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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 agosto 2026

Cassazione n. 33888/2026

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!33388-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA].

Sez. 2033 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30979/2026 [OSCURATO:PERSONA] Giovine SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 18 agosto 2026, ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], cittadino georgiano, per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di Graz (Austria) il 12 agosto 2026, applicandogli la misura della custodia cautelare in carcere.A carico di [OSCURATO:PERSONA] si procede per i reati di furto aggravato e associazione a delinquere, commessi nel periodo compreso tra giugno 2025 e luglio 2026, come evincibile dal Formulario A, e costituenti reato anche in Italia.

Il ricorrente veniva tratto in arresto il 17 agosto 2026 presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, dà atto che la persona chiesta in consegna non ha domicilio in Italia e della gravità delle conseguenze penali previste in Austria per i reati posti a base del mandato, ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga e unica misura idonea a prevenirlo quella della custodia cautelare in carcere, misura, altresì, adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti, sintomatici di particolare callidità e intensità del dolo per le modalità di esecuzione (introduzione nelle abitazioni private da cui venivano trafugati oggetti in oro, denaro contante e altri beni). 2.Con il ricorso, articolato in un unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché inficiata da vizio di violazione di legge (art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.) e vizio di motivazione.

Sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata è fondata sul contenuto del cd.

Formulario A che non è stato tradotto in lingua italiana e che risulta inserito nel [OSCURATO:PERSONA] solo in lingua tedesca, il che avrebbe impedito all'autorità italiana finanche di comprendere i fatti a base del mandato, tanto è vero che i reati indicati nell'ordinanza impugnata (associazione a delinquere e plurimi furti) non trovano corrispondenza né nel mandato di arresto, successivamente pervenuto, né nel verbale di arresto in cui si dà atto che si procede a carico dì [OSCURATO:PERSONA] per un unico episodio di furto, neppure commesso in forma associata, nel corso del quale veniva asportata la somma di 700 euro. [OSCURATO:PERSONA] procedente, e tanto determina un ulteriore vizio di legittimità del mandato, avrebbe dovuto disporre attività integrative per accertare quali fossero i reati per i quali si procedeva a carico di [OSCURATO:PERSONA], omissione che ha determinato, altresì, la violazione dell'art. 6

1. n. 69 del 2005. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché con sentenza del 16 settembre 2026 la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 agosto 2026 della Corte di appello di Milano che aveva disposto 2la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria dell'Austria, consegna alla cui esecuzione era funzionale l'ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione.

Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in terna di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, l'interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula libertatis": con la conseguenza che - come nella fattispecie è accaduto - in tale fase perde di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento in materia cautelare (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823). 2.La sopravvenuta causa di inammissibilità, non imputabile al ricorrente, esclude che lo stesso debba essere condannato al pagamento di spese processuali o di un'ammenda.

3. [OSCURATO:PERSONA] è delegata agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MLa Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] th SEI 2026 FLZTO , [OSCURATO:PERSONA]" D Dai s 42 - .1+ eppina Grinte 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!33388-26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. 2033 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30979/2026 [OSCURATO:PERSONA] Giovine SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 18 agosto 2026, ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], cittadino georgiano, per l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di Graz (Austria) il 12 agosto 2026, applicandogli la misura della custodia cautelare in carcere.A carico di [OSCURATO:PERSONA] si procede per i reati di furto aggravato e associazione a delinquere, commessi nel periodo compreso tra giugno 2025 e luglio 2026, come evincibile dal Formulario A, e costituenti reato anche in Italia. Il ricorrente veniva tratto in arresto il 17 agosto 2026 presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, dà atto che la persona chiesta in consegna non ha domicilio in Italia e della gravità delle conseguenze penali previste in Austria per i reati posti a base del mandato, ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga e unica misura idonea a prevenirlo quella della custodia cautelare in carcere, misura, altresì, adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti, sintomatici di particolare callidità e intensità del dolo per le modalità di esecuzione (introduzione nelle abitazioni private da cui venivano trafugati oggetti in oro, denaro contante e altri beni). 2.Con il ricorso, articolato in un unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché inficiata da vizio di violazione di legge (art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.) e vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata è fondata sul contenuto del cd. Formulario A che non è stato tradotto in lingua italiana e che risulta inserito nel [OSCURATO:PERSONA] solo in lingua tedesca, il che avrebbe impedito all'autorità italiana finanche di comprendere i fatti a base del mandato, tanto è vero che i reati indicati nell'ordinanza impugnata (associazione a delinquere e plurimi furti) non trovano corrispondenza né nel mandato di arresto, successivamente pervenuto, né nel verbale di arresto in cui si dà atto che si procede a carico dì [OSCURATO:PERSONA] per un unico episodio di furto, neppure commesso in forma associata, nel corso del quale veniva asportata la somma di 700 euro. [OSCURATO:PERSONA] procedente, e tanto determina un ulteriore vizio di legittimità del mandato, avrebbe dovuto disporre attività integrative per accertare quali fossero i reati per i quali si procedeva a carico di [OSCURATO:PERSONA], omissione che ha determinato, altresì, la violazione dell'art. 6 1. n. 69 del 2005. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché con sentenza del 16 settembre 2026 la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 agosto 2026 della Corte di appello di Milano che aveva disposto 2la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria dell'Austria, consegna alla cui esecuzione era funzionale l'ordinanza oggetto dell'odierna impugnazione. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in terna di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, l'interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula libertatis": con la conseguenza che - come nella fattispecie è accaduto - in tale fase perde di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento in materia cautelare (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 10054 del 26/02/2013, Verticale, Rv. 254823). 2.La sopravvenuta causa di inammissibilità, non imputabile al ricorrente, esclude che lo stesso debba essere condannato al pagamento di spese processuali o di un'ammenda. 3. [OSCURATO:PERSONA] è delegata agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MLa Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] th SEI 2026 FLZTO , [OSCURATO:PERSONA]" D Dai s 42 - .1+ eppina Grinte 3
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