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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21275/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che esso consta di affermazioni genericamente confutative, non adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, anche in rapporto al ruolo apicale ricoperto nel clan omonimo, tuttora attivo sul territorio, la mancanza di una evoluzione del tutto positiva del suo percorso detentivo (punteggiata da numerosi rapporti disciplinari), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ritenuto che anche l'argomento difensivo reiteratamente evidenziato, ovvero la reiterata manifestazione di una risalente volontà di dissociarsi da contesti criminali, non tenga conto di quanto riportato nell'ordinanza, ovvero l'attribuzione al detenuto di una attività diretta a fornire indicazioni al figlio, in occasione di un colloquio oggetto di intercettazione ambientale, in vista della realizzazione di una condotta estorsiva ancora nel 2017; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che esso consta di affermazioni genericamente confutative, non adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, anche in rapporto al ruolo apicale ricoperto nel clan omonimo, tuttora attivo sul territorio, la mancanza di una evoluzione del tutto positiva del suo percorso detentivo (punteggiata da numerosi rapporti disciplinari), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ritenuto che anche l'argomento difensivo reiteratamente evidenziato, ovvero la reiterata manifestazione di una risalente volontà di dissociarsi da contesti criminali, non tenga conto di quanto riportato nell'ordinanza, ovvero l'attribuzione al detenuto di una attività diretta a fornire indicazioni al figlio, in occasione di un colloquio oggetto di intercettazione ambientale, in vista della realizzazione di una condotta estorsiva ancora nel 2017; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 21275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris