CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riqualificato il fatto a lui ascritto sub specie degli artt. 61, comma 1, n. 2, 612, comma 2, e 416-bis.1, comma 1, cod. pen. e ha, tenuto conto della recidiva contestata, ha rideterminato la pena a lui infitta irrogata; considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e il vizio di motivazione - è: - inammissibile pioché manifestamente infondato e versato in fatto in ordine all'aggravante dell'essersi avvalso del metodo mafioso, in quanto la Corte di merito ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha ritenuto che l'illecito sia stato realizzato con l'utilizzazione di una forza intimidatoria propria del sodalizio nell'interesse dei quali alla persona offesa era stata in precedenza avanzata una richiesta estorsiva (Sez. U, n. 8545 del 119/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734; cfr. già Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378), cui ha fatto seguito proprio l'agire dell'imputato; e il ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova e senza confrontarsi con la congrua motivazione fornita in secondo grado, una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - parimenti inammissibile nella parte in cui muove censure in ordine alla sussistenza dell'aggravante del fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, non contestata né ritenuta nella specie; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.M