CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35985/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 18.01.2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 350,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod.pen. 2. L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale nei suoi confronti e per il riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, n.2 cod. pen. 3. Il motivo addotto è riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate dai giudici di appello e non è scandito da adeguata critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (pag. 2-3-4). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). La Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico dell'imputata. La Corte, rilevando che si era proceduto al controllo sul contatore a seguito di segnalazione di un dipendente del Comando dei Carabinieri che nella mattinata del 20.02.2019, recatosi per motivi di ufficio presso l'abitazione dell'imputata, si era reso conto della manomissione del contatore Enel, richiama le dichiarazioni del tecnico Saso che, in sede testimoniale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava il contenuto del verbale di verifica redatto il 20.02.2019, che attestava la sussistenza, presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], di un allaccio abusivo alla rete elettrica. La Corte ha inoltre valorizzato il verbale di identificazione del 20.02.2019 e la C.N.R. del 28.02.2019 dai quali risultava che l'odierna imputata era residente presso l'abitazione ove era stato eseguito il controllo ed aveva firmato il relativo verbale nella qualità di "utilizzatore della fornitura per usi domestici". Sulla base di tali elementi, con motivazione logica e pertinente, la Corte ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputata, richiamando i principi elaborati in sede di legittimità, secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440). Ancora, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez.4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in