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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29566/2026

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in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte d'appello di Torino, haconfermato la sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale l'imputato, erastato condannato alla pena di anni sette anni di reclusione in relazione ai reati dicui agli artt. 81 cpv, 609-bis e 609-septies cod.pen., per avere costrettoXXXXXXXXXXXXXXX, figlia della propria compagna XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inplurime occasioni, analiticamente descritte nell'imputazione, mentre i due sitrovavano a casa ovvero presso la locale sede della [OSCURATO:PERSONA] verde, a subire plurimianno, nel marzo-aprile 2017 e nell'inverno del 2019, tra novembre dicembre,oltre a due episodi in cui le imponeva di praticargli una fellatio, collocati nelperiodo fra dicembre 2015 e luglio 2017.2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, ha propostotempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a due motivi diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Col primo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, mancante,contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla valutazione delle provedichiarative, in specie dell'attendibilità della parte civile, e la violazione degli artt.187, 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché 81 cpv,609-bis e 609-septies cod. pen.Si deduce la intrinseca contraddittorietà e la illogicità della motivazione:i. in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa di cuidapprima si descrive (pag. 8 della sentenza) un rapporto con il ricorrente dasempre burrascoso, tuttavia limitato alla interferenza di quest'ultimo nel rapportomadre e figlia, mentre più avanti, al fine di screditare i testi a difesa quantoall'assenza di particolari reazioni della vittima nel periodo di interesse, ribadita laconflittualità del rapporto, si afferma altresì che, a detta della madre e deifratelli, questa avrebbe nutrito un vero e proprio astio nei confronti del XXXXXX(pag. 11);ii. in punto di attendibilità della teste XXXXXXXXXX, le cui dichiarazioni,favorevoli alla difesa in quanto dalle stesse sarebbe emerso l'intentocalunniatorio della persona offesa, in ipotesi animata da intento ritorsivo peressersi vista costretta ad abbandonare il domicilio familiare poco più chemaggiorenne proprio a causa dei dissidi col convivente della madre, erano stateritenute, dal Tribunale, false, con conseguente trasmissione degli atti al pubblicoministero ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., nonostante in altro procedimentopenale, attinente a fatti verificatisi nello stesso momento storico, la stessa fossestata ritenuta pienamente credibile e l'imputato condannato ad una pena severa,ormai interamente scontata, che aveva comportato una lunga detenzioneintramuraria;iii. quanto alla considerazione delle deposizioni di ben tre stretti familiari,in specie diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX all'epoca dei fatti conviventi conla parte civile, che avevano unanimemente negato ogni credito alle rivelazionidella [OSCURATO:PERSONA], non soltanto in virtù di una mera valutazione personale, come siafferma in sentenza, ma in quanto gli stessi erano altresì testimoni delleaffermazioni della congiunta in merito alla sua volontà di espungere per semprel'imputato dal contesto familiare e di far sì che fosse “messo in galera”.Si lamenta altresì la carenza della motivazione in ordine alle doglianzesottoposte con l'atto d'appello, relativamente all'omessa valutazione, da partedel Tribunale, della testimonianza a discarico diXXXXXXXXXXXXX, volontariadella [OSCURATO:PERSONA], e alle criticità evidenziate rispetto alle conclusioni dellapsicologa dottoressa [OSCURATO:PERSONA] evidenziate anche con riguardo al test CAPSsomministrato dalla terapeuta, considerate nella parte introduttiva della sentenzaimpugnata ma rimaste prive di specifiche valutazioni e confutazioni.2.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazioneall'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Premesso che, pur nell'ambito della valutazione discrezionale riconosciutaal giudice di merito in ordine alla meritevolezza del beneficio, i criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., non devono essere valutati necessariamente nella lorocomplessità, risultando sufficiente che il giudice ritenga di valorizzarepositivamente uno solo di essi, si lamenta che in entrambe le sentenze non èstata valorizzata la circostanza che il ricorrente è un soggetto di umilissimaestrazione sociale e gravemente invalido, in quanto, a causa di una patologiatumorale, deambula solo con l'aiuto delle stampelle, che i fatti, se non di lievitàtale da giustificare il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., non hanno tuttavia assunto carattere di particolaregravità.3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto non sussiste il vizio diinidonea motivazione atteso che il provvedimento, la cui motivazione si salda inmaniera logica e congrua con quella di primo grado, ha evidenziato leresponsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio; adeguatamentevalutando l'attendibilità dei testi, osservato, da una parte, che le deduzionidifensive non esplicitamente affrontate si intendono assorbite nella motivazioneladdove questa ha puntato su elementi incompatibili con le stesse, dall’altra cheil ricorso, a tratti, scende palesemente nel merito, proponendo un’interpretazionealternativa dei fatti e prospettando il concetto di difetto di prova.

