CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 33773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen., essendo stata tardivamente contestata l'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, non alla prima udienza utile successiva alla scadenza del termine del 30 marzo 2023, previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], bensì all'udienza del 17 luglio 2023. Considerato in diritto Deve dichiararsi non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. 1.La fattispecie contestata all'odierna imputata (artt. 624 e 625, n.2 cod.pen.), è divenuta procedibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3, cod.pen., intervenuto per effetto dell'art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022; in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Va quindi rilevato che, nel termine previsto dalla disposizione transitoria, non è stato presentato da parte della persona offesa un atto di querela valutabile ai sensi degli artt. 336 e 337 cod.proc.pen. 2. Va, altresì, considerato che non si controverte in questa sede in ordine alla astratta idoneità del furto di energia elettrica, in quanto res destinata a pubblico servizio, a concretizzare l'aggravante a effetto speciale regolata dall'art.625, n.7, cod.pen. (profilo su cui si è espressa, tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543); bensì sul rispetto del principio di correlazione tra fatto ascritto e fatto ritenuto in sentenza, in 1relazione al principio dettato dall'art. 521 cod.proc.pen., quando - come nel caso di specie - non sia stato operato un espresso riferimento alla predetta fattispecie, contenendo l'atto di esercizio dell'azione penale la sola univoca contestazione all'aggravante prevista dall'art.625, n.2, cod.pen.. In particolare, il riferimento all'art. 625. n. 7. Cod. pen. è stato oggetto della contestazione suppletiva operata dal Pubblico Ministero oltre la scadenza del citato termine, in quanto effettuata all'udienza del 17 luglio 2023 e' non alla prima udienza utile del 3 aprile 2023. 3. Esclusa la possibilità di individuare nel capo di imputazione del presente processo una contestazione originaria della circostanza aggravante de qua, resta da esaminare la questione dell'efficacia della contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero, una volta decorso il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Non è in discussione il potere del PM sancito dall'art. 517 cod.proc.pen., ma se tale potere è da ritenersi precluso o comunque esaurito, allorchè la nuova contestazione interviene in un momento in cui il reato è già estinto (e non potrebbe quindi "rivivere" ) ovvero quando, come nel caso di specie, l'azione penale non è più proseguibile (Sez. 5, n. 20093 del 24/01/2024, Pmt, Rv. 286460 - 01; Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Pnnt, Rv. 285647 - 01). L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (e di improcedibilità o improseguibilità; rappresenta uno snodo cruciale della presente vicenda e sul punto va ricordato che la norma richiamata assolve ad una duplice funzione: se la prima è quella di favorire l'imputato innocente (o comunque da prosciogliere) la seconda, non meno pregnante è quella di agevolare in ogni caso l'exitus del processo, ove non sia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato. L'art. 129 cod. proc. pen. rappresenta, sul versante processuale, la proiezione del principio di legalità stabilito sul piano del diritto sostanziale (così SS.UU. 27 febbraio 2002 n. 17179, Rv. 221403). Tale declaratoria imposta come immediata è ispirata al principio di economia processuale, strettamente legato alla finalità, presidiata dall'art. 111 Cost., della ragionevole durata del procedimento penale. 4.AI superiore quesito il Collegio ritiene di dare una risposta negativa che la contestazione suppletiva fatta dal pubblico ministero, una volta decorso il termine per la proposizione della querela, al pari di quella operata all'indomani dello spirare del termine di prescrizione, sia inefficace, alla stregua delle stesse coordinate interpretative di carattere sistematico valorizzate da Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517 - 01. Peraltro, va tenuto conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite che, con sentenza in data 26 marzo 2026 ( secondo quanto desumibile dal contenuto dell'informazione provvisoria) - 9chiamate ad esprimersi sul quesito se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, sia consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio -- hanno ritenuto che il giudice debba rilevare immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. In conclusione deve dichiararsi non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M