CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso, anche disgiuntamente, giusta procura speciale in atti, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA], 46 è elettivamente domiciliata e con domicilio di-gitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] d'Amata, elettivamente domiciliata in Roma, Via MarcantonioColonna, 27 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente e con domicilio digitaleex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 642/2021 depositatail 27/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17325/2021Numero sezionale 1002/2026Numero di raccolta generale 17300/2026Data pubblicazione 01/06/20261.- Per aggiudicazione di gara in data 26 giugno 2003, [OSCURATO:SOCIETA].,società operante nel settore delle attività topografiche, delle riprese aero-fotogrammetriche e della realizzazione di cartografia tecnica, otteneva dallaRegione [OSCURATO:PERSONA] l'affidamento del servizio di formazione della cartografia nu-merica, scala 1:5000, per le province di Roma e Latina per l'importo di euro3.679.756,00.Per atto di sottomissione in data 12 ottobre 2004 venivano fissatenuove modalità e per ulteriore atto aggiuntivo in data 4 agosto 2005, illavoro veniva esteso alla Provincia di Viterbo per l'importo di euro1.840.041.All'esito di collaudo positivo la società riceveva quanto pattuito per laprestazione, ma con ritardo. Sugli interessi da ritardato pagamento dellevarie tranches del corrispettivo, la società richiedeva e otteneva in via mo-nitoria complessivi euro 550.320,53.2. In seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma revocava il titolo monitorio, ritenendo nonallegata né provata la sussistenza di un contratto in forma scritta.[OSCURATO:SOCIETA]. interponeva appello e la Corte territoriale di Roma rite-neva l'appello inammissibile e comunque infondato e lo respingeva.I giudici di appello ritenevano che i motivi di impugnazione non avreb-bero censurato in modo specifico le singole rationes decidendi poste dalprimo Giudice a fondamento della decisione, e non provata la stipula delcontratto di appalto, non essendo stato prodotto né il verbale di aggiudica-zione né il capitolato speciale.3. Ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. conquattro motivi.Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Numero registro generale 17325/2021Numero sezionale 1002/2026Numero di raccolta generale 17300/2026Data pubblicazione 01/06/2026Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132,primo comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111, sesto e settimo comma, della Co-stituzione, per motivazione omessa o apparente, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata, nel richiamare quella diprimo grado, si sarebbe avvalsa in modo immediatamente percepibile dellatecnica del copia e incolla e non consentirebbe di individuare l'iter logico-giuridico osservato dai Giudici di appello.La ricostruzione dei fatti, contenuta in pochissime righe, sarebbe in-sufficiente, e le due ragioni per le quali i motivi di appello sono stati respinti,l'una di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., e l'altra di merito, sarebbero in-tegrate, la prima, da meri richiami a stralci di precedenti della Corte di cas-sazione privi di motivazione nella loro ricaduta sull'atto di appello, e la se-conda, dalla riproduzione della motivazione del Tribunale senza alcuna au-tonoma integrazione; la motivazione non attingerebbe così il minimo costi-tuzionale.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del com-binato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.La Corte d'Appello avrebbe ritenuto non sufficientemente specifici imotivi di impugnazione che, invece, sussistenti – dopo avere riportato, leparti della sentenza oggetto di specifica contestazione, la critica e l'argo-mentazione alternativa – avrebbero indicato l'errore in cui era incorso ilGiudice di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] d'appello avrebbe erroneamente ritenuto le doglianze in ap-pello non specifiche per poi rinviare, in risposta, ad un passaggio della sen-tenza di primo grado, senza fornire alcuna spiegazione logica della insuffi-ciente specificazione dell'atto di appello.Numero registro generale 17325/2021Numero sezionale 1002/2026Numero di raccolta generale 17300/2026Data pubblicazione 01/06/20263. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c. e all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'Appellorespinto la domanda su un presupposto esterno al “thema decidendum” enon costituente oggetto di contraddittorio tra le parti.La Corte territoriale, nel riprendere in modo pedissequo l'impiantodella motivazione del primo Giudice, avrebbe respinto l'appello sul falsopresupposto dell'assenza di un contratto tra le parti, anche se tale circo-stanza non era mai stata eccepita dalla Regione e non avrebbe potuto met-tere in dubbio il carattere dovuto della prestazione sugli interessi da ritardo,ingiunta e relativa a fatture pagate, rispetto alle quali non vi era mai statacontestazione circa il loro pagamento.Ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. il motivo sarebbe poi stato ammissibileper violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit., e tanto per intervenutotravisamento della prova della determina regionale, che era stata dedotta,dalla parte, valutabile come contratto.4. Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 16,quarto comma, r.d. 18.11.1923 n. 2440, che stabilisce che i processi verbalidi aggiudicazione definitiva in seguito a pubblici incanti o a private licita-zioni, equivalgono ad ogni effetto di legge al contratto, e dell'art. 112 c.p.c.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non pertinente ri-conduzione della fattispecie concreta alla suddetta norma, nonché in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115c.p.c., che vieterebbe di fondare la decisione su prove ritenute assenti, main realtà prodotte.Il vincolo che per legge insorge dall'aggiudicazione può essere rinviatoad una successiva stipula solo dove dall'aggiudicazione emerga una precisavolontà della [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, in violazione dell'art. 16 cit. e senza moti-vare, avrebbe ritenuto che il verbale di aggiudicazione definitiva non equi-Numero registro generale 17325/2021Numero sezionale 1002/2026Numero di raccolta generale 17300/2026Data pubblicazione 01/06/2026valesse a contratto, pur non essendo previsto un rinvio alla successiva for-malizzazione del consenso, con separata stipula.La Corte di merito avrebbe ritenuto non prodotto il verbale di aggiu-dicazione, invece presente, per poi affrontare nello sviluppo della motiva-zione il tema della certificazione antimafia senza alcun costrutto logico, es-sendo stata la certificazione prodotta da Lamco e non contestata dalla Re-gione.5. Sono fondati il primo e il secondo motivo di ricorso; restano assor-biti i rimanenti.5.1. Il giudizio sul carattere non specifico del motivo di appello deveessere condotto dal giudice di secondo grado sulla scorta di un percorsomotivazionale logico e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svoltotivi di impugnazione proposti, operando così una valutazione concreta circala fondatezza del gravame.Tanto non si realizza dove si assista ad una mera reiterazione delleragioni della decisione del primo giudice, che vengono riproposte negli ori-ginari contenuti e della cui ragionevolezza e fondatezza il giudice di appellonon dà conto, previo scrutinio del motivo di impugnazione.Come da questa Corte affermato, la sentenza d'appello non può rite-nersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibilerichiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante ealle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad unprovvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valuta-zione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gra-vame (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021;Cass. Sez. 1, Or-dinanza n. 20883 del 05/08/2019; v., anche, Cass. Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 23997 del 02/08/2022).La Corte d'Appello di Roma incorre nel denunciato vizio laddove inpremessa rileva: “(p)er quanto attiene alla ricostruzione della vicenda pro-Numero registro generale 17325/2021Numero sezionale 1002/2026Numero di raccolta generale 17300/2026Data pubblicazione 01/06/2026cessuale si rinvia per relationem alla sentenza impugnata” (p. 2 sentenza)e quando riferisce di un “confronto fra la esaustiva ed analitica motivazionedel Tribunale e le argomentazioni contenute nell'atto di gravame” senza chepoi il secondo dei due termini a confronto riceva debita critica, previa suanecessaria esposizione.5.2. Il mancato raccordo tra i motivi di critica e i fatti allegati dall'im-pugnante segnala una ulteriore e distinta ragione di nullità della sentenzaemessa in sede di gravame, per difetto del requisito di cui all'art. 132, se-condo comma, n. 4 c.p.c.La Corte d'appello, in punto di inammissibilità del motivo di impugna-zione, si limita a richiamare un precedente di legittimità senza fare prece-dere la motivazione da una ricostruzione, sia pure sintetica, della vicendasostanziale e processuale, tale da consentire di calibrare, sulla stessa, lapertinenza della risposta di inammissibilità per non specificità della critica.5.3. Inoltre, la ritenuta inammissibilità del motivo di appello, cui se-gue comunque nella motivazione impugnata la scelta di orientare il sinda-cato di merito nel senso della non fondatezza del mezzo – per le riportate escrutinate vicende relative alla conclusione di un vincolo contrattuale impe-gnativo per le parti e fondante l'obbligo di pagamento del servizio da partedella Regione –, connota la motivazione nel senso della dedotta nullità peruna motivazione contraddittoria, nel suo sviluppo, che non attinge il minimocostituzionale, in ordine al formulato giudizio di inammissibilità.L'inammissibilità del motivo preclude al giudice di appello ogni esamenel merito nella inadeguatezza del mezzo a veicolare una critica di conte-nuto sostanziale, di cui il giudice di secondo grado non può recuperare leragioni, con modalità da ritenersi “a rinforzo” o “a rincalzo” della prece-dente, per una sorta di individuazione di una doppia e distinta ratio di deci-sione, nella assoluta incompatibilità logica dei relativi esiti.6. Accolti il primo e secondo motivo di ricorso e assorbiti i restanti, lasentenza impugnata va pertanto cassata, e la causa va rinviata davanti allaNumero registro generale 17325/2021Numero sezionale 1002/2026Numero di raccolta generale 17300/2026Data pubblicazione 01/06/2026Corte d'Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà altresìalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giu-dizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino