CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 47845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 9 marzo 2021 il Tribunale di Teramo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'esercizio commerciale "F&K Cafè", al pagamento di € 200,00 a titolo di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto appello affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui censurava la sentenza opposta con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare lamentava il fatto che il Tribunale avesse tratto le proprie conclusioni esclusivamente sulla scorta di quanto verbalizzato in sede di accertamento e successivamente testimoniato dai Carabinieri di Giulianova in sede di giudizio. Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna del ricorrente alla pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione; che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso proposto dall'imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello, deve essere convertito in ricorso per cassazione; che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta tutto incentrato su argomenti di merito sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità; che per altro il Tribunale ha evidenziato la circostanza che il ricorrente non ha mai ritirato la tabella di cui è contestata del tutto legittima appare la contestazione relativa alla mancata esposizione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1