Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21533/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il primo motivo, di natura processuale, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (da ultimo, Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246-01); Considerato che il secondo motivo, sull'idoneità della condotta contestata ad integrare molestia nel senso voluto dall'art. 660 cod. pen., e il terzo motivo, concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9.1ERIA oggi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il primo motivo, di natura processuale, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (da ultimo, Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246-01); Considerato che il secondo motivo, sull'idoneità della condotta contestata ad integrare molestia nel senso voluto dall'art. 660 cod. pen., e il terzo motivo, concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9.1ERIA oggi.