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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 16140/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8572/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 2009/2019 depositata il 22/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i loro figli Adriana e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la revocatoria dell’atto di donazione da parte dei genitori, in favore dei figli, della quota, pari a ½, della nuda proprietà di un immobile sito in Capri, [OSCURATO:PERSONA], n. 108/b, distinto in Catasto al fg. 4, part. 623, sub. 6 cat.

A/7, stipulato il 21/10/2013, a rogito del [OSCURATO:PERSONA], Racc. 25342, trascritto il 19/11/2013.

In particolare, la banca sostenne che l’atto dispositivo venne posto in essere con l’intento di pregiudicare la garanzia patrimoniale che assisteva il credito da essa vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore omnibus della società ICAD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esposta per una somma pari ad euro 1.330.000,00.

La banca dedusse altresì che la consapevolezza della sussistenza della situazione debitoria era dimostrata dalla sottoscrizione, da parte del fideiussore, di un piano di rientro.

Si costituirono i convenuti eccependo sia l’inesistenza del credito, peraltro oggetto di contestazione in altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, sia l’inesistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.

In particolare, con riferimento all’eventus damni, i convenuti eccepirono l’inidoneità dell’atto dispositivo a recare pregiudizio alla garanzia dell’asserito credito vantato dalla banca, attesa la solvibilità sia del patrimonio della società ICAD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia di quello personale del suo fideiussore [OSCURATO:PERSONA]; garanzie consistenti, per la prima, nella proprietà di una unità navale e di diversi immobili, tutti siti in Napoli, per un valore di euro 1.750.000,00, e, per il secondo, al netto della donazione in contestazione, nella piena proprietà di unpatrimonio immobiliare del valore di euro 1.250.000,00, nonché della quota, pari al 100% del capitale sociale, della società debitrice, stimato, nella perizia in atti, in ulteriori euro 4.000.00,00.

Con riguardo alla scientia damni e al consilium fraudis , i convenuti eccepirono, innanzi tutto, l’inammissibilità della domanda della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attesa la mancanza di ragioni di credito nei suoi confronti.

Ribadirono comunque, che, a fronte della cospicua consistenza del patrimonio della società debitrice ICAD Costruzioni e di quello personale del fideiussore, era da escludere l’intento di compromettere la garanzia fideiussoria.

Intervenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna controricorrente), quale cessionaria dei crediti in blocco di [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima, incorporante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la quale fece proprie le domande già svolte dall’attrice [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza n. 2009/2019 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda di revocatoria, la dichiarò inammissibile, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Adriana e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla parte relativa alla donazione, in favore dei figli, della quota spettante alla madre, della nuda proprietà dell’immobile di Capri.

Dichiarò, invece, ammissibile la domanda di revocatoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonello del Giudice e per l’effetto dichiarò inefficace, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., l’atto di donazione della quota di proprietà del padre della nuda proprietà dell’immobile.Avverso la sentenza di primo grado proposero appello sia [OSCURATO:PERSONA] sia, con atto autonomo, i figli Adriana e [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. n. 3230/2019, depositata in data 20/12/2019, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] e, riuniti gli appelli, li ha dichiarati entrambi inammissibili, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell’appellata.

Ritenutoche: come segnalato dalla parte controricorrente, avverso l’ordinanza n. 3230/2019 della Corte di Appello di Napoli è stata formulata impugnazione con due separati ricorsi: (i) il primo, ovvero il presente, notificato il 21/2/2020 ad istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto tanto l’impugnazione dell’ordinanza della Corte d’appello quanto la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, che ha preso il numero di ruolo generale 8572\2020; (ii) il secondo, notificato ad istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di Antonello ed [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza n. 3230/2019 della Corte di Appello di Napoli, che ha preso il numero di ruolo generale 8582\2020.

Di conseguenza, parte controricorrente ha chiesto la riunione dei ricorsi menzionati al punto che precede, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., a mente del quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo” .

12. Il ricorso n. 8582 del 2020 è stato già rinviato a nuovo ruolo a questo scopo, con ordinanza n. 12454 del9 maggio 2023.

E’ pertanto necessario rinviare a nuovo ruolo anche il presente ricorso, affinchè si provveda alla riunione tra i due ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento.

P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine della riunione, ai sensi dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8572/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 2009/2019 depositata il 22/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Napoli i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i loro figli Adriana e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la revocatoria dell’atto di donazione da parte dei genitori, in favore dei figli, della quota, pari a ½, della nuda proprietà di un immobile sito in Capri, [OSCURATO:PERSONA], n. 108/b, distinto in Catasto al fg. 4, part. 623, sub. 6 cat. A/7, stipulato il 21/10/2013, a rogito del [OSCURATO:PERSONA], Racc. 25342, trascritto il 19/11/2013. In particolare, la banca sostenne che l’atto dispositivo venne posto in essere con l’intento di pregiudicare la garanzia patrimoniale che assisteva il credito da essa vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore omnibus della società ICAD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esposta per una somma pari ad euro 1.330.000,00. La banca dedusse altresì che la consapevolezza della sussistenza della situazione debitoria era dimostrata dalla sottoscrizione, da parte del fideiussore, di un piano di rientro. Si costituirono i convenuti eccependo sia l’inesistenza del credito, peraltro oggetto di contestazione in altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, sia l’inesistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. In particolare, con riferimento all’eventus damni, i convenuti eccepirono l’inidoneità dell’atto dispositivo a recare pregiudizio alla garanzia dell’asserito credito vantato dalla banca, attesa la solvibilità sia del patrimonio della società ICAD [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sia di quello personale del suo fideiussore [OSCURATO:PERSONA]; garanzie consistenti, per la prima, nella proprietà di una unità navale e di diversi immobili, tutti siti in Napoli, per un valore di euro 1.750.000,00, e, per il secondo, al netto della donazione in contestazione, nella piena proprietà di unpatrimonio immobiliare del valore di euro 1.250.000,00, nonché della quota, pari al 100% del capitale sociale, della società debitrice, stimato, nella perizia in atti, in ulteriori euro 4.000.00,00. Con riguardo alla scientia damni e al consilium fraudis , i convenuti eccepirono, innanzi tutto, l’inammissibilità della domanda della banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attesa la mancanza di ragioni di credito nei suoi confronti. Ribadirono comunque, che, a fronte della cospicua consistenza del patrimonio della società debitrice ICAD Costruzioni e di quello personale del fideiussore, era da escludere l’intento di compromettere la garanzia fideiussoria. Intervenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna controricorrente), quale cessionaria dei crediti in blocco di [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima, incorporante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la quale fece proprie le domande già svolte dall’attrice [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza n. 2009/2019 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda di revocatoria, la dichiarò inammissibile, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Adriana e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla parte relativa alla donazione, in favore dei figli, della quota spettante alla madre, della nuda proprietà dell’immobile di Capri. Dichiarò, invece, ammissibile la domanda di revocatoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonello del Giudice e per l’effetto dichiarò inefficace, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., l’atto di donazione della quota di proprietà del padre della nuda proprietà dell’immobile.Avverso la sentenza di primo grado proposero appello sia [OSCURATO:PERSONA] sia, con atto autonomo, i figli Adriana e [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. n. 3230/2019, depositata in data 20/12/2019, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] e, riuniti gli appelli, li ha dichiarati entrambi inammissibili, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell’appellata. Ritenutoche: come segnalato dalla parte controricorrente, avverso l’ordinanza n. 3230/2019 della Corte di Appello di Napoli è stata formulata impugnazione con due separati ricorsi: (i) il primo, ovvero il presente, notificato il 21/2/2020 ad istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto tanto l’impugnazione dell’ordinanza della Corte d’appello quanto la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, che ha preso il numero di ruolo generale 8572\2020; (ii) il secondo, notificato ad istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di Antonello ed [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza n. 3230/2019 della Corte di Appello di Napoli, che ha preso il numero di ruolo generale 8582\2020. Di conseguenza, parte controricorrente ha chiesto la riunione dei ricorsi menzionati al punto che precede, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., a mente del quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo” . 12. Il ricorso n. 8582 del 2020 è stato già rinviato a nuovo ruolo a questo scopo, con ordinanza n. 12454 del9 maggio 2023. E’ pertanto necessario rinviare a nuovo ruolo anche il presente ricorso, affinchè si provveda alla riunione tra i due ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento. P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine della riunione, ai sensi dell
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