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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07021/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] \che h-a concluso chiec [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 marzo 2022 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 6 giugno 2018, qualificato il fatto originariamente contestato di ricettazione di un'autovettura nel delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 625 n. 7 e 157 cod. pen., oltre a mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello nell'aver ritenuto configurabile la circostanza aggravante dell'esposizione della pubblica fede in quanto non confortata da alcun riscontro presente nelle emergenze dibattimentali, non avendo riferito nessun teste che l'autovettura sottratta si trovava, al momento del furto, parcheggiata sulla pubblica via.

L'indicato aspetto sarebbe di decisivo rilievo ai fini dell'estinzione del reato, in quanto l'omesso riconoscimento dell'indicata aggravante consentirebbe di ridurre il termine di prescrizione del delitto, da considerarsi ormai ampiamente decorso.

Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen., oltre a mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, per avere erroneamente omesso i giudici di merito di valutare la concessione della circostanza attenuante comune dell'intervenuto risarcimento del danno, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, per aver provveduto lo Spiga all'integrale rifusione dei danni patiti dalla persona offesa.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, considerato che le valutazioni effettuate dalla Corte territoriale ai fini della configurazione della circostanza aggravante dell'avere agito su cose esposte alla pubblica fede sono state svolte con correttezza giuridica ed in aderenza alle emergenze processuali, nonché nel rispetto dei parametri interpretativi indicati da questa Corte di legittimità, dovendo trovare applicazione il consolidato principio per cui sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. nel caso di furto di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via avente le portiere chiuse a chiave (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891- 01).

Né di alcun pregio è la censura con cui lo Spiga ha lamentato l'insussistenza di prove in ordine al fatto che l'auto si trovasse parcheggiata sulla pubblica via, avendo la Corte territoriale desunto tale circostanza dalle dichiarazioni rese dalla vittima, sia in dibattimento che nell'immediatezza dai fatti, per cui l'automobile rubata era stata preventivamente parcheggiata, chiusa a chiave, sotto la sua abitazione.

In maniera e logica e congrua, quindi, i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto - in carenza di ulteriori elementi di valutazione, peraltro neanche rappresentati da parte dell'imputato — che la sottratta auto si trovasse parcheggiata sulla pubblica via.

A fronte dell'indicata conclusione, la censura di critica dedotta dallo Spiga si appalesa come del tutto generica, nonché finalizzata ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa del tutto infondata.

Il ricorrente, cioè, ha sostanzialmente prospettato una non consentita lettura alternativa della valutazione operata in sede di merito, il cui esame è, tuttavia, precluso a questo giudice di legittimità, che non può procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e ad un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507- 01).

3. Del pari manifestamente infondata è, poi, la seconda doglianza, dovendo, in proposito, essere osservato che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare di ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02, con riferimento ad una fattispecie in cui — analogamente al caso in esame - la sentenza di condanna non aveva disposto l'applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno).

Ed invero, alla stregua di quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01, «la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo risiede proprio nella sua eccezionalità che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen. e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione» e non, come in altre ipotesi, imposte dal rilievo ordinamentale e inderogabile delle norme da osservare, di talché il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non configura sotto alcun profilo un'omissione censurabile.

Orbene, con riferimento al caso in esame, deve essere osservato che dalla visione diretta degli atti, cui questo Collegio può nella specie pienamente accedere, emerge che il ricorrente non ha mai sollecitato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., né con l'atto di appello né in sede di discussione finale del giudizio di secondo grado, ove erano state avanzate solo richieste dal contenuto difforme.

Né, d'altro canto, la preventiva deduzione della suddetta censura è stata, in qualche modo, evidenziata dallo Spiga in ricorso, essendosi costui limitato unicamente a dedurre che la Corte di merito aveva omesso «di valutare la sussistenza della citata circostanza attenuante, seppure la stessa fosse ricavabile ictu °culi».4.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] \che h-a concluso chiec [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 marzo 2022 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 6 giugno 2018, qualificato il fatto originariamente contestato di ricettazione di un'autovettura nel delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 625 n. 7 e 157 cod. pen., oltre a mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello nell'aver ritenuto configurabile la circostanza aggravante dell'esposizione della pubblica fede in quanto non confortata da alcun riscontro presente nelle emergenze dibattimentali, non avendo riferito nessun teste che l'autovettura sottratta si trovava, al momento del furto, parcheggiata sulla pubblica via. L'indicato aspetto sarebbe di decisivo rilievo ai fini dell'estinzione del reato, in quanto l'omesso riconoscimento dell'indicata aggravante consentirebbe di ridurre il termine di prescrizione del delitto, da considerarsi ormai ampiamente decorso. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen., oltre a mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, per avere erroneamente omesso i giudici di merito di valutare la concessione della circostanza attenuante comune dell'intervenuto risarcimento del danno, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, per aver provveduto lo Spiga all'integrale rifusione dei danni patiti dalla persona offesa. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, considerato che le valutazioni effettuate dalla Corte territoriale ai fini della configurazione della circostanza aggravante dell'avere agito su cose esposte alla pubblica fede sono state svolte con correttezza giuridica ed in aderenza alle emergenze processuali, nonché nel rispetto dei parametri interpretativi indicati da questa Corte di legittimità, dovendo trovare applicazione il consolidato principio per cui sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. nel caso di furto di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via avente le portiere chiuse a chiave (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891- 01). Né di alcun pregio è la censura con cui lo Spiga ha lamentato l'insussistenza di prove in ordine al fatto che l'auto si trovasse parcheggiata sulla pubblica via, avendo la Corte territoriale desunto tale circostanza dalle dichiarazioni rese dalla vittima, sia in dibattimento che nell'immediatezza dai fatti, per cui l'automobile rubata era stata preventivamente parcheggiata, chiusa a chiave, sotto la sua abitazione. In maniera e logica e congrua, quindi, i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto - in carenza di ulteriori elementi di valutazione, peraltro neanche rappresentati da parte dell'imputato — che la sottratta auto si trovasse parcheggiata sulla pubblica via. A fronte dell'indicata conclusione, la censura di critica dedotta dallo Spiga si appalesa come del tutto generica, nonché finalizzata ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa del tutto infondata. Il ricorrente, cioè, ha sostanzialmente prospettato una non consentita lettura alternativa della valutazione operata in sede di merito, il cui esame è, tuttavia, precluso a questo giudice di legittimità, che non può procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e ad un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507- 01). 3. Del pari manifestamente infondata è, poi, la seconda doglianza, dovendo, in proposito, essere osservato che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare di ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02, con riferimento ad una fattispecie in cui — analogamente al caso in esame - la sentenza di condanna non aveva disposto l'applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno). Ed invero, alla stregua di quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01, «la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo risiede proprio nella sua eccezionalità che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen. e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione» e non, come in altre ipotesi, imposte dal rilievo ordinamentale e inderogabile delle norme da osservare, di talché il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non configura sotto alcun profilo un'omissione censurabile. Orbene, con riferimento al caso in esame, deve essere osservato che dalla visione diretta degli atti, cui questo Collegio può nella specie pienamente accedere, emerge che il ricorrente non ha mai sollecitato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., né con l'atto di appello né in sede di discussione finale del giudizio di secondo grado, ove erano state avanzate solo richieste dal contenuto difforme. Né, d'altro canto, la preventiva deduzione della suddetta censura è stata, in qualche modo, evidenziata dallo Spiga in ricorso, essendosi costui limitato unicamente a dedurre che la Corte di merito aveva omesso «di valutare la sussistenza della citata circostanza attenuante, seppure la stessa fosse ricavabile ictu °culi».4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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