CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 33669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7281-2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del presidente e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione,rappresentata e difesa dagli A vvocati Sandra [OSCURATO:PERSONA] , Pierluca VENDRAMINI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] PREZZAVENTO ; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 1918 /20 19 del la Corte d’appello di Catania, depositata il 5/09/2019; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Spese di lite - Riforma in appello - Imposizione integrale a carico della parte soccombente - Mancato accoglimento dell’appello, esperito della parte già vittoriosa nell’an, in relazione al quantum debeatur - Soccombenza reciproca - Esclusione R.G.N.7281/2020 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1918/19, del 5 settembre 2019, della Corte d’appello di Catania, che – accogliendo il gravame incidentale esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 236/17, del 17 gennaio 2017, del Tribunale di Catania (rigettato, invece, quello principale di [OSCURATO:SOCIETA]) – ha riformato la statuizione sulle spese processuali del primo grado di giudizio, ponendole interamente a carico della predetta società. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava di aver subìto danni a un immobile di sua proprietà, a causa di infiltrazioni provenienti dalla rete fognaria pubblica, la cui manutenzione era affidata ad essa società [OSCURATO:SOCIETA]. Accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria in misura inferiore (€ 4.077,00) rispetto a quanto richiesto dall’attore, tale decisione veniva gravata, in via di principalità, da [OSCURATO:SOCIETA], che contestava l’affermazione della propria responsabilità, nonché, con appello incidentale, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, costui concludeva affinché [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata “alla somma integrale chiesta […] in primo grado e alle intere spese processuali ivi liquidate, senza applicare alcuna riduzione di sorta”. L’esito del secondo grado di giudizio – secondo quanto già riferito – consisteva nel rigetto del mezzo esperito da [OSCURATO:SOCIETA] e nella riforma della sentenza del Tribunale esclusivamente in punto spese, ponendosi le stesse, per intero, a carico della già convenuta.3.Avverso la sentenza della Corte etnea ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base –come detto – di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn . 3) e 4), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt.99 e 112 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda realmente proposta dal [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento dell’intera somma richiesta a titolo di risarcimento danni e, solo in via consequenziale , alla liquidazione in proprio favore, per intero, delle spese del primo grado di giudizio. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 e 112 cod. proc. civ. Si censura l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che esclude la possibilità di ricondurre alla fattispecie della soccombenza reciproca l’ipotesi in cui la domanda sia accolta per un importo inferiore a quello richiesto, atteso che la giurisprudenza di questa Corte, invece, avrebbe ricompreso in detta fattispecie anche il caso dell’accoglimento parziale di un’unica domanda. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., inizialmente per l’adunanza camerale del 21 aprile 2022, all’esito della quale veniva, però, adottata l’ordinanza interlocutoria n. 16548/22, del 23 maggio 2022. Nella stessa, questa Corte – preso atto di quanto portato a conoscenza dal collega di studio dell’allora, unico,difensore della parte ricorrente, ovvero dell’avvenuto decesso dello stesso, nonché della circostanza che la comunicazione di Cancelleria relativa allafissazione dell’ adunanza del 21 aprile 2022 era stata effettuata, all ’ indirizzo di posta elettronica del defunto legale , dopo la morte di costu i – veniva disposto r invio a nuovo ruolo , per rinnovare, alla parte personalmente, talecomunicazione. 6. Alla memoria già depositata dal contro ricorrente, in occasionedell’adunanza camerale del 21 aprile 2022, hanno fatto seguito nuove memorie presentate da entrambe le parti(e per la ricorrente dai nuovi difensori) in vista della presente adunanza camerale. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso va rigettato. 8.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 8.1.1. Premesso, invero, che dell’omessa pronuncia sulla richiesta di riforma della sentenza di primo grado, in punto di “quantum debeatur”, avrebbe titolo per dolersi – intendendo la censura come denuncia di un vizio di “minuspetizione” – il solo [OSCURATO:PERSONA] (sicché, sotto questo aspetto, si potrebbe persino dubitare della sussistenza dell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] a proporre il presente motivo di ricorso), la doglianza formulata è, comunque, inammissibile. Intendendo, invero, il presente motivo come diretto a censurare un’erronea interpretazione del contenuto del gravame incidentale del [OSCURATO:PERSONA](nel senso che esso – nella ricostruzione fattane da [OSCURATO:SOCIETA] – sarebbe stato finalizzato a conseguire la modifica della statuizione sulle spese del primo grado di giudizio non in via autonoma, ma solo quale conseguenza della riforma della decisione del Tribunale in ordine alla quantificazione del danno), esso risulta,egualmente, affetto da inammissibilità . Così inteso, difatti, il motivo prospetta una questione relativa all’interpretazione della domanda, che, quindi , avrebbe dovuto evocare la violazione di taluna delle norme codicistiche sull’interpretazione del contratto, visto che “nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 cod. civ. che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 1° settembre 2022, n. 25826, Rv. 665645-01). La ricorrente, dunque, avrebbe dovuto, preliminarmente, individuare quale dei criteri di cui sopra sarebbe stato violatonel caso di specie, operando, poi, una “puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali” esso “sarebbe stato erroneamente applicato” (Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814-02). In ogni caso, l’interpretazione che la Corte etnea ha dato del proposto gravame incidentale appare non implausibile, dal momento che la richiesta di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] “alla somma integrale chiesta […] in primo grado e alle intere spese processuali ivi liquidate, senza applicare alcuna riduzione di sorta”, in difetto di espressioni del tipo “per l’effetto” (o “di conseguenza”) che raccordassero le due richieste, rende, appunto, non implausibile l’interpretazione operata dalla sentenza impugnata, secondo cui la seconda richiesta aveva carattere autonomo, e non dipendente dalla prima. 8.2. Il secondo motivo, invece, non è fondato. 8.2.1. Sul punto, occorre dare continuità al principio ribadito –con recente arresto –dalle Sezioni Unite di questa Corte, ovvero che “l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza”, tale evenienza essendo, invece, configurabile o “in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti”, ovvero “nell’ipotesi di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi” (così Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01). 9. In conclusione, il ricorso va rigettato. 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 11. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso , condannando la società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.400,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso