CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 40332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al principio di correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza di cui all'art. 521 cod. pen., è manifestamente info "dato poiché, come congruamente sottolineato dalla Corte di merito a pagina 4 della sentenza impugnata, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dì legittimità richiamato (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04), per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa + pertanto la violazione del predetto principio è del tutto insussistente quando, come nella specie, l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine alla condotta contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]. est. La