CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nel procedimento penale nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza in data 25/9/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. letta la memoria in data 14 gennaio 2026 dei difensori dell’imputato che hanno concluso chiedendo che il ricorso del Pubblico Ministero sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che lo stesso sia dichiarato infondato nel merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, con sentenza in data 25 settembre 2025, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a due reati di concorso in insolvenza fraudolenta (artt. 110 e 641 cod. pen.) consumati/accertati rispettivamente da giugno a ottobre 2021 (capo 1 della rubrica delle imputazioni) ed il 17.11/2022 (capo 2) nonché ad un reato di concorso in truffa aggravata (artt. 110 e 640-bis cod. pen. – capo 5) in date diverse fino al 2022. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pesaro, deducendo con motivo unico: violazione di legge in relazione agli artt. 240, 640-bis, 640-quater e 322-ter cod. pen. Il ricorrente si duole del fatto che il G.i.p. ha applicato la pena concordata senza provvedere alla confisca prevista dalle norme sopra richiamate, confisca inerente sia al credito fiscale, sia alle utilità derivate all’autore del reato dalla ulteriore cessione di detto credito a terzi come puntualmente descritte al capo 5 della rubrica delle imputazioni. 3. Con memoria datata 14 gennaio 2025 i difensori dell’imputato hanno sostanzialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e del principio di tassatività dei mezzi e motivi di gravame, nonché il fatto che il Pubblico Ministero ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza dei presupposti per attivare una confisca diretta o per equivalente dei crediti fiscali o delle somme correlate, non avrebbe adeguatamente considerato il ruolo e gli strumenti dell’Amministrazione finanziaria nel recupero del credito indebitamente fruito e i rischi di duplicazione sanzionatoria e, infine, avrebbe preteso di sostituire, in sede di legittimità, una valutazione di merito competente al G.u.p. sulla congruità complessiva dell’accordo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Occorre innanzitutto ricordare che sotto il profilo processuale l’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. stabilisce che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» e che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «In tema di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata applicazione della confisca obbligatoria (nella specie, di armi) può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena» (Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, P.G. c/Cabiddu, Rv. 275059 – 01) ed essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862 – 01). A ciò si aggiunge che l’art. 640-quater cod. pen. stabilisce che nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter), 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter il quale ultimo, a sua volta, dispone che nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è “sempre” ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Si trattava, pertanto, di confisca obbligatoria sulla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva l’obbligo di provvedere come statuito da questa Corte di legittimità che ha affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato (e ciò tanto più vale per l’eventuale confisca diretta) di cui all'art. 640-bis cod. pen., attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675 – 01). Non avendo il [OSCURATO:PERSONA] provveduto, si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pesaro in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto dell