CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32069/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219 R.D. 267/42; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la ritenuta applicabilità dell'aggravante dei più fatti di bancarotta, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, come correttamente ribadito dalla Corte territoriale (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), ha affermato che la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.F. si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria; inoltre il motivo è generico limitandosi ad escludere la sussistenza della bancarotta impropria con deduzioni generiche al fine di potere escludere la sussistenza dei più fatti di bancarotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M