Parimentiadeguatamente motivati sono i punti della sentenza relativi al diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, essendo lo stesso stato agganciato allamancanza di resipiscenza da parte del reo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci sitrovi in presenza di una «doppia conforme» di merito.

Ed infatti il secondogiudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lostesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso attodelle censure dell’appellante è giunto alla medesima conclusione (v., ex multis,Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01; Sez. 2, n. 5223 del24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01).

In questo caso, secondo la consolidatagiurisprudenza della Corte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), ai fini del controllo di legittimitàsul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello sisalda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpoargomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare uncorpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi inmaniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso dispecie, non sussistente (v.

Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906;Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).Ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte di cassazione diprocedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversainterpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione ilcontrollo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015,G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, Ryl M., non mass., Sez.3, n. 13976 dei 12/02/2014, P.G., non mass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro,Rv. 235716- 01), si aggiunge poi l'ulteriore limite in forza del quale neppure puòutilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudicedi merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste osu un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, utilizzandoun'informazione inesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazionedi una prova decisiva (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01; Sez.2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01).3.

Il primo articolato motivo di ricorso con quale si lamenta lacontraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dell’attendibilitàdelle dichiarazioni della persona offesa, anche in rapporto a quelle degli altri testiesaminati, che si assumono erroneamente svalutate, è generico per laaspecificità estrinseca, in quanto non si rapporta col percorso motivazionale deigiudici di merito e sollecita a questa Corte una non consentita diversa ealternativa lettura del compendio probatorio; è comunque manifestamenteinfondato, nella parte in cui si pone in antitesi con consolidati principi di dirittoaffermati da questa Corte di legittimità, in ordine alla natura di piena prova delladeposizione testimoniale della persona offesa.3.1.

Richiamati i principi esposti al superiore §

2. in ordine ai limiti delsindacato di questa Corte di legittimità e al dedotto travisamento della prova, inpresenza di una «doppia conforme» affermazione di responsabilità, si rendealtresì necessario rammentare che, secondo il costante insegnamento di questaCorte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamenteutilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessitadi altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosiapplicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc.pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dapersone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi diprova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri". (così Sez.

U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Anzi, al pari di qualsiasi altratestimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzionedi attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (iltestimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio dinormalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo)e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalledichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o peraltri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del13/05/2025, Nardiello; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3,n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv.272152).Il percorso valutativo - volto all'accertamento dell'attendibilità deltestimone, anche quando si tratti della persona offesa - non può, dunque,assumere come base di partenza l'ipotesi che il testimone riferiscadeliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibilielementi atti a rendere fondato detto assunto.3.2.

E tali non sono certamente gli elementi addotti dalla difesa,integralmente riproduttivi delle censure già sottoposte con l'atto di gravame,puntualmente confutati dalla Corte di merito che, con motivazione logica ecoerente, insindacabile in questa sede, ha ritenuto l'intrinseca attendibilità dellaXXXXXXX, che ha riferito quanto accaduto in modo chiaro e articolato, senzaincorrere in contraddizioni e senza salti logici, dando conto delle ragioni per lequali non fosse riuscita ad opporsi agli approcci fisici più invadenti del XXXXXX,non si fosse all'epoca dei fatti confidata con alcuno, avendo necessità dicontinuare a lavorare presso la [OSCURATO:PERSONA] per mettere da parte i soldi perandarsene via da casa, avesse invece trovato la forza di rilevare l'accaduto solo,nell'immediatezza degli episodi più recenti, dunque anni prima della proposizionedella querela, al fidanzato, dal quale pensava di poter ricevere supporto, e inseguito, in termini più limitati, a due colleghi della [OSCURATO:PERSONA] (mentre si eraconfidata con la madre solo poco prima di essere sentita a sommarieinformazioni, nell'aprile 2021, all'indomani dell'incarcerazione dell'imputato),pervenendo ad un disvelamento completo degli episodi più gravi, solo a seguitodel percorso psicologico intrapreso, secondo un meccanismo noto e comune allevittime di eventi particolarmente dolorosi.3.3.

Nella sentenza impugnata risultano altresì valutate le deposizioni deifamiliari, sia dei due fratelli, peraltro non più inrapporti con la persona offesa,che della madre, distinguendo le valutazioni personali in ordine al fatto che nonavessero creduto alla rispettiva sorella e figlia, in virtù della tempistica e dellemodalità della rivelazione, specie alla genitrice, dalla testimonianza di circostanzespecifiche, quale il fatto, smentito dalla XXXXXXXXXX, peraltro in terminiincoerenti e contraddittori, che effettivamente la persona offesa in taluneoccasioni, in assenza della madre, dormisse con la sorella di pochi mesi, in quelfrangente a lei affidata, nel lettone ove erano avvenuti alcuni più risalenti abusi.Eccede altresì dai limiti dei del sindacato di questa Corte, la pretesa ditra l'imputato e la persona offesa, che l'aveva portata, appena ventenne, alasciare l'abitazione familiare, che non è illogico né inverosimile ritenere originatoproprio dalle violenze subite; senza che ciò, supporti la tesi di un verosimileintento calunnioso, atteso che, in tal caso, come evidenziato dai giudici di merito,la persona offesa avrebbe senz'altro denunciato l'imputato quando ancoraconvivevano e non anni dopo, oltretutto non solo in seguito alla cessazione deirapporti fra quest'ultimo e la madre - la XXXXXXXXXX lo aveva denunciato per leviolenze ai propri danni - che segna il momento nel quale si era confidata con lagenitrice (vedi pag. 5 e 11), ma addirittura dopo che quest'ultima nelprocedimento avverso il XXXXXX per maltrattamenti aveva accennato alleconfidenze ricevute dalla figlia (pag. 12).3.4.

Quanto poi alla dedotta omessa valutazione delle censure inerenti latestimonianza della volontaria della [OSCURATO:PERSONA] XXXXXXe quella della psicologadottoressa [OSCURATO:PERSONA], che aveva in cura la [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio che, indisparte il fatto che non risulta minimamente dedotta la decisività delle relativeprove tale da viziare la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n.9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 - 01), del vero, la Corte di merito ha valutatole doglianze, come si apprezza dalla lettura della sentenza, in particolare allapagina 9, per quanto riguarda la deposizione della teste XXXXXX, e alla pagina13, dove ha specificamente apprezzato la testimonianza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Nella sostanza, la difesa ha di fatto sollecitato un sindacato sul merito dellevalutazioni effettuate nella decisione impugnata, invocando una rilettura dellepredette prove.

Il ricorrente, pur richiamando formalmente vizi riconducibili allecategorie del vizio di motivazione, in realtà, con le censure proposte, non halamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica,ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamentesbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materialeprobatorio: infatti, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione«la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzionestorica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilitàdelle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017,dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018,Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv.270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).4.

Il secondo motivo, con cui si censura il denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche evidenziando la carenza motivazionale in ordineagli elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, è generico peraspecificità estrinseca, in quanto lamenta l'omessa considerazione di plurimecircostanze non devolute con il relativo motivo d'appello, ove si rappresentavasoltanto il positivo comportamento processuale per essersi l'imputato sottopostoad esame, restando irrilevante il fatto che, come era suo diritto, si fosseproclamato innocente.4.1.

La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone algiudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez.6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e ben può essere basataanche sulla sola assenza l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4 - ,Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n.39566 del 16/02/2017 Ud., Rv. 270986 - 01).4.2.

La sentenza impugnata, in cui la Corte ritenuto di confermare il diniegoin virtù dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, evidenziatoaltresì il fatto che l'imputato era un soggetto normoinserito, non incensurato, chenemmeno aveva mostrato indici di resipiscenza, resiste dunque alle doglianzedifensive anche con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze5.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte d'appello di Torino, haconfermato la sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale l'imputato, erastato condannato alla pena di anni sette anni di reclusione in relazione ai reati dicui agli artt. 81 cpv, 609-bis e 609-septies cod.pen., per avere costrettoXXXXXXXXXXXXXXX, figlia della propria compagna XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inplurime occasioni, analiticamente descritte nell'imputazione, mentre i due sitrovavano a casa ovvero presso la locale sede della [OSCURATO:PERSONA] verde, a subire plurimianno, nel marzo-aprile 2017 e nell'inverno del 2019, tra novembre dicembre,oltre a due episodi in cui le imponeva di praticargli una fellatio, collocati nelperiodo fra dicembre 2015 e luglio 2017.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia, ha propostotempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a due motivi diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Col primo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, mancante,contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla valutazione delle provedichiarative, in specie dell'attendibilità della parte civile, e la violazione degli artt.187, 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché 81 cpv,609-bis e 609-septies cod. pen.Si deduce la intrinseca contraddittorietà e la illogicità della motivazione:i. in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa di cuidapprima si descrive (pag. 8 della sentenza) un rapporto con il ricorrente dasempre burrascoso, tuttavia limitato alla interferenza di quest'ultimo nel rapportomadre e figlia, mentre più avanti, al fine di screditare i testi a difesa quantoall'assenza di particolari reazioni della vittima nel periodo di interesse, ribadita laconflittualità del rapporto, si afferma altresì che, a detta della madre e deifratelli, questa avrebbe nutrito un vero e proprio astio nei confronti del XXXXXX(pag. 11);ii. in punto di attendibilità della teste XXXXXXXXXX, le cui dichiarazioni,favorevoli alla difesa in quanto dalle stesse sarebbe emerso l'intentocalunniatorio della persona offesa, in ipotesi animata da intento ritorsivo peressersi vista costretta ad abbandonare il domicilio familiare poco più chemaggiorenne proprio a causa dei dissidi col convivente della madre, erano stateritenute, dal Tribunale, false, con conseguente trasmissione degli atti al pubblicoministero ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., nonostante in altro procedimentopenale, attinente a fatti verificatisi nello stesso momento storico, la stessa fossestata ritenuta pienamente credibile e l'imputato condannato ad una pena severa,ormai interamente scontata, che aveva comportato una lunga detenzioneintramuraria;iii. quanto alla considerazione delle deposizioni di ben tre stretti familiari,in specie diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX all'epoca dei fatti conviventi conla parte civile, che avevano unanimemente negato ogni credito alle rivelazionidella [OSCURATO:PERSONA], non soltanto in virtù di una mera valutazione personale, come siafferma in sentenza, ma in quanto gli stessi erano altresì testimoni delleaffermazioni della congiunta in merito alla sua volontà di espungere per semprel'imputato dal contesto familiare e di far sì che fosse “messo in galera”.Si lamenta altresì la carenza della motivazione in ordine alle doglianzesottoposte con l'atto d'appello, relativamente all'omessa valutazione, da partedel Tribunale, della testimonianza a discarico diXXXXXXXXXXXXX, volontariadella [OSCURATO:PERSONA], e alle criticità evidenziate rispetto alle conclusioni dellapsicologa dottoressa [OSCURATO:PERSONA] evidenziate anche con riguardo al test CAPSsomministrato dalla terapeuta, considerate nella parte introduttiva della sentenzaimpugnata ma rimaste prive di specifiche valutazioni e confutazioni.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in relazioneall'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Premesso che, pur nell'ambito della valutazione discrezionale riconosciutaal giudice di merito in ordine alla meritevolezza del beneficio, i criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., non devono essere valutati necessariamente nella lorocomplessità, risultando sufficiente che il giudice ritenga di valorizzarepositivamente uno solo di essi, si lamenta che in entrambe le sentenze non èstata valorizzata la circostanza che il ricorrente è un soggetto di umilissimaestrazione sociale e gravemente invalido, in quanto, a causa di una patologiatumorale, deambula solo con l'aiuto delle stampelle, che i fatti, se non di lievitàtale da giustificare il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., non hanno tuttavia assunto carattere di particolaregravità.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto non sussiste il vizio diinidonea motivazione atteso che il provvedimento, la cui motivazione si salda inmaniera logica e congrua con quella di primo grado, ha evidenziato leresponsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio; adeguatamentevalutando l'attendibilità dei testi, osservato, da una parte, che le deduzionidifensive non esplicitamente affrontate si intendono assorbite nella motivazioneladdove questa ha puntato su elementi incompatibili con le stesse, dall’altra cheil ricorso, a tratti, scende palesemente nel merito, proponendo un’interpretazionealternativa dei fatti e prospettando il concetto di difetto di prova. Parimentiadeguatamente motivati sono i punti della sentenza relativi al diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, essendo lo stesso stato agganciato allamancanza di resipiscenza da parte del reo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci sitrovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondogiudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lostesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso attodelle censure dell’appellante è giunto alla medesima conclusione (v., ex multis,Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01; Sez. 2, n. 5223 del24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01). In questo caso, secondo la consolidatagiurisprudenza della Corte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), ai fini del controllo di legittimitàsul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello sisalda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpoargomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare uncorpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi inmaniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso dispecie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906;Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).Ai limiti conseguenti alla impossibilità per la Corte di cassazione diprocedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversainterpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione ilcontrollo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015,G.F.S., non 4 mass.; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, Ryl M., non mass., Sez.3, n. 13976 dei 12/02/2014, P.G., non mass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro,Rv. 235716- 01), si aggiunge poi l'ulteriore limite in forza del quale neppure puòutilmente evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che il giudicedi merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste osu un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, utilizzandoun'informazione inesistente nel materiale processuale o omettendo la valutazionedi una prova decisiva (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01; Sez.2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01).3. Il primo articolato motivo di ricorso con quale si lamenta lacontraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dell’attendibilitàdelle dichiarazioni della persona offesa, anche in rapporto a quelle degli altri testiesaminati, che si assumono erroneamente svalutate, è generico per laaspecificità estrinseca, in quanto non si rapporta col percorso motivazionale deigiudici di merito e sollecita a questa Corte una non consentita diversa ealternativa lettura del compendio probatorio; è comunque manifestamenteinfondato, nella parte in cui si pone in antitesi con consolidati principi di dirittoaffermati da questa Corte di legittimità, in ordine alla natura di piena prova delladeposizione testimoniale della persona offesa.3.1. Richiamati i principi esposti al superiore § 2. in ordine ai limiti delsindacato di questa Corte di legittimità e al dedotto travisamento della prova, inpresenza di una «doppia conforme» affermazione di responsabilità, si rendealtresì necessario rammentare che, secondo il costante insegnamento di questaCorte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamenteutilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessitadi altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosiapplicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc.pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dapersone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi diprova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri". (così Sez. U, n.41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Anzi, al pari di qualsiasi altratestimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzionedi attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (iltestimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio dinormalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo)e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalledichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o peraltri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del13/05/2025, Nardiello; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3,n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv.272152).Il percorso valutativo - volto all'accertamento dell'attendibilità deltestimone, anche quando si tratti della persona offesa - non può, dunque,assumere come base di partenza l'ipotesi che il testimone riferiscadeliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibilielementi atti a rendere fondato detto assunto.3.2. E tali non sono certamente gli elementi addotti dalla difesa,integralmente riproduttivi delle censure già sottoposte con l'atto di gravame,puntualmente confutati dalla Corte di merito che, con motivazione logica ecoerente, insindacabile in questa sede, ha ritenuto l'intrinseca attendibilità dellaXXXXXXX, che ha riferito quanto accaduto in modo chiaro e articolato, senzaincorrere in contraddizioni e senza salti logici, dando conto delle ragioni per lequali non fosse riuscita ad opporsi agli approcci fisici più invadenti del XXXXXX,non si fosse all'epoca dei fatti confidata con alcuno, avendo necessità dicontinuare a lavorare presso la [OSCURATO:PERSONA] per mettere da parte i soldi perandarsene via da casa, avesse invece trovato la forza di rilevare l'accaduto solo,nell'immediatezza degli episodi più recenti, dunque anni prima della proposizionedella querela, al fidanzato, dal quale pensava di poter ricevere supporto, e inseguito, in termini più limitati, a due colleghi della [OSCURATO:PERSONA] (mentre si eraconfidata con la madre solo poco prima di essere sentita a sommarieinformazioni, nell'aprile 2021, all'indomani dell'incarcerazione dell'imputato),pervenendo ad un disvelamento completo degli episodi più gravi, solo a seguitodel percorso psicologico intrapreso, secondo un meccanismo noto e comune allevittime di eventi particolarmente dolorosi.3.3. Nella sentenza impugnata risultano altresì valutate le deposizioni deifamiliari, sia dei due fratelli, peraltro non più inrapporti con la persona offesa,che della madre, distinguendo le valutazioni personali in ordine al fatto che nonavessero creduto alla rispettiva sorella e figlia, in virtù della tempistica e dellemodalità della rivelazione, specie alla genitrice, dalla testimonianza di circostanzespecifiche, quale il fatto, smentito dalla XXXXXXXXXX, peraltro in terminiincoerenti e contraddittori, che effettivamente la persona offesa in taluneoccasioni, in assenza della madre, dormisse con la sorella di pochi mesi, in quelfrangente a lei affidata, nel lettone ove erano avvenuti alcuni più risalenti abusi.Eccede altresì dai limiti dei del sindacato di questa Corte, la pretesa ditra l'imputato e la persona offesa, che l'aveva portata, appena ventenne, alasciare l'abitazione familiare, che non è illogico né inverosimile ritenere originatoproprio dalle violenze subite; senza che ciò, supporti la tesi di un verosimileintento calunnioso, atteso che, in tal caso, come evidenziato dai giudici di merito,la persona offesa avrebbe senz'altro denunciato l'imputato quando ancoraconvivevano e non anni dopo, oltretutto non solo in seguito alla cessazione deirapporti fra quest'ultimo e la madre - la XXXXXXXXXX lo aveva denunciato per leviolenze ai propri danni - che segna il momento nel quale si era confidata con lagenitrice (vedi pag. 5 e 11), ma addirittura dopo che quest'ultima nelprocedimento avverso il XXXXXX per maltrattamenti aveva accennato alleconfidenze ricevute dalla figlia (pag. 12).3.4. Quanto poi alla dedotta omessa valutazione delle censure inerenti latestimonianza della volontaria della [OSCURATO:PERSONA] XXXXXXe quella della psicologadottoressa [OSCURATO:PERSONA], che aveva in cura la [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio che, indisparte il fatto che non risulta minimamente dedotta la decisività delle relativeprove tale da viziare la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n.9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 - 01), del vero, la Corte di merito ha valutatole doglianze, come si apprezza dalla lettura della sentenza, in particolare allapagina 9, per quanto riguarda la deposizione della teste XXXXXX, e alla pagina13, dove ha specificamente apprezzato la testimonianza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Nella sostanza, la difesa ha di fatto sollecitato un sindacato sul merito dellevalutazioni effettuate nella decisione impugnata, invocando una rilettura dellepredette prove. Il ricorrente, pur richiamando formalmente vizi riconducibili allecategorie del vizio di motivazione, in realtà, con le censure proposte, non halamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica,ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamentesbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materialeprobatorio: infatti, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione«la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzionestorica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilitàdelle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017,dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018,Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv.270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).4. Il secondo motivo, con cui si censura il denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche evidenziando la carenza motivazionale in ordineagli elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, è generico peraspecificità estrinseca, in quanto lamenta l'omessa considerazione di plurimecircostanze non devolute con il relativo motivo d'appello, ove si rappresentavasoltanto il positivo comportamento processuale per essersi l'imputato sottopostoad esame, restando irrilevante il fatto che, come era suo diritto, si fosseproclamato innocente.4.1. La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone algiudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez.6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e ben può essere basataanche sulla sola assenza l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4 - ,Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud., Rv. 283489 - 01; Sez. 1, Sentenza n.39566 del 16/02/2017 Ud., Rv. 270986 - 01).4.2. La sentenza impugnata, in cui la Corte ritenuto di confermare il diniegoin virtù dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, evidenziatoaltresì il fatto che l'imputato era un soggetto normoinserito, non incensurato, chenemmeno aveva mostrato indici di resipiscenza, resiste dunque alle doglianzedifensive anche con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze5.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29566/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris