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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17399/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato, rilevando l'insussistenza di elementi di fatto da cui trarre l'unicità del disegno criminoso anche in ragione della distanza temporale tra i fatti criminosi e la loro commissione in luoghi diversi; rilevato che le critiche di ricorso prospettano illegittimità e vizi di motivazione manifestamente insussistenti, facendo leva su indici esteriori quali l'identità dei titoli di reato e le modalità delle condotte; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il co sigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ntalucia Stef o Mogini DEPOSITATA ( [OSCURATO:PERSONA].E..! 79IA I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato, rilevando l'insussistenza di elementi di fatto da cui trarre l'unicità del disegno criminoso anche in ragione della distanza temporale tra i fatti criminosi e la loro commissione in luoghi diversi; rilevato che le critiche di ricorso prospettano illegittimità e vizi di motivazione manifestamente insussistenti, facendo leva su indici esteriori quali l'identità dei titoli di reato e le modalità delle condotte; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co sigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ntalucia Stef o Mogini DEPOSITATA ( [OSCURATO:PERSONA].E..! 79IA I
Sentenza Cassazione n. 17399/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris