Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 31594/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23952-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ; -intimati - avverso la sentenza n. cronologico 11020/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11020 del 24 giugno 2021, che aveva confermato la decisione di primo gradoche, nell’accogliere la sua opposizione a cartella di pagamento, per intervenuta prescrizione del credito, maturata tra la data della notifica della cartella e la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, aveva regolato le spese di giudizio condannando l’Agenzia delle Entrate Riscossione e compensandole,invece, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le; in particolare, il Tribunale ha motivato tale conclusione sulla base della considerazione che“ l’esito positivo dell’opposizione va esclusivamente ascritto alla condotta negligente di ADER nella riscossione della sanzione mentre nessuna censura può essere mossa a [OSCURATO:PERSONA]”; con unico motivo di gravame , il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c.,censurando la sentenza impugnata in quanto la ragione della compensazione delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non integra alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell ’art. 92 c.p.c . , giustificano detta pronuncia, posto che la domanda svolta nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che del concessionario della riscossione è stata integralmente accoltae, per l’effetto, entrambe le parti convenute dovevano essere condannate al pagamento delle spese, a prescindere dall’individuazione della parte che con il proprio comportamento avesse determinato l’esito della lite.

Considerato che: il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata appare conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui nel caso in cui l’accoglimento della opposizione a cartella di pagamento sia motivata dal giudice a causa della inerzia dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dopo la notificazione della cartella, determinante la prescrizione del credito, la soccombenza sostanziale della lite va attribuita al solo agente della riscossione, con esclusione del principio di solidarietà delle spese di lite, sicché appare legittima la compensazione delle stesse nei confronti dell’ente impositore ( Cass. n. 5468 del 2022; Cass. n. 7716 del 2022 ); nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimat e svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23952-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ; -intimati - avverso la sentenza n. cronologico 11020/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11020 del 24 giugno 2021, che aveva confermato la decisione di primo gradoche, nell’accogliere la sua opposizione a cartella di pagamento, per intervenuta prescrizione del credito, maturata tra la data della notifica della cartella e la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, aveva regolato le spese di giudizio condannando l’Agenzia delle Entrate Riscossione e compensandole,invece, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le; in particolare, il Tribunale ha motivato tale conclusione sulla base della considerazione che“ l’esito positivo dell’opposizione va esclusivamente ascritto alla condotta negligente di ADER nella riscossione della sanzione mentre nessuna censura può essere mossa a [OSCURATO:PERSONA]”; con unico motivo di gravame , il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c.,censurando la sentenza impugnata in quanto la ragione della compensazione delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non integra alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell ’art. 92 c.p.c . , giustificano detta pronuncia, posto che la domanda svolta nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che del concessionario della riscossione è stata integralmente accoltae, per l’effetto, entrambe le parti convenute dovevano essere condannate al pagamento delle spese, a prescindere dall’individuazione della parte che con il proprio comportamento avesse determinato l’esito della lite. Considerato che: il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata appare conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui nel caso in cui l’accoglimento della opposizione a cartella di pagamento sia motivata dal giudice a causa della inerzia dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dopo la notificazione della cartella, determinante la prescrizione del credito, la soccombenza sostanziale della lite va attribuita al solo agente della riscossione, con esclusione del principio di solidarietà delle spese di lite, sicché appare legittima la compensazione delle stesse nei confronti dell’ente impositore ( Cass. n. 5468 del 2022; Cass. n. 7716 del 2022 ); nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimat e svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
Sentenza Cassazione n. 31594/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris