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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01790/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2020, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 12 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di Appello ha logicamente fondato il diniego sulla base del valore del bene, ritenuto di non particolare tenuità secondo una valutazione insindacabile in questa sede, poiché non manifestamente illogica, elemento che risulta di per sé sufficiente per escludere l'attenuante ex art. 648, comma secondo cod. pen. (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283340); Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge e un difetto assoluto di motivazione nella mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondata, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice, il beneficio ex art. 131-bis cod. pen. è insuscettibile di essere applicato all'ipotesi base di ricettazione, per superamento dei limiti edittali, bensì solo all'ipotesi attenuata, come visto non ritenuta sussistente nel caso di specie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 giugno 2020, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 12 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di Appello ha logicamente fondato il diniego sulla base del valore del bene, ritenuto di non particolare tenuità secondo una valutazione insindacabile in questa sede, poiché non manifestamente illogica, elemento che risulta di per sé sufficiente per escludere l'attenuante ex art. 648, comma secondo cod. pen. (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283340); Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge e un difetto assoluto di motivazione nella mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondata, in quanto, come correttamente evidenziato dal secondo giudice, il beneficio ex art. 131-bis cod. pen. è insuscettibile di essere applicato all'ipotesi base di ricettazione, per superamento dei limiti edittali, bensì solo all'ipotesi attenuata, come visto non ritenuta sussistente nel caso di specie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20
Sentenza Cassazione n. 01790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris