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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20060/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette,serrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1AI Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, nel procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il decreto di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione ex art. 59, comma 6, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, presentata nell'interesse di Santo e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]-11/02/2020, con cui il Giudice delegato formava e dichiarava esecutivo lo stato passivo, a seguito della confisca di prevenzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riferibile ai suindicati proposti, senza ammettere il credito dei Franco. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del decreto impugnato.

Si duole la difesa che detto decreto abbia censurato la mancanza di allegazioni e prova del credito del ricorrente, nonostante la vicenda fosse stata oggetto di delibazione da parte del Giudice delegato nel procedimento di prevenzione.

Questi, precisa il difensore, a fronte della rivendica del diritto di concludere il contratto di compravendita di immobile in forza del preliminare stipulato con la suddetta società, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (madre del ricorrente), negava tale diritto, non riconoscendo validità al contratto preliminare per inadeguatezza della prova documentale; con la conseguenza che, venuta meno la fonte contrattuale della pretesa, si innescava il rimedio civilistico dell'indebiti solutio e, comunque, dell'arricchimento senza causa - e la domanda di carattere sussidiario - per gli esborsi comunque effettuati per quel titolo, su cui il Tribunale, secondo la difesa, non si sarebbe pronunciato puntualmente.

Assume ancora la difesa che ulteriore produzione documentale sarebbe stata superflua, tenuto conto che il Tribunale poteva accedere al fascicolo principale e che, in ogni caso, il negozio sottostante al credito non era stato disconosciuto , né dal Giudice delegato , né dall'Amministrazione giudiziaria.

Ed anzi proprio "l'elisione del negozio genesi dell'operazione", secondo il difensore, priverebbe di causa i pagamenti comunque effettuati in favore dei proposti per le loro attività imprenditoriali.

Conclude la difesa che, comunque, non può pretendersi dalla parte la prova di un fatto negativo come la non strumentalità dei pagamenti rispetto all'attività delittuosa, con una non consentita inversione probatoria, potendo esigersi soltanto la dimostrazione della perdita subita e il flusso di versamenti in favore dei proposti.

Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va, invero, premesso che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 279627 - 01).

Orbene, nel caso in esame le doglianze di cui al ricorso non risultano misurarsi con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di Palermo.

In primo luogo, i Giudici dell'opposizione richiamano puntualmente - da pag. 4 a pag. 7 del decreto - la cornice normativa che disciplina, in fase di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 59 del d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, a) i requisiti, oggettivi e soggettivi, per la tutela dei diritti di credito dei terzi (art. 52 di detto decreto), b) il contenuto della domanda di ammissione del credito e il riparto dell'onere probatorio (art. 58), c) il giudizio di opposizione (art. 59, commi 7, 8 e 9) e l'ampiezza dei poteri d'ufficio del giudice anche nell'ambito dello stesso; nonché la giurisprudenza di legittimità al riguardo.

Nel conformarsi ai principi fissati da tali norme, come interpretati dalla giurisprudenza citata, il Tribunale rileva, quindi, la tardività delle produzioni documentali allegate al ricorso in opposizione, dirette a dimostrare la fondatezza della ragione di credito (e, come tali, da prodursi con la domanda di ammissione del credito di cui all'art. 58 del decreto sulle misure di prevenzione), salve quelle già presenti in atti (limitate, però, alla copia dei titoli di credito e alla lista dei movimenti relativi all'incasso), nonché la mancanza di un collegamento tra il credito vantato dal ricorrente ( e dalla sorella non ricorrente in questa sede) e il contratto preliminare stipulato tra la madre dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], e la società confiscata, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., relativo a un immobile sito in via Petrarca di Ficarazzi.

Il provvedimento de quo specifica che, una volta non riconosciuta la validità al contratto preliminare (in quanto non trascritto, né avente data certa) da parte del Giudice delegato, era la promissaria acquirente a dover far valere nel passivo il proprio eventuale credito, detratti gli importi per l'occupazione; e che il credito vantato dal ricorrente, limitatosi invero ad affermare che i pagamenti erano avvenuti nell'interesse della madre, viceversa, sembra sfornito dei supporti documentali utili a chiarire a che titolo civilistico gli esborsi a lui riferiti, con assegni e somme in contanti (per un importo complessivo di euro 118.395,00 a fronte di un prezzo complessivo di euro 175.000,00 euro), fossero stati effettuati e fossero da ricondurre alla trattativa per l'investimento immobiliare (non avendo chiarito i Franco nell'opposizione - né il ricorrente in questa sede - se fossero i simulati promissari acquirenti, o agissero unicamente quali mandatari della madre, o se si fosse verificata una delegazione, un'espromissione o un accollo dell'obbligazione, ovvero se si fossero limitati a fornire alla madre, con donazioni di denaro, la provvista necessaria all'adempimento del contratto).

In particolare il Tribunale di Palermo, oltre a evidenziare l'assenza di deduzioni sui requisiti di buona fede e inconsapevole affidamento (richiesti dall'art. 52, comma 1, lett. b) in uno alla non strumentalità all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego), ha operato una scrupolosa disamina dei titoli prodotti tempestivamente, mettendo in evidenza : 1) l'insufficienza dei documenti, costituiti prevalentemente da copie fotostatiche di assegni, a rivelare l'identità dei beneficiari o la stessa dazione delle somme (risultando alcuni titoli di provenienza incerta, in assenza della copia del retro, e in molti casi con indicazione dei beneficiari ragionevolmente apposta in un momento diverso; altri non compilati interamente, senza indicazione varie volte dei beneficiari; altri ancora con la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] apposta sotto il timbro di tale società Thea), 2) la diversità dei beneficiari (vari assegni erano tratti all'ordine di [OSCURATO:PERSONA], neppure quindi dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; altri con beneficiari non intelligibili) rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o ai titolari dei beni oggetto della confisca su cui è stato predisposto il passivo e, in altri termini, 3) la carenza delle allegazioni atte a dimostrare le ragioni sottostanti al credito vantato e la legittimazione del ricorrente a far valere la pretesa nell'ambito della procedura esecutiva della confisca di prevenzione.

A fronte di tale motivazione logicamente e giuridicamente corretta, generiche e aspecifiche si appalesano le censure difensive che, come si è visto in punto di fatto, ripropongono la questione dell'esistenza del credito e della legittimazione all'insinuazione sulla base dell'ingiustificato arricchimento dei beneficiari dei titoli di credito, anziché confrontarsi con le precise osservazioni sviluppate al riguardo dal provvedimento impugnato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette,serrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1AI Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, nel procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il decreto di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione ex art. 59, comma 6, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, presentata nell'interesse di Santo e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]-11/02/2020, con cui il Giudice delegato formava e dichiarava esecutivo lo stato passivo, a seguito della confisca di prevenzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riferibile ai suindicati proposti, senza ammettere il credito dei Franco. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del decreto impugnato. Si duole la difesa che detto decreto abbia censurato la mancanza di allegazioni e prova del credito del ricorrente, nonostante la vicenda fosse stata oggetto di delibazione da parte del Giudice delegato nel procedimento di prevenzione. Questi, precisa il difensore, a fronte della rivendica del diritto di concludere il contratto di compravendita di immobile in forza del preliminare stipulato con la suddetta società, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (madre del ricorrente), negava tale diritto, non riconoscendo validità al contratto preliminare per inadeguatezza della prova documentale; con la conseguenza che, venuta meno la fonte contrattuale della pretesa, si innescava il rimedio civilistico dell'indebiti solutio e, comunque, dell'arricchimento senza causa - e la domanda di carattere sussidiario - per gli esborsi comunque effettuati per quel titolo, su cui il Tribunale, secondo la difesa, non si sarebbe pronunciato puntualmente. Assume ancora la difesa che ulteriore produzione documentale sarebbe stata superflua, tenuto conto che il Tribunale poteva accedere al fascicolo principale e che, in ogni caso, il negozio sottostante al credito non era stato disconosciuto , né dal Giudice delegato , né dall'Amministrazione giudiziaria. Ed anzi proprio "l'elisione del negozio genesi dell'operazione", secondo il difensore, priverebbe di causa i pagamenti comunque effettuati in favore dei proposti per le loro attività imprenditoriali. Conclude la difesa che, comunque, non può pretendersi dalla parte la prova di un fatto negativo come la non strumentalità dei pagamenti rispetto all'attività delittuosa, con una non consentita inversione probatoria, potendo esigersi soltanto la dimostrazione della perdita subita e il flusso di versamenti in favore dei proposti. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 279627 - 01). Orbene, nel caso in esame le doglianze di cui al ricorso non risultano misurarsi con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di Palermo. In primo luogo, i Giudici dell'opposizione richiamano puntualmente - da pag. 4 a pag. 7 del decreto - la cornice normativa che disciplina, in fase di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 59 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, a) i requisiti, oggettivi e soggettivi, per la tutela dei diritti di credito dei terzi (art. 52 di detto decreto), b) il contenuto della domanda di ammissione del credito e il riparto dell'onere probatorio (art. 58), c) il giudizio di opposizione (art. 59, commi 7, 8 e 9) e l'ampiezza dei poteri d'ufficio del giudice anche nell'ambito dello stesso; nonché la giurisprudenza di legittimità al riguardo. Nel conformarsi ai principi fissati da tali norme, come interpretati dalla giurisprudenza citata, il Tribunale rileva, quindi, la tardività delle produzioni documentali allegate al ricorso in opposizione, dirette a dimostrare la fondatezza della ragione di credito (e, come tali, da prodursi con la domanda di ammissione del credito di cui all'art. 58 del decreto sulle misure di prevenzione), salve quelle già presenti in atti (limitate, però, alla copia dei titoli di credito e alla lista dei movimenti relativi all'incasso), nonché la mancanza di un collegamento tra il credito vantato dal ricorrente ( e dalla sorella non ricorrente in questa sede) e il contratto preliminare stipulato tra la madre dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], e la società confiscata, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., relativo a un immobile sito in via Petrarca di Ficarazzi. Il provvedimento de quo specifica che, una volta non riconosciuta la validità al contratto preliminare (in quanto non trascritto, né avente data certa) da parte del Giudice delegato, era la promissaria acquirente a dover far valere nel passivo il proprio eventuale credito, detratti gli importi per l'occupazione; e che il credito vantato dal ricorrente, limitatosi invero ad affermare che i pagamenti erano avvenuti nell'interesse della madre, viceversa, sembra sfornito dei supporti documentali utili a chiarire a che titolo civilistico gli esborsi a lui riferiti, con assegni e somme in contanti (per un importo complessivo di euro 118.395,00 a fronte di un prezzo complessivo di euro 175.000,00 euro), fossero stati effettuati e fossero da ricondurre alla trattativa per l'investimento immobiliare (non avendo chiarito i Franco nell'opposizione - né il ricorrente in questa sede - se fossero i simulati promissari acquirenti, o agissero unicamente quali mandatari della madre, o se si fosse verificata una delegazione, un'espromissione o un accollo dell'obbligazione, ovvero se si fossero limitati a fornire alla madre, con donazioni di denaro, la provvista necessaria all'adempimento del contratto). In particolare il Tribunale di Palermo, oltre a evidenziare l'assenza di deduzioni sui requisiti di buona fede e inconsapevole affidamento (richiesti dall'art. 52, comma 1, lett. b) in uno alla non strumentalità all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego), ha operato una scrupolosa disamina dei titoli prodotti tempestivamente, mettendo in evidenza : 1) l'insufficienza dei documenti, costituiti prevalentemente da copie fotostatiche di assegni, a rivelare l'identità dei beneficiari o la stessa dazione delle somme (risultando alcuni titoli di provenienza incerta, in assenza della copia del retro, e in molti casi con indicazione dei beneficiari ragionevolmente apposta in un momento diverso; altri non compilati interamente, senza indicazione varie volte dei beneficiari; altri ancora con la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] apposta sotto il timbro di tale società Thea), 2) la diversità dei beneficiari (vari assegni erano tratti all'ordine di [OSCURATO:PERSONA], neppure quindi dei proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; altri con beneficiari non intelligibili) rispetto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o ai titolari dei beni oggetto della confisca su cui è stato predisposto il passivo e, in altri termini, 3) la carenza delle allegazioni atte a dimostrare le ragioni sottostanti al credito vantato e la legittimazione del ricorrente a far valere la pretesa nell'ambito della procedura esecutiva della confisca di prevenzione. A fronte di tale motivazione logicamente e giuridicamente corretta, generiche e aspecifiche si appalesano le censure difensive che, come si è visto in punto di fatto, ripropongono la questione dell'esistenza del credito e della legittimazione all'insinuazione sulla base dell'ingiustificato arricchimento dei beneficiari dei titoli di credito, anziché confrontarsi con le precise osservazioni sviluppate al riguardo dal provvedimento impugnato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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