CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore che ha insistito nella declaratoria di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma, per quanto qui di rilievo, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, per avere occultato le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di consentire l'evasione a terzi, fatto accertato il 13/11/2013, alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del 2.(' I\ difensore, deducendo tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato tenuto conto della circostanza che le scritture contabili furono oggetto di furto, in data 19/09/2011, presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] srl, come da dichiarazione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo deduce la prescrizione del reato dovendosi considerare il dies a quo, a partire dal 04/04/2013, data di redazione del p.v.c., o quantomeno dal momento della presentazione della denuncia di furto delle scritture contabili in data 20/09/2011 o dalla data di scadenza del termine di presentazione delle denunce dei redditi. 2.3. Con il terzo motivo chiede la revoca delle pene accessorie conseguenti all'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, ha depositato conclusioni scritte con cui chiede l'accoglimento del ricorso e, in particolare, insiste nella declaratoria di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché deduce censure fattuali non consentite in questa sede come risulta dalla stessa richiesta di assoluzione per mancanza di dolo. Le censure sollevate dal ricorrente, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità per il reato di occultamento delle scritture contabili, sulla - non contestata - circostanza della loro istituzione, circostanza del resto confermata dall'emissione negli anni 2009 e 2010 di fatture attive verso [OSCURATO:SOCIETA] per C 80.00,00, e sulla ritenuta inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui le scritture contabili erano state oggetto di furto, avvenuto nell'ufficio della [OSCURATO:PERSONA] srl ove aveva trasferito l'ufficio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riguardo, la sentenza impugnata dà atto che, a seguito di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, era stato sentito il teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva presentato denuncia di furto avvenuto all'interno dei locali della sua società, ove era ubicato anche l'ufficio della [OSCURATO:PERSONA] srl, denuncia di furto che non menzionava la sottrazione delle scritture contabili della società del Papa e che, a chiarimento sul punto, riferiva di non essere a conoscenza della sottrazione anche una borsa contenente proprio le scritture contabili, come gli aveva riferito il Papa e che, in ogni caso, non si era recato a rettificare la denuncia sporta.I giudici del merito hanno approfonditamente argomentato l'inverosimiglianza della denuncia di furto della contabilità posto che il teste Bassi non era a conoscenza che in ufficio vi fosse la documentazione contabile della società del Papa e, nonostante entrambi si fossero recati a presentare la denuncia di furto, il Papa non aveva fatto menzione del furto delle scritture contabili (aveva unicamente dichiarato di avere subito un furto del computer e di altri beni ma non della supposta borsa contenente la documentazione contabile della società del Papa). Al netto di una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in questa sede, deve ritenersi la congruità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di occultamento. 4. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697 - 02; Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898 - 01; Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 - 01; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, P.G. in proc. Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055/08 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612), pertanto tenuto conto dell'accertamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il reato non è a tutt'oggi prescritto, maturando la prescrizione al 13/11/2023, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d.lgs n. 74 del 2000. In particolare, con una recente decisione, Questa Terza sezione ha chiarito che, stante la natura permanente del reato, l'obbligo di esibizione dei documenti perdura finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Rv. 282340 - 01), da cui la non fondatezza della alternativa prospettazione della decorrenza dall'avvio della verifica fiscale e dalla comunicazione del p.v.c. del 04/04/2013, alternativa prospettazione da cui non consegue comunque la declaratoria di prescrizione del reato e di quella secondo cui il dies a quo dovrebbe iniziare dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni in cui sono state emesse e contabilizzate le fatture, prospettazione del tutto incongruente con la struttura del reato di occultamento di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Infatti, l'imprenditore è obbligato alla conservazione delle scritture contabili e della documentazione per consentire agli organi accertatori di svolgere il loro incarico di accertare il risultato economico dell'attività di impresa da cui discende l'ammontare delle imposte dovute, dunque, la conservazione deve necessariamente protrarsi anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte. 7)* prescritto alla data odierna, maturando la prescrizione al 13/11/2023, tenu o conto della disposizione di cui all'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74" prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo", norma applicabile ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011. Né ricorre un profilo di legalità della pena accessoria. Va rammentato che, secondo la più recente giurisprudenza, la durata delle pene accessorie per le quali è previsto un limite minimo e massimo, deve essere determinata in concreto, con adeguata motivazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., dovendo escludersi la necessaria correlazione con quella della pena principale (Sez. 3, n. 41061 del 20/06/2019, Paternò, Rv. 277972 - 01) in quanto alla luce della sentenza (definita "sostitutiva") della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»), deve ritenersi esclusa la necessaria correlazione con la durata della pena principale, quando, come nel caso in esame, la durata delle pene accessorie temporanee sia compresa tra un minimo e un massimo, escludendo così ogni automatismo. Nel caso concreto, è stata applicata all'imputato la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi sei, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per la durata di un anno, dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Era stata disposta la pubblicazione della sentenza sul sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni quindici. La durata delle pene accessorie temporanee è stata applicata, dai giudici del merito, nel minimo di mesi sei o di un anno, sicchè la censura è manifestamente infondata. 6. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam