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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 18805/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27136-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P ALMIERO, rappresentato c difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato el'IZLkNA PALLADINO; - controricortente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso la sentenza n. 10/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2013, premesso di avere smarrito un carnet di assegni tratto su un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]-Agenzia di Venafro, di avere denunciato il fatto ai carabinieri e di avere trasmesso copia della denuncia alla banca, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il notaio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti per il protesto illegittimo di un assegno bancario facente parte del predetto carnet smarrito.

Il Tribunale di Isernia accoglieva la domanda e la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 16 gennaio 2020, dichiarava improcedibile il gravame principale della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e inefficace il gravame incidentale tardivo del Ventriglia, con compensazione delle spese.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], resistito dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e dal Ventrigli con controricorsi.

Ric. 2020 n. 27136 sez.

M1 - ud. 05-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per avere la sentenza impugnata compensato le spese, con motivazione irragionevole, in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali la compensazione è consentita dalla legge.

Il motivo è fondato.

Il testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis, essendo il giudizio stato instaurato nel maggio 2013, è quello vigente dal 4 luglio 2009 all'H dicembre 2014, a seguito della modificazione operata dall'art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 18 giugno 2009: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

Nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione, totale o parziale, delle spese tra le parti, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche o adducendo ragioni illogiche o erronee (cfr. Cass. n. 21400 del 2021, n. 22310 del 2017).

L'affermazione della Corte territoriale, secondo cui <da soluzione d'improcedibilità del gravame, rilevata d'ufficio, giustifica la compensazione delle spese del giudizio» non è conforme al parametro normativo di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., che ammette la compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni», non configurabili per la mera peculiare natura della declaratoria di improcedibilità dell'appello, poiché anche in tale ipotesi la parte ha Ric. 2020 n. 27136 sez.

M1 - ud. 05-05-2022 -3- diritto di vedersi, in linea di principio, riconosciute le spese per le le attività processuali comunque sopportate a causa dell'iniziativa della controparte (cfr. Cass. n. 24634 del 2014 e, in caso di inammissibilità dell'appello, n. 12484 del 2020).

Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27136-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P ALMIERO, rappresentato c difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato el'IZLkNA PALLADINO; - controricortente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controficorrente - avverso la sentenza n. 10/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2013, premesso di avere smarrito un carnet di assegni tratto su un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]-Agenzia di Venafro, di avere denunciato il fatto ai carabinieri e di avere trasmesso copia della denuncia alla banca, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il notaio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti per il protesto illegittimo di un assegno bancario facente parte del predetto carnet smarrito. Il Tribunale di Isernia accoglieva la domanda e la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 16 gennaio 2020, dichiarava improcedibile il gravame principale della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e inefficace il gravame incidentale tardivo del Ventriglia, con compensazione delle spese. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], resistito dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e dal Ventrigli con controricorsi. Ric. 2020 n. 27136 sez. M1 - ud. 05-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per avere la sentenza impugnata compensato le spese, con motivazione irragionevole, in mancanza di gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali la compensazione è consentita dalla legge. Il motivo è fondato. Il testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis, essendo il giudizio stato instaurato nel maggio 2013, è quello vigente dal 4 luglio 2009 all'H dicembre 2014, a seguito della modificazione operata dall'art. 45, comma 11, della legge n. 69 del 18 giugno 2009: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». Nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione, totale o parziale, delle spese tra le parti, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche o adducendo ragioni illogiche o erronee (cfr. Cass. n. 21400 del 2021, n. 22310 del 2017). L'affermazione della Corte territoriale, secondo cui <da soluzione d'improcedibilità del gravame, rilevata d'ufficio, giustifica la compensazione delle spese del giudizio» non è conforme al parametro normativo di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., che ammette la compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni», non configurabili per la mera peculiare natura della declaratoria di improcedibilità dell'appello, poiché anche in tale ipotesi la parte ha Ric. 2020 n. 27136 sez. M1 - ud. 05-05-2022 -3- diritto di vedersi, in linea di principio, riconosciute le spese per le le attività processuali comunque sopportate a causa dell'iniziativa della controparte (cfr. Cass. n. 24634 del 2014 e, in caso di inammissibilità dell'appello, n. 12484 del 2020). Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame sul punto. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche
Sentenza Cassazione n. 18805/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris