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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22822/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11953/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.SALERNO n. 7969/2021 depositata il 10/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti alla CTP di Avellino l’avviso di intimazione n. 01220179005269736.

Il ricorso del contribuente veniva rigettato e, parimenti, la CTR della Campania rigettava l’appello da questi proposto, con conferma della sentenza di primo grado.

2. Il contribuente ha proposto ricorso, con tre motivi.

3. L’Amministrazione ha resistito con controricorso, evidenziando in via pregiudiziale che l’art. 4 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, ha disposto l'annullamento dei debiti fino all'importo di euro 5000, affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010 e che, in base alla menzionata norma, consegue nel caso di specie la cessazione della materia del contendere.

4. Con memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. il ricorrente ha in via principale chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese di lite in suo favore, in subordine ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva la Corte che deve ritenersi assorbente il rilievo dello ius superveniens, con conseguente cessazione della materia del contendere.

2. Dispone l’art. 4 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, che “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.”

3. Per effetto della menzionata norma le partite rientranti nel perimetro applicativo della disposizione devono considerarsi annullate ex lege senza necessità di alcun formale provvedimento di sgravio da parte dell'amministrazione, conformemente a quanto già rilevato da questa Corte in termini analoghi per il precedente annullamento disposto a mezzo dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018 (v.

Cass. n. 15471/2019).

4. Nel caso di specie la cartella di pagamento posta a fondamento dell’intimazione di pagamento impugnata è stata emessa per un valore inferiore alla soglia prevista e risultano integrati anche gli ulteriori presupposti per l’annullamento, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente, che ha dichiarato di avere proceduto al discarico delle relative imposte.

5. In conclusione l'annullamento del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della intimazione di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.

6. Le spese di lite, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono restare a carico delle parte che le ha anticipate, come da previsione dell’art. 46, terzo comma del d.lgs. n. 546/1992.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per ce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11953/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.SALERNO n. 7969/2021 depositata il 10/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti alla CTP di Avellino l’avviso di intimazione n. 01220179005269736. Il ricorso del contribuente veniva rigettato e, parimenti, la CTR della Campania rigettava l’appello da questi proposto, con conferma della sentenza di primo grado. 2. Il contribuente ha proposto ricorso, con tre motivi. 3. L’Amministrazione ha resistito con controricorso, evidenziando in via pregiudiziale che l’art. 4 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, ha disposto l'annullamento dei debiti fino all'importo di euro 5000, affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010 e che, in base alla menzionata norma, consegue nel caso di specie la cessazione della materia del contendere. 4. Con memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. il ricorrente ha in via principale chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese di lite in suo favore, in subordine ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva la Corte che deve ritenersi assorbente il rilievo dello ius superveniens, con conseguente cessazione della materia del contendere. 2. Dispone l’art. 4 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021, che “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.” 3. Per effetto della menzionata norma le partite rientranti nel perimetro applicativo della disposizione devono considerarsi annullate ex lege senza necessità di alcun formale provvedimento di sgravio da parte dell'amministrazione, conformemente a quanto già rilevato da questa Corte in termini analoghi per il precedente annullamento disposto a mezzo dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018 (v. Cass. n. 15471/2019). 4. Nel caso di specie la cartella di pagamento posta a fondamento dell’intimazione di pagamento impugnata è stata emessa per un valore inferiore alla soglia prevista e risultano integrati anche gli ulteriori presupposti per l’annullamento, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione resistente, che ha dichiarato di avere proceduto al discarico delle relative imposte. 5. In conclusione l'annullamento del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della intimazione di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo. 6. Le spese di lite, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono restare a carico delle parte che le ha anticipate, come da previsione dell’art. 46, terzo comma del d.lgs. n. 546/1992. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo per ce
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