CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 43728/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG RITEripuiTo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 346 del 9 rnarzD 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il re:lanlo .-3roposto dal Direttore dell'Ufficio I del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), avverso l'ordinanza n. 1219 del 2019, emessa dal Magis-yato di sorveglianza di Roma, con cui era stato accolto il reclamo, formulato ex art. 35-ter . 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] ristretc in .- gime ex art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il rifiuto oppostogli di acq ,Aistare a sopravvitto - tramite il c.d. "Mod. 72"— generi alimentari suscettibil di cott...ra. In particolare, il Magistratc di sorveglianza, nell'accogliere il reclamo del detenuto, disponeva la disapplica2iione dell'a -t. della circolare DAP del 2 ottobre 2018 nella parte in cui non gli corsent va l'acqListo dei medesimi generi alimentari disponibili per gli altri detenuti ristretti in altre sezioni dell'Istituto. Avverso tale ordinanza l'Amiliristrazipre iy-oponeva reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. al Tribunale di scrvegianza di Roma, ritenuta la richiesta del detenuto quale interesse di rnero fa:rd noi suscettibile di tutela in sede giurisdizionale. Con il provvedimento oggetto c'irnpugnaz ione il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile I reclan. d, poiché proposto personalmente dal Direttore dell'Ufficio I del DAP serza la necessaria assistenza dell'Avvocatura di Stato, come previsto dall'art. 2 R.zi 30 011kt-e 1933, n. 1612. 2. Avverso tale provvedimentc h propost: -icorso il Ministero della Giustizia, rappresentato ex art. 1 R.d. 30 o:U:1)re 1933, n. 1612 dall'Avvocatura dello Stato, chiedendone l'annullamento e poner cc a base dell'impugnazione un unico motivo con cui viene lamentata la viola2icne de.n 11; artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 , lett Li.',1„ cod p -oc. pen. Deduce, in particolare, che il clisp•sto delart. 35-bis cit., come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cass:azione cpri sentenza n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, consente la proposiziwe del -ecla no da parte dell'Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l'as3istenza dell'Avvocatura dello Stato. 3. Il Procuratore general.? ha n'est() l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 4. L'impugnazione è fondata 5. Questa Corte, come corre -_-_arriente rilevato dal ricorrente, ha superato il precedente orientamento, oggett) conti-asi:o interpretativo richiamato anche dal Tribunale di sorveglianza nell'ordì lan..a impugnata, con decisione a Sezioni unite (Sez. Un., n. 3775 del 21 dicemly-ie 2(17, de ). 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648), a cui va data continuità. In particolare, si è affermato che '3V e -5;(1) 'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza lel detenuto ... l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai se - s l'art. 35-bis, comma quarto, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), senza il patrpcinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato". Le Sezioni Unite, nei ragicriame.rito stcito per giungere a detto arresto regolatore, hanno evidenziato come il r irreilio ex art. 35-bis Ord. pen., fruibile direttamente dal detenuto, sia raoprei;eritatc da una procedura ispirata a criteri di facile accessibilità e di effettivitè dela tttela, nell'ambito di una giurisdizione di prossimità. Con la nota sentenza Torrecgian , inratti, a Corte EDU ha chiesto allo Stato italiano (ai sensi dell'art. 46 CEDU) di proviede -e a introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedi) a colcizioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDJ. In questo senso l'Amministrazio•e penitenziaria interviene nel procedimento quale soggetto titolare e responsabile dei trattar -lento dei detenuti nell'espiazione della pena la quale non può consi.stere in Ca lamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del conziannato (art. 27, comma terzo, Cost.). Da ciò deriva che l'Amministrazicre :I contraddittore istituzionale del reclamo presentato dal detenuilo e a:1 .c ;tesso tempo, la fonte informativa dell'Istituto, nonché può essere destinataria delle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza relati‘ e alla modalità di gestione dei detenuti. È stata, quindi, esclusa la naliva civilistica degli interessi di cui l'Amministrazione sarebbe stata pltatrice a fini della possibile applicazione dell'art. 573 cod. proc. pen. e si e sictiiiolireato come essa invece si inserisca nel procedimento per l'esercizio di u 12 Lrzcne pLibblicistica. Nelle fasi di merito del reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. P21., caratterizzate da una semplificazione del contraddittorio per favorire lo s nidigiiTien:o della giurisdizione di prossimità, è ammessa quindi la possibilità, parte dell'Amministrazione penitenziaria, di proporre reclamo e partecipare alla 'aSe impLgnatoria di fronte al Tribunale di sorveglianza senza il patrocinio ce I ocatJra dello Stato, ritenuto invece necessario per il giudizio di legitt mit t. art I. R.d. 30 ottobre 1933, n. 1612. 6. Dalle considerazioni sopra rip )1:[OSCURATO:PERSONA] l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento irn ),J ,313tD e rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per la tratt3zior E: de r3clamo ritualmente presentato. IP.Q.14. Annulla il provvedimento impug i:ito con rirvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in