CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22383/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dei primi due, sito in Roma, via Ortigara, 3 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Monserrato, 34 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 816, depositata il 13 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22383/2015 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 14579/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 Catania, depositata il 13 maggio 2015 e notificata il successivo 18 giugno, che ha dichiarato inammissibile il gravame dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di insinuazione tardiva al passivo della procedura avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per un credito, prededucibile, di euro 71.271,05, oltre interessi, vantato a titolo di compenso per lo svolgimento di prestazioni professionali; - il giudice di appello riferisce che l’impugnazione era stata proposta in ragione della ritenuta nullità del contratto d’opera posto a fondamento della domanda, motivata con il fatto che siffatto contratto aveva ad oggetto compiti riservati ai commissari e, in quanto tali, non delegabili, era stato concluso in base a motivi illeciti comuni ad entrambe le parti e aveva un compenso la cui determinazione non era stata preceduta dall’acquisizione del necessario parere dell’Autorità di vigilanza; - ha, quindi, dichiarato inammissibile il gravame perché tardivamente proposto, non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini in quanto la causa aveva ad oggetto un rapporto rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 409, n. 3, c.p.c.; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente esaminata la questione, rilevabile d’ufficio e, comunque, eccepita dal controricorrente, relativa alla ammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo della sua tempestività; - in proposito, nel rammentare che la sentenza di appello è stata notificata il 18 giugno 2015, si rileva che l’impugnazione in esame è stata notificata, per mezzo del servizio postale, con atto spedito il successivo 17 settembre, e, dunque, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cpv. c.p.c.; - occorre, tuttavia, verificare se tale termine risente o meno della 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22383/2015 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 14579/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 sospensione prevista – dal 1° al 31 agosto – dall’art. 1, l. 27 ottobre 1969, n. 742 (nella formulazione pro tempore vigente), in relazione alla riconducibilità dell’oggetto della controversia a un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 c.p.c., affermata dalla Corte di appello; - orbene, è consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui la sospensione dei termini durante il periodo feriale non trova applicazione ai giudizi in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, i quali, benché da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al regime previsto dall'art. 3, l.n. 742 del 1969 – che esclude l’operatività della riferita sospensione (anche) alle controversie previste dall’art. 409 c.p.c. –, in ragione della materia che ne forma l'oggetto (così, Cass. Sez. Un., 5 maggio 2017, n. 10944; Cass., Sez. Un., 24 novembre 2009, n. 24665); - priva di pregio è la tesi della ricorrente, a sostegno dell’ammissibilità del ricorso, secondo cui lo svolgimento dei giudizi di merito secondo le forme del rito ordinario di cognizione – di cui è offerta dimostrazione mediante la riproduzione dei verbali delle relative udienze – imporrebbe, in applicazione del cd. principio dell’apparenza o affidamento, che il regime di impugnazione avverso il provvedimento del giudice di appello sia individuato in base al tipo di procedimento effettivamente svoltosi e, quindi, a prescindere da ogni valutazione sulla congruenza delle relative forme rispetto alla materia controversa; - infatti, tale principio (su cui, per tutte, cfr. Cass., Sez. Un., 9 agosto 2001, n. 10978) trova applicazione limitatamente al caso in cui la controversia in materia di lavoro sia stata erroneamente trattata fino alla conclusione con il rito ordinario (o viceversa), trovando la sua giustificazione nella evenienza di una errata deductio, vale a dire nella inesatta attribuzione alla controversia di una natura che non ha; e intende evidenziare la vincolatività della scelta del modello processuale comunque osservato e diverso da quello di cui all'art. 409 c.p.c. e ss., 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22383/2015 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 14579/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 a dispetto della competenza erroneamente, ma irrimediabilmente non radicata in capo al giudice del lavoro; - non assurge, dunque, a espressione o soltanto a indice rivelatore di un principio di carattere generale della prevalenza del rito in base al quale la controversia deve essere trattata rispetto alla considerazione della natura di questa; - nel caso in esame, non ricorre il presupposto dell’erronea applicazione del modello processuale prescelto, atteso che la trattazione della causa nelle forme del rito ordinario di cognizione è stata effettuata in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 101, terzo comma, l.fall., nella formulazione pro tempore vigente, secondo cui «Se all’udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile»; - pertanto, posto che la riconducibilità del rapporto controverso nell’ambito dell’art. 409 c.p.c., affermata dalla sentenza impugnata per escludere l’applicazione della sospensione feriale dei termini al giudizio in esame, avrebbe dovuto essere impugnata per cassazione mediante ricorso tempestivo, va dichiarata, a prescindere da ogni considerazione in ordine a tale riconducibilità, l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 325 cpv. c.p.c.; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22383/2015 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 14579/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R