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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 39074/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con i quali lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità dell'imputato in relazione alla fattispecie contestata; che la motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità non risulta meritevole di censura, essendo rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità.

Ritenuto che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i motivi di ricorso ripropongono una non consentita alternativa interpretazione del compendio probatorio in atti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con i quali lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità dell'imputato in relazione alla fattispecie contestata; che la motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità non risulta meritevole di censura, essendo rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità. Ritenuto che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i motivi di ricorso ripropongono una non consentita alternativa interpretazione del compendio probatorio in atti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39074/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris