, la comproprietà dei beni aziendali, l'assunzione da parte dei terzi delle indicate qualità per conto dell'associato mafioso, la preesistenza - o meno - dell'azienda alle attività criminali poste in essere dall'organizzazione o, ancora, se l'impresa si alimentasse grazie a proventi illeciti, operando soltanto in virtù dell'acquisizione delle forniture di materiali o di servizi ottenute in conseguenza dell'operatività dell'organizzazione criminale. Indicazioni specifiche che difettano nel tessuto argomentativo dell'impugnato provvedimento che, al contrario, si risolve in affermazioni generiche, in ordine alla ritenuta sussistenza di una relazione di funzionalità e strumentalità della società, rispetto alla realizzazione del programma associativo. Colgono nel segno, in definitiva, le doglianze difensive. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'
Sentenza Cassazione n. 49250/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris