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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19649/2026

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, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità del ricorso.Letta la memoria di replica, a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 9 ottobre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riformadella decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di abuso d’ufficio,perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, confermando, nel resto, la sentenzadi primo grado, in cui era stata pronunciata la declaratoria di estinzione del reato di truffa, dicui al capo b) dell’imputazione, per intervenuta prescrizione.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con i primi due motivi, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto che nonricorressero i presupposti per pervenire a un’assoluzione nel merito, per la quale sarebbestato necessario un approfondimento probatorio.

Con ciò, la Corte territoriale haerroneamente valutato le risultanze a disposizione, che non richiedevano alcun ulterioreapprezzamento, dovendosi prendere atto che 1) tutti gli atti amministrativi rilevanti nel casodi specie erano stati assunti da altri funzionari; 2) non era stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] alcuntipo di concorso.

Rinunciando al dovere di interpretare la natura giuridica della normativa disettore, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che il dubbio sulla riconducibilità delsistema idrico integrato all’appalto di lavori, ovvero a quello di servizi, avrebbe richiestoun’indagine ulteriore, incompatibile con l’arresto dell’attività istruttoria per effetto dell’obbligodi immediata declaratoria della causa di estinzione del reato.2.2 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 521 e 530 cod. proc. pen., per avere la Corte fondato il rigetto della richiestaassolutoria del delitto di truffa, di cui al capo b) dell’imputazione, ipotizzando “possibilicollusioni” tra le persone coinvolte nel procedimento de quo, che diventano un fatto nuovogiustapposto dal giudice d’appello al solo fine di motivare il rigetto della tesi difensiva. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito indicate.2.

I primi due motivi congiuntamente esaminabili, vista la connessione logica che liavvince sono inammissibili, perché manifestamente infondati.

A fronte dell’abrogazionedella fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen., intervenuta ex art. 1, comma 1, lettera b) della l.9 agosto 2024, n. 114, dunque nel corso del giudizio di appello, la Corte territoriale haoperato corretta applicazione della regola per cui «in caso di abolitio criminis, il giudice hal'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato, senza poter effettuare alcun approfondimento delthema decidendum, né poter modificare la qualificazione giuridica del fatto» (Sez. 2, n.13970 del 02/02/2018, Esposito, Rv. 272921 - 01).

Come ha più volte precisato questa Corte, e come ribadito in motivazione dallasentenza impugnata, i presupposti per l'immediato proscioglimento (l'inesistenza del fatto, ilnon averlo l'imputato commesso, l'irrilevanza penale) devono risultare dagli atti in modoincontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazionedella chiarezza della situazione processuale.

È necessario, quindi, che la provadell'innocenza dell'imputato emerga "positivamente" dagli atti e senza necessità di ulterioriaccertamenti (Cass. sez. 6, n. 5438/2012, Rv. 252407, Tucci; Sez.

U, n. 17179/2002, Rv.221403, Conti; Sez.

U, n. 35490/2009, Tettamanti, Rv. 244273-4).

Ne consegue che non èconsentito al giudice l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in situazioned'incertezza probatoria.

Analogamente, «in presenza dell'obbligo di immediata declaratoriadelle cause di estinzione del reato e dell'ovvio principio di economia processuale chepreclude di svolgere attività inutili, è inibito al giudice di legittimità, in presenza di una causaestintiva del reato, di prendere in considerazioni vizi logici della sentenza, che purpotrebbero teoricamente condurre all'annullamento con rinvio.» (Sez. 6, n. 16386 del29/01/2013, Tarantino, Rv. 254705 – 01, in motivazione).3.

Il terzo motivo è infondato.

Deve disattendersi la censura incentrata sulla violazionedell’art. 521 del codice di rito, non avendo la Corte territoriale attribuito al fatto di reato (art.640 cod. pen.), per cui è stata correttamente dichiarata l’estinzione per sopravvenutaprescrizione, alcun elemento essenziale della condotta, e/o dell'evento parzialmente difformeda quanto descritto nella contestazione originaria.

Sebbene la definizione della condottadell’imputato nei termini criticati dal ricorrente non fosse dovuta risultando, invero, del tuttosuperflua ai fini del percorso argomentativo , la pronuncia non può dirsi contraria allagiurisprudenza di legittimità, secondo cui per "fatto diverso", ai sensi dell'art. 521 cod. proc.pen., deve intendersi non solo un fatto che integri una diversa imputazione, ma anche unfatto che presenti elementi essenziali della condotta e/o dell'evento parzialmente difformi daquelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazionedella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018, dep.2019, Pmt, Rv. 275839 - 01).

Si osserva, infine, che non può condividersi l’affermazione delricorrente, secondo cui la Corte distrettuale avrebbe pronunciato la declaratoria diestinzione, pur dopo aver espressamente escluso la riferibilità soggettiva degli attiamministrativi all’imputato (p. 5 del ricorso), non risultando, in sentenza, alcun passaggio dacui evincere tale notazione.

4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato.

Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità del ricorso.Letta la memoria di replica, a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 ottobre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riformadella decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di abuso d’ufficio,perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, confermando, nel resto, la sentenzadi primo grado, in cui era stata pronunciata la declaratoria di estinzione del reato di truffa, dicui al capo b) dell’imputazione, per intervenuta prescrizione.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con i primi due motivi, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto che nonricorressero i presupposti per pervenire a un’assoluzione nel merito, per la quale sarebbestato necessario un approfondimento probatorio. Con ciò, la Corte territoriale haerroneamente valutato le risultanze a disposizione, che non richiedevano alcun ulterioreapprezzamento, dovendosi prendere atto che 1) tutti gli atti amministrativi rilevanti nel casodi specie erano stati assunti da altri funzionari; 2) non era stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] alcuntipo di concorso. Rinunciando al dovere di interpretare la natura giuridica della normativa disettore, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che il dubbio sulla riconducibilità delsistema idrico integrato all’appalto di lavori, ovvero a quello di servizi, avrebbe richiestoun’indagine ulteriore, incompatibile con l’arresto dell’attività istruttoria per effetto dell’obbligodi immediata declaratoria della causa di estinzione del reato.2.2 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 521 e 530 cod. proc. pen., per avere la Corte fondato il rigetto della richiestaassolutoria del delitto di truffa, di cui al capo b) dell’imputazione, ipotizzando “possibilicollusioni” tra le persone coinvolte nel procedimento de quo, che diventano un fatto nuovogiustapposto dal giudice d’appello al solo fine di motivare il rigetto della tesi difensiva. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, per le ragioni di seguito indicate.2. I primi due motivi congiuntamente esaminabili, vista la connessione logica che liavvince sono inammissibili, perché manifestamente infondati. A fronte dell’abrogazionedella fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen., intervenuta ex art. 1, comma 1, lettera b) della l.9 agosto 2024, n. 114, dunque nel corso del giudizio di appello, la Corte territoriale haoperato corretta applicazione della regola per cui «in caso di abolitio criminis, il giudice hal'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato, senza poter effettuare alcun approfondimento delthema decidendum, né poter modificare la qualificazione giuridica del fatto» (Sez. 2, n.13970 del 02/02/2018, Esposito, Rv. 272921 - 01). Come ha più volte precisato questa Corte, e come ribadito in motivazione dallasentenza impugnata, i presupposti per l'immediato proscioglimento (l'inesistenza del fatto, ilnon averlo l'imputato commesso, l'irrilevanza penale) devono risultare dagli atti in modoincontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazionedella chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la provadell'innocenza dell'imputato emerga "positivamente" dagli atti e senza necessità di ulterioriaccertamenti (Cass. sez. 6, n. 5438/2012, Rv. 252407, Tucci; Sez. U, n. 17179/2002, Rv.221403, Conti; Sez. U, n. 35490/2009, Tettamanti, Rv. 244273-4). Ne consegue che non èconsentito al giudice l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in situazioned'incertezza probatoria. Analogamente, «in presenza dell'obbligo di immediata declaratoriadelle cause di estinzione del reato e dell'ovvio principio di economia processuale chepreclude di svolgere attività inutili, è inibito al giudice di legittimità, in presenza di una causaestintiva del reato, di prendere in considerazioni vizi logici della sentenza, che purpotrebbero teoricamente condurre all'annullamento con rinvio.» (Sez. 6, n. 16386 del29/01/2013, Tarantino, Rv. 254705 – 01, in motivazione).3. Il terzo motivo è infondato. Deve disattendersi la censura incentrata sulla violazionedell’art. 521 del codice di rito, non avendo la Corte territoriale attribuito al fatto di reato (art.640 cod. pen.), per cui è stata correttamente dichiarata l’estinzione per sopravvenutaprescrizione, alcun elemento essenziale della condotta, e/o dell'evento parzialmente difformeda quanto descritto nella contestazione originaria. Sebbene la definizione della condottadell’imputato nei termini criticati dal ricorrente non fosse dovuta risultando, invero, del tuttosuperflua ai fini del percorso argomentativo , la pronuncia non può dirsi contraria allagiurisprudenza di legittimità, secondo cui per "fatto diverso", ai sensi dell'art. 521 cod. proc.pen., deve intendersi non solo un fatto che integri una diversa imputazione, ma anche unfatto che presenti elementi essenziali della condotta e/o dell'evento parzialmente difformi daquelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazionedella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 3, n. 8078 del 10/10/2018, dep.2019, Pmt, Rv. 275839 - 01). Si osserva, infine, che non può condividersi l’affermazione delricorrente, secondo cui la Corte distrettuale avrebbe pronunciato la declaratoria diestinzione, pur dopo aver espressamente escluso la riferibilità soggettiva degli attiamministrativi all’imputato (p. 5 del ricorso), non risultando, in sentenza, alcun passaggio dacui evincere tale notazione. 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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