Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:C:2001:623
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998J0452 - IT
Avis juridique important
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61998J0452
Sentenza della Corte del 22 novembre 2001. - [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell'Unione europea. - Regime d'associazione dei paesi e territori d'oltremare - Importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare - Misure di salvaguardia - Regolamento (CE) n. 1036/97 - Ricorso di annullamento - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]452/98.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-08973
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso di annullamento Persone fisiche o giuridiche Atti che le riguardano direttamente e individualmente Regolamento del Consiglio che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare Ricorso delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); regolamento (CE) del Consiglio n. 1036/97]
[OSCURATO:PERSONA]
$$Affinché persone fisiche o giuridiche possano essere considerate individualmente interessate da un atto di portata generale adottato da un'istituzione comunitaria, esse devono essere colpite nella loro situazione giuridica, in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro e in tal modo le identifica in modo analogo al destinatario.
Non sono individualmente riguardate dal regolamento n. 1036/97, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), le [OSCURATO:PERSONA] olandesi.
Da un lato, l'interesse generale che un PTOM può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, nell'ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio, non è, di per sé, sufficiente per considerarlo interessato dalle disposizioni del regolamento n. 1036/97, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), né a fortiori come soggetto individualmente interessato dallo stesso.
D'altro lato, l'aver constatato che, nell'adottare il regolamento n. 1036/97, il Consiglio doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che tale regolamento poteva provocare sull'economia dei PTOM e delle imprese interessati non esime affatto le [OSCURATO:PERSONA] olandesi dall'onere di provare che il regolamento le riguarda in ragione di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a ogni altro soggetto. Orbene, il fatto che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi esportassero verso la [OSCURATO:PERSONA] la maggior quantità di riso originaria dei PTOM non è tale da distinguerle da qualsiasi altro PTOM. Infatti, anche se risultasse fondata l'affermazione secondo la quale le misure di salvaguardia previste dal regolamento n. 1036/97 potevano avere delle ripercussioni socio-economiche importanti sulle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, resta comunque il fatto che tali misure producono ripercussioni analoghe sugli altri PTOM. L'attività economica di trasformazione sul territorio dei PTOM del riso proveniente da paesi terzi è un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può essere esercitata da qualsiasi operatore economico, in qualsiasi PTOM. Un'attività economica di questo tipo non può quindi contraddistinguere le [OSCURATO:PERSONA] olandesi rispetto a qualsiasi altro PTOM.
( v. punti 60, 64, 72-74 e 76 )
[OSCURATO:PERSONA] causa C-452/98,
[OSCURATO:PERSONA], rappresentate dagli avv.ti P.V.F. Bos e M. Slotboom, advocaten, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. R. Torrent, J. Huber e G. Houttuin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
sostenuto da
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra F. Quadri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e dalla
Commissione delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. P.J. Kuijper e T. van Rijn, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 1997, n. 1036/97, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 151, pag. 8),
LA CORTE,
composta dai sigg. G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, P. Jann e dalla sig.ra F. Macken (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. [OSCURATO:PERSONA], J.-P. Puissochet, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 novembre 2000, nel corso della quale le [OSCURATO:PERSONA] olandesi erano rappresentate dagli avv.ti P.V.F. Bos e M. Slotboom, il Consiglio dal sig. G. Houttuin, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, la Repubblica italiana dalla sig.ra F. Quadri e la Commissione dal sig. T. van Rijn,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado l'11 giugno 1997 e iscritto a ruolo con il numero T-179/97, le [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] olandesi) hanno chiesto, a norma dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 1997, n. 1036, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 151, pag. 8).
2 Con le ordinanze 5 agosto e 15 dicembre 1997, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica italiana e la Commissione delle [OSCURATO:PERSONA] europee sono state ammesse ad intervenire nella causa T-179/97 a sostegno delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
3 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 1997, iscritto a ruolo con il numero T-163/97, le [OSCURATO:PERSONA] olandesi avevano in precedenza proposto un ricorso contro il Consiglio e la Commissione, diretto sia all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 23 aprile 1997, n. 764, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 112, pag. 3), sia ad ottenere un risarcimento per il danno subito in seguito all'adozione del detto regolamento e del regolamento n. 1036/97.
4 Su richiesta del Consiglio, le cause T-163/97 e T-179/97 sono state riunite con ordinanza 6 agosto 1997 ai fini della fase scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
5 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 20 agosto 1997, iscritto a ruolo con il numero C-301/97, anche il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento del regolamento n. 1036/97.
6 Dato che i procedimenti T-179/97 e C-301/97 hanno ambedue ad oggetto l'annullamento del regolamento n. 1036/97 le parti sono state sentite a proposito di un'eventuale separazione delle cause T-163/97 e T-179/97, già riunite, e sull'eventualità di una sospensione del procedimento ovvero della declinazione della competenza da parte del Tribunale nelle suddette cause.
7 Con ordinanza 16 novembre 1998, il Tribunale ha deciso, in conformità dell'art. 47, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e degli artt. 50 e 80 del regolamento di procedura del Tribunale, di separare le cause T-163/97 e T-179/97, di sospendere il procedimento nella causa T-163/97 fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-301/97 e di declinare la propria competenza nella causa T-179/97 a favore della Corte.
Ambito normativo
Trattato CE
8 Ai sensi dell'art. 3, lett. r), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. s), CE], l'azione della [OSCURATO:PERSONA] comporta l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM») intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
9 A tenore dell'art. 227, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 299, n. 3, CE), i PTOM elencati nell'allegato IV del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato [OSCURATO:PERSONA]) costituiscono oggetto del regime di associazione definito nella parte quarta del detto Trattato. [OSCURATO:PERSONA] olandesi compaiono in tale allegato.
10 L'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7, CE) dispone che gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel predetto articolo sono vincolanti per le istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] e per gli Stati membri.
11 La parte quarta del Trattato CE, dal titolo «Associazione dei paesi e territori d'oltremare», raccoglie, segnatamente, gli artt. 131 (divenuto, in seguito a modifica, art. 182 CE), 132 (divenuto art. 183 CE), 133 (divenuto, in seguito a modifica, art. 184 CE), 134 (divenuto art. 185) e 136 (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE).
12 Ai sensi dell'art. 131, secondo e terzo comma, del Trattato, l'associazione tra i PTOM e la [OSCURATO:PERSONA] europea ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei PTOM e di instaurare strette relazioni economiche tra essi e la [OSCURATO:PERSONA] nel suo insieme. Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del Trattato CE, l'associazione deve, in primo luogo, permettere di favorire gli interessi degli abitanti dei PTOM e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.
13 L'art. 132, n. 1, del Trattato dispone che gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i PTOM il regime che si accordano tra di loro, in virtù del Trattato.
14 L'art. 133, n. 1, del Trattato stabilisce che le importazioni originarie dei PTOM beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del Trattato.
15 In conformità dell'art. 134 del Trattato, se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in uno PTOM, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 133, n. 1 del Trattato, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione.
16 Ai sensi dell'art. 136 del Trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i PTOM e la [OSCURATO:PERSONA], e basandosi sui principi iscritti nel Trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i PTOM e la [OSCURATO:PERSONA].
Decisione 91/482/CEE
17 Il 25 luglio 1991, il Consiglio ha adottato, a norma dell'art. 136 del Trattato, la decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»).
18 Ai sensi dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM, i prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella [OSCURATO:PERSONA] in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
19 L'art. 102 della decisione PTOM prevede che la [OSCURATO:PERSONA] non applichi alle importazioni di prodotti originari dei PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
20 Secondo l'art. 6, n. 2, dell'allegato II alla decisione PTOM, quando prodotti interamente ottenuti nella [OSCURATO:PERSONA] o negli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM.
21 In deroga al principio enunciato all'art. 101, n. 1, l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM autorizza la Commissione ad adottare le misure di salvaguardia che risultino necessarie «qualora l'applicazione della [detta] decisione comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della [OSCURATO:PERSONA] o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero, ovvero sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della [OSCURATO:PERSONA] o di una sua regione».
22 Ai sensi dell'art. 109, n. 2, nell'applicare il n. 1, debbono essere scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della [OSCURATO:PERSONA], misure la cui portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
23 Conformemente all'art. 1, nn. 5 e 7, dell'allegato IV della decisione PTOM, ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di istituire misure di salvaguardia entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della decisione stessa. In un simile caso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione entro il termine di ventuno giorni lavorativi.
L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994
24 L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT), incluso nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'[OSCURATO:PERSONA] del Commercio (in prosieguo: l'«OMC»), approvato, a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea, con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), comprende l'art. XIX, n. 1, lett. a), che così dispone:
«Quando, per contingenze impreviste o per obblighi, ivi comprese le concessioni tariffarie che una Parte contraente avesse assunto in virtù del presente accordo, un prodotto venga importato sul territorio della medesima in quantità talmente accresciute e con condizioni tali da recare, effettivamente o potenzialmente, grave pregiudizio ai produttori nazionali di merci congeneri oppure direttamente concorrenti, la Parte avrà la facoltà di sospendere in tutto o in parte l'obbligo assunto, di revocare o di mutare la concessione, rispetto a quel prodotto, nella maniera e per l'intervallo di tempo necessari a prevenire o a riparare il pregiudizio».
L'accordo sulle misure di salvaguardia
25 L'accordo sulle misure di salvaguardia, anch'esso incluso nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'OMC, prevede, all'art. 7, n. 5, che «una misura di salvaguardia non potrà essere applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto che è già stato oggetto della stessa misura, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo sull'OMC, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di applicazione sia almeno di due anni».
Regolamento n. 764/97
26 Su domanda del governo italiano, con la quale si sollecitava la proroga delle misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei PTOM istituite con il regolamento (CE) del Consiglio, 17 febbraio 1997, n. 304 (GU L 51, pag. 1), la Commissione, sulla base dell'art. 109 della decisione PTOM, ha adottato il regolamento n. 764/97.
27 L'art. 1 del detto regolamento introduceva un contingente tariffario che limitava l'importazione di riso di cui al codice NC 1006, originario dei PTOM, esente dai dazi doganali, al quantitativo di 10 000 tonnellate di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos e di 59 610 tonnellate di riso originario di altri PTOM.
28 Il regolamento n. 764/97 era applicabile dal 1° maggio al 30 settembre 1997, conformemente all'art. 7, secondo comma, dello stesso.
29 Successivamente, i governi spagnolo e del [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV alla decisione PTOM, hanno deferito al Consiglio il regolamento, chiedendogli che venisse aumentato il contingente assegnato a Montserrat ed alle isole Turks e Caicos.
Regolamento n. 1036/97
30 Il 2 giugno 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1036/97, il cui art. 7 ha abrogato il regolamento n. 764/97.
31 Sostanzialmente, il regolamento del Consiglio differisce da quello della Commissione quanto alla ripartizione del contingente tra i PTOM ed al periodo di applicazione.
32 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1036/97 così dispone:
«Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 novembre 1997, le importazioni nella [OSCURATO:PERSONA] di riso di cui al codice NC 1006 originario dei PTOM, che fruisce di esenzione dai dazi doganali, sono limitate ai seguenti quantitativi, in equivalente riso semigreggio:
a) 13 430 tonnellate di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos,
b) 56 180 tonnellate di riso originario di altri PTOM».
33 Il regolamento n. 1036/97, che è entrato in vigore il 10 giugno 1997, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee, era applicabile dal 1° maggio al 30 novembre 1997.
Il mercato comunitario del riso
34 Esiste una distinzione tra il riso di tipo «japonica» ed il riso di tipo «indica».
35 I paesi produttori di riso all'interno della [OSCURATO:PERSONA] sono essenzialmente la Francia, la Spagna e l'Italia. Circa l'80% del riso prodotto nella [OSCURATO:PERSONA] è di tipo «japonica» ed il 20% di tipo «indica». Il riso «japonica» viene soprattutto consumato negli Stati membri meridionali, mentre quello di tipo «indica» negli Stati membri settentrionali.
36 [OSCURATO:PERSONA], la cui produzione di riso «japonica» è eccedentaria, è complessivamente un esportatore di questa qualità di riso; per contro, essa non produce riso «indica» in quantità sufficienti a soddisfare il proprio fabbisogno, e risulta complessivamente un importatore di questo tipo di riso.
37 Per il consumo, le diverse varietà di riso devono essere trasformate. Dopo il raccolto, il riso viene sbramato, indi sottoposto a pilatura in varie fasi.
38 Si distinguono, in generale, quattro stadi di trasformazione:
risone: si tratta del riso così come viene raccolto, ancora inadatto al consumo;
riso semigreggio (denominato anche riso bruno): si tratta del riso dal quale è stata asportata la lolla, che è adatto al consumo, ma può essere sottoposto ad ulteriore trasformazione;
riso semilavorato (denominato anche riso parzialmente lucidato): si tratta del riso dal quale è stata asportata una parte del pericarpo e che è un prodotto semifinito, venduto in genere per l'ulteriore trasformazione e non per il consumo;
riso lavorato (denominato anche riso lucidato): si tratta del riso completamente trasformato, dal quale sono stati interamente asportati la lolla e il pericarpo.
39 [OSCURATO:PERSONA] produce unicamente riso lavorato, mentre le [OSCURATO:PERSONA] olandesi producono solo il semilavorato. Per venire consumato all'interno della [OSCURATO:PERSONA], il riso semilavorato originario delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi deve pertanto essere sottoposto ad un ultimo stadio di trasformazione.
40 Il riso semigreggio proveniente dal Suriname e dalla Guyana viene trasformato in riso semilavorato nelle [OSCURATO:PERSONA] olandesi ad opera di una mezza dozzina di imprese ivi stabilite.
41 Questa operazione di trasformazione è sufficiente per conferire al riso la qualità di prodotto originario dei PTOM, conformemente alle norme enunciate nell'allegato II alla decisione PTOM.
Il ricorso
42 [OSCURATO:PERSONA] olandesi concludono che la Corte voglia annullare il regolamento n. 1036/97 e condannare il Consiglio alle spese.
43 A sostegno del proprio ricorso, esse deducono otto motivi, che si riconducono, rispettivamente, allo sviamento di potere, alla violazione del principio della certezza del diritto, alla violazione dell'art. 133, n. 1, del Trattato, alla violazione degli artt. 132, n. 1 e 134 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 102 della decisione PTOM e con l'art. 4 della decisione del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/349/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU 1964, n. 93, pag. 1472), alla violazione dell'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, nonché alla violazione dell'art. 228, n. 7 del Trattato, alla violazione dell'art. 109, nn. 1 e 2, della decisione PTOM, ed infine, alla violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
44 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica italiana, conclude che la Corte voglia:
dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalle [OSCURATO:PERSONA] olandesi;
in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
condannare il governo delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi alle spese.
Sulla ricevibilità dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna
45 [OSCURATO:PERSONA] olandesi sostengono, in limine, che la Corte non può tener conto delle osservazioni formulate nella memoria d'intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, poiché non vi sarebbe alcun nesso di diritto comunitario tra le [OSCURATO:PERSONA] olandesi e questo Stato membro. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ratificato il trattato di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna solo per il proprio territorio europeo.
46 Contrariamente a quanto concludono le [OSCURATO:PERSONA] olandesi, l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è ricevibile. Infatti, in conformità dell'art. 37, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, gli Stati membri hanno il diritto di intervenire in ogni controversia della quale la Corte sia investita. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] abbia ratificato il trattato di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna limitatamente al proprio territorio europeo non inficia l'esercizio da parte di quest'ultimo del suddetto diritto, che gli viene riconosciuto in qualità di Stato membro.
Sulla ricevibilità del ricorso di annullamento
47 [OSCURATO:PERSONA] olandesi affermano che, in base allo statuto per il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], esse costituiscono uno dei tre territori che formano questo [OSCURATO:PERSONA] e possono difendere autonomamente i propri interessi. In proposito, esse fanno valere che non sempre il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] provvede a vigilare pienamente su tali interessi. [OSCURATO:PERSONA] olandesi avrebbero una competenza propria in materia economica e dovrebbe quindi essere loro consentito di provvedere autonomamente alla salvaguardia della propria economia, chiedendo l'annullamento del regolamento n. 1036/97 dinanzi al giudice comunitario. Del resto, nella dichiarazione contenuta nell'allegato VIII alla decisione PTOM, il governo olandese avrebbe sottolineato l'autonomia delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi all'interno del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ai fini della proposizione di un ricorso contro misure prese in base alle disposizioni della suddetta decisione. [OSCURATO:PERSONA] olandesi concludono dunque che, nella loro qualità di PTOM ricordato nella parte quarta e nell'allegato IV del Trattato CE, esse non devono dimostrare di essere direttamente ed individualmente interessate dal regolamento n. 1036/97.
48 Esse sostengono inoltre, per analogia alla posizione del Parlamento europeo, di essere legittimate ad agire in un procedimento di annullamento quando la loro azione è volta a salvaguardare le prerogative che sono loro riconosciute dal Trattato.
49 [OSCURATO:PERSONA] olandesi chiedono pertanto che la Corte si pronunci a favore della loro legittimazione ad agire in giudizio applicando analogicamente l'art. 173, secondo e terzo comma, del Trattato CE quando, come nel caso di specie, il ricorso da esse proposto è volto a salvaguardare le loro prerogative.
50 Tuttavia, né l'art. 173, secondo comma (v., in tal senso, ordinanze 21 marzo 1997, causa C-95/97, Région wallonne/Commissione, Racc. pag. I-1787, punto 6, e 1° ottobre 1997, causa C-180/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. I-5245, punto 6), né il terzo comma dello stesso articolo si prestano ad un'applicazione analogica. Ne consegue che la legittimazione ad agire in giudizio delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi può venire esaminata unicamente in base all'art. 173, quarto comma, del Trattato.
51 Nei limiti in cui le [OSCURATO:PERSONA] olandesi godono della personalità giuridica in base all'ordinamento interno olandese, esse possono, in via di principio, proporre un ricorso di annullamento a norma della suddetta disposizione, ai sensi della quale qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.
52 Dato che il regolamento n. 1036/97 non è una decisione presa nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, occorre verificare se esso costituisce un atto di portata generale o se deve essere considerato come una decisione assunta sotto forma di regolamento. Per stabilire se un atto ha portata generale o meno, bisogna valutare la sua natura e gli effetti giuridici che esso mira a produrre o che effettivamente produce (sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 8).
53 Nel caso di specie, con l'approvazione del regolamento n. 1036/97 il Consiglio ha adottato misure di portata generale, applicabili indistintamente all'importazione di riso originario di tutti i PTOM.
54 Pertanto, il regolamento n. 1036/97 ha per sua natura portata generale e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE).
55 Occorre tuttavia esaminare se, malgrado il regolamento abbia portata generale, si può nondimeno ritenere che esso riguardi le [OSCURATO:PERSONA] olandesi direttamente ed individualmente. Infatti, la portata generale di un atto non esclude che esso possa concernere direttamente ed individualmente determinate persone fisiche o giuridiche (v. sentenza 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19).
56 [OSCURATO:PERSONA] olandesi sostengono di essere direttamente ed individualmente interessate dal regolamento n. 1036/97, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
57 In primo luogo, riguardo alla questione se le [OSCURATO:PERSONA] olandesi siano individualmente interessate, queste asseriscono di essere senza dubbio interessate individualmente da una misura che limita gli scambi di riso dai PTOM alla [OSCURATO:PERSONA]. I PTOM, dei quali le [OSCURATO:PERSONA] fanno parte, sarebbero menzionati come «cerchia ristretta» nell'allegato IV del Trattato e nell'allegato I alla decisione PTOM. Inoltre, in conformità dell'art. 109 della decisione PTOM, le ripercussioni che le misure di salvaguardia avrebbero potuto avere sull'economia delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi avrebbero dovuto essere prese in considerazione, al momento dell'adozione di tali misure. Secondo le [OSCURATO:PERSONA] olandesi, quando è stato adottato il regolamento n. 1036/97, il Consiglio sapeva che, tra tutti i PTOM, esse erano, in termini di valore relativo, il paese che esportava di gran lunga la maggior quantità di riso verso la [OSCURATO:PERSONA].
58 In secondo luogo, in merito alla questione se le [OSCURATO:PERSONA] olandesi siano direttamente interessate dal regolamento n. 1036/97, le stesse sottolineano che agli Stati membri non viene concesso il minimo margine discrezionale quanto alla messa in pratica della misura in oggetto. Tale misura, inoltre, avrebbe sottoposto a rigorose restrizioni un settore importante dell'economia delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, ossia il settore delle riserie, che nel 1996 rappresentava lo 0,9% del prodotto nazionale lordo di questo paese.
59 In udienza, la ricorrente ha fatto valere, per di più, che nella sentenza 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, [OSCURATO:PERSONA] olandesi/Commissione (Racc. pag. II-201), il Tribunale ha, in circostanze analoghe, dichiarato ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalle [OSCURATO:PERSONA] olandesi sulla base dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
60 A questo proposito, si deve constatare che secondo una costante giurisprudenza, affinché persone fisiche o giuridiche possano essere considerate individualmente interessate, devono essere colpite nella loro situazione giuridica, in ragione di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro e le identifica in modo analogo al destinatario (v., in particolare, sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, a pag. 220, e 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, Racc. pag. I-1651, punto 7).
61 Per quanto riguarda, in primo luogo, le qualità che sarebbero peculiari alle [OSCURATO:PERSONA] olandesi rispetto agli altri PTOM, le prime mettono in evidenza che il regolamento n. 1036/97 sottopone a restrizioni considerevoli un importante settore della loro economia.
62 Se è vero che l'imposizione di misure di salvaguardia colpisce il settore delle riserie, è altrettanto vero che, secondo quanto risulta dalle osservazioni presentate dalle stesse [OSCURATO:PERSONA] olandesi, questo settore rappresentava nel 1996 soltanto lo 0,9% del prodotto nazionale lordo.
63 Non è dimostrato, perciò, che il regolamento n. 1036/97 abbia provocato gravi ripercussioni su un settore importante dell'economia delle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, a differenza di ogni altro PTOM; né viene dimostrato che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi siano state pregiudicate dalle misure di salvaguardia controverse in ragione di qualità che le distinguono rispetto ad altri PTOM, ai quali, ugualmente, si applica il regolamento n. 1036/97.
64 In ogni caso, l'interesse generale che un PTOM può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, nell'ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio, non è, di per sé, sufficiente per considerarlo interessato dalle disposizioni del regolamento n. 1036/97, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, né a fortiori come soggetto individualmente interessato dallo stesso.
65 [OSCURATO:PERSONA] olandesi non hanno pertanto dimostrato di essere, in ragione di loro qualità peculiari, individualmente interessate dal regolamento n. 1036/97.
66 Quanto poi, alla questione se le [OSCURATO:PERSONA] olandesi si trovino in una situazione di fatto che le distingue rispetto ad ogni altro soggetto e le identifica in modo analogo al destinatario, esse affermano di esportare di gran lunga la quantità più ingente di riso originario dei PTOM verso la [OSCURATO:PERSONA] e che, al momento dell'adozione del regolamento n. 1036/97, il Consiglio era a conoscenza di tale situazione particolare e doveva tenerne conto al fine di valutare l'impatto delle previste misure di salvaguardia sulla loro economia.
67 Riguardo quest'ultimo punto, occorre ricordare che la sussistenza dell'obbligo, per il Consiglio o la Commissione, in virtù di specifiche disposizioni, di tener conto delle ripercussioni dell'atto che si accingono ad adottare sulla situazione di alcuni soggetti, può contribuire all'individuazione di questi ultimi (v., in tal senso, sentenze 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 28 e 31, e 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punto 25).
68 A questo proposito, allorché la Commissione intende adottare misure di salvaguardia a norma dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, deve, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongono, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia del PTOM e delle imprese interessati (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, citata, punto 25).
69 Dato che il regolamento n. 1036/97 è stato adottato sulla base dell'art. 1, nn. 5-7, dell'allegato IV alla decisione PTOM, anche il Consiglio era tenuto a prendere in considerazione le ripercussioni che le misure di salvaguardia previste potevano provocare sui PTOM e le imprese interessate.
70 Tuttavia, dalla sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, si evince che l'accertamento della sussistenza di suddetto obbligo non basta a stabilire che tali PTOM e tali imprese sono individualmente interessati dalle misure in oggetto, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
71 La Corte infatti, dopo aver rilevato, al punto 28 della detta sentenza, che la Commissione era tenuta ad informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione poteva provocare sull'economia dello Stato membro, e nei confronti delle imprese interessate, non ha affatto dedotto da questa sola constatazione che tutte le imprese coinvolte fossero individualmente interessate dal provvedimento ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Al contrario, essa ha giudicato che solo le imprese in possesso di contratti già stipulati ed il cui adempimento, che era previsto durante il periodo di applicazione della decisione controversa, era stato compromesso in tutto o in parte a causa di quest'ultima, erano individualmente interessate ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (v. sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, punti 28, 31 e 32).
72 Di conseguenza, l'aver constatato che, nell'adottare il regolamento n. 1036/97, il Consiglio doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che tale regolamento poteva provocare sull'economia dei PTOM e delle imprese interessati, non esime affatto le [OSCURATO:PERSONA] olandesi dall'onere di provare che il regolamento le riguarda in ragione di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a ogni altro soggetto.
73 Orbene, il fatto che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi esportassero verso la [OSCURATO:PERSONA] di gran lunga la maggior quantità di riso originaria dei PTOM non è tale da distinguerle da qualsiasi altro PTOM. Infatti, anche se risultasse fondata l'affermazione secondo la quale le misure di salvaguardia previste dal regolamento n. 1036/97 potevano avere delle ripercussioni socio-economiche importanti sulle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, resta comunque il fatto che tali misure producono ripercussioni analoghe sugli altri PTOM.
74 L'attività economica in discussione nel caso di specie, vale a dire, l'attività che consiste nella trasformazione sul territorio dei PTOM del riso proveniente da paesi terzi, è un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può essere esercitata da qualsiasi operatore economico, in qualsiasi PTOM. Alcuni stabilimenti di trasformazione del riso esistono anche in PTOM diversi dalle [OSCURATO:PERSONA] olandesi, ad esempio a Montserrat e nelle isole Turks e Caicos. Un'attività economica di questo tipo non può quindi contraddistinguere le [OSCURATO:PERSONA] olandesi rispetto a qualsiasi altro PTOM.
75 In considerazione di quanto precede, le [OSCURATO:PERSONA] olandesi non hanno dimostrato di essere state colpite nella loro situazione giuridica in ragione di determinate qualità che sono loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a chiunque altro e quindi le identifica.
76 Dato che le [OSCURATO:PERSONA] olandesi non hanno dimostrato che il regolamento n. 1036/97 le riguarda individualmente, non è necessario esaminare se esse siano direttamente interessate dallo stesso.
77 Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
78 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] olandesi, rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, dello stesso regolamento, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica italiana e la Commissione, intervenuti nella causa, sopportano le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) [OSCURATO:PERSONA] olandesi sono condannate alle spese.
3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica italiana e la Commissione delle [OSCURATO:PERSONA] europee sopportano le proprie spese.