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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 11971/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 18770/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G. Mazzini n.26; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1548/2020 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 29/4/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 4 maggio 2023 LaP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 18770/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G. Mazzini n.26; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1548/2020 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 29/4/2020; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 4 maggio 2023 LaP
Decreto Cassazione n. 11971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris