Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:399
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0184
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici)
17 giugno 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a d), della direttiva 2006/112/CE – Gestione di crediti da parte di chi li ha concessi – Presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie – Operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti – Cessione di mutui – Servizi di gestione fatturati dal cedente al cessionario»
Nella causa T‑184/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 28 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2025, nel procedimento avviato da
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
contro
A Oy,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici),
composto da N. Półtorak, presidente, G. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), D. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocata generale: M. Brkan
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA]
vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 18 marzo 2025, in applicazione dell’articolo 50
ter
, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
vista la materia di cui all’articolo 50
ter
, primo comma, lettera a), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50
ter
, secondo comma, di detto Statuto,
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la A, da L. Ahopelto, che agisce per conto della A;
–
per il governo finlandese, da A. Laine, in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da P. Carlin e I. Söderlund, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 25 febbraio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU 2006, L 347, pag. 1
; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (ente dell’amministrazione finanziaria incaricato della tutela dei diritti dei percettori d’imposta, [OSCURATO:PERSONA]) e la società A Oy relativamente a una richiesta di ruling fiscale vertente sul trattamento, ai fini IVA, di mutui ceduti ad una società terza nonché di servizi di gestione di mutui e di garanzie relative ai mutui ceduti.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 2 della direttiva IVA dispone quanto segue:
«1. Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
(…)
c)
le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
(…)».
4
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA prevede quanto segue:
«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».
5
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA:
«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».
6
L’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA è formulato come segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni seguenti:
(…)
b)
la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
c)
la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;
d)
le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
(…)».
Diritto finlandese
7
[OSCURATO:PERSONA], l’IVA è disciplinata dall’arvonlisäverolaki (1501/1993) [legge in materia di imposta sul valore aggiunto (1501/1993)], del 30 dicembre 1993, entrata in vigore il 1
o
giugno 1994, e sue successive modificazioni (in prosieguo: la «legge relativa all’IVA»).
8
L’articolo 1, primo comma, punto 1, della legge relativa all’IVA prevede che l’IVA viene versata allo Stato sulla cessione di beni o sulla prestazione di servizi effettuata in [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un’attività commerciale.
9
Ai sensi dell’articolo 18, secondo comma, della legge relativa all’IVA, per «prestazione di un servizio» si intende l’esecuzione o altra prestazione a titolo oneroso di un servizio.
10
Dall’articolo 41 della legge relativa all’IVA risulta che la prestazione di un servizio finanziario non è soggetta a IVA.
11
L’articolo 42, primo comma, punti 2 e 3, della legge relativa all’IVA dispone che per servizio finanziario si intende la concessione di crediti e altre forme di finanziamento nonché la gestione di un credito da parte di chi l’ha concesso.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12
La A è la sede principale della banca X ed è a capo del gruppo di imposta IVA del gruppo Y in [OSCURATO:PERSONA]. Il gruppo Y presta principalmente servizi finanziari e assicurativi in regime di esenzione dall’IVA.
13
La B è una società interamente controllata dalla A, ma esse non appartengono allo stesso gruppo di imposta IVA.
14
Gran parte dei mutui per la casa erogati dalla A viene ceduta alla B al prezzo di mercato dopo la concessione del mutuo al cliente. Il corrispettivo è costituito dall’importo residuo del prestito non rimborsato dal mutuatario e dagli interessi non pagati maturati in base al contratto al momento del trasferimento del mutuo. La maggior parte dei mutui viene ceduta alla B nello stesso giorno in cui essi vengono concessi, quando ancora non sono iniziati a maturare interessi. In tal caso, il prezzo coincide con il valore nominale del mutuo. Il mutuo, ove ne sia previsto il rimborso a rate, può essere ceduto dopo il versamento della prima rata. La B non eroga direttamente i mutui per la casa, bensì li acquista dalla A.
15
Tutti i diritti e gli obblighi relativi ai mutui di cui trattasi vengono trasferiti alla B a decorrere dal momento del trasferimento, che non richiede del resto alcuna attività da parte del mutuatario.
16
La B non è coinvolta direttamente nell’acquisizione dei clienti, nell’assistenza a questi ultimi o nella gestione di mutui acquisiti. Sebbene i mutui vengano trasferiti alla B, la gestione dei mutui continua in capo alla A. La A si occupa, per l’intera durata del mutuo, di tutti i rapporti che intercorrono tra i mutuatari e la B.
17
La gestione dei mutui ceduti dalla A alla B e delle relative garanzie consiste nel garantire la prestazione dei servizi ai mutuatari, nonché il trattamento e il deposito dei mutui trasferiti, come il calcolo delle rate, interessi e commissioni, le varie modifiche del mutuo e, se del caso, i servizi di riscossione. La A è chiamata a decidere, ad esempio, il rinnovo di un mutuo o l’estensione della sua durata. I servizi di gestione di mutui ceduti dalla A alla B hanno lo stesso contenuto di quello che la A proporrebbe qualora i crediti fossero restati presso quest’ultima.
18
Il finanziamento della B avviene, principalmente, tramite obbligazioni garantite nonché prestiti e garanzie concessi dalla A. Quest’ultima svolge anche tutte le funzioni correlate all’emissione di obbligazioni e presta tali servizi alla B. La maggior parte dei mutui ceduti alla B è costituita da mutui destinati a garantire un’obbligazione almeno in un determinato momento della loro durata.
19
Il prezzo dei servizi di gestione dei mutui ceduti dalla A alla B e delle relative garanzie è calcolato sulla base dei relativi costi mensili effettivamente sostenuti. Il corrispettivo è costituito dai costi effettivamente sostenuti e dalla maggiorazione concordata di tali costi. La A fattura tali servizi alla B sulla base dei costi effettivamente sostenuti, aggiungendo un margine di guadagno.
20
La A ha chiesto alla keskusverolautakunta (Commissione tributaria centrale, [OSCURATO:PERSONA]) di emanare un ruling fiscale sul trattamento a fini IVA dei mutui ceduti alla B nonché dei servizi di gestione di mutui e garanzie relative ai mutui ceduti.
21
Secondo il ruling fiscale emanato dalla Commissione tributaria centrale nei confronti della A, le cessioni di crediti dalla A alla B costituirebbero servizi finanziari esenti da IVA ai sensi degli articoli 41 e 42, primo comma, punto 2, della legge relativa all’IVA. I servizi di riscossione ceduti dalla A alla B costituirebbero servizi soggetti a IVA a norma dell’articolo 1, primo comma, punto 1, di tale legge. Quanto ai servizi di gestione dei prestiti e delle garanzie relative ai prestiti ceduti alla B, si tratterebbe di una gestione di crediti da parte di chi li ha concessi, di modo che essi consisterebbero in servizi finanziari esenti da IVA in forza degli articoli 41 e 42, primo comma, punto 3, della legge relativa all’IVA.
22
L’ente dell’amministrazione tributaria incaricato della tutela dei diritti dei percettori d’imposta ha proposto ricorso dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, volto all’annullamento di tale ruling nella misura in cui, secondo quest’ultimo, i servizi di gestione ceduti dalla A alla B sono esenti da IVA.
23
Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se i servizi di gestione dei mutui e delle garanzie forniti dalla A per i mutui successivamente ceduti a un’altra impresa possano essere considerati una gestione di mutui esente da IVA da parte di chi li ha concessi, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. In caso contrario, il giudice del rinvio si pone la questione se i servizi prestati dalla A, quali la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, debbano essere considerati esenti da IVA, qualora i servizi di gestione prestati dalla società siano correlati a crediti posti a garanzia di un’obbligazione emessa da un altro istituto finanziario. Laddove non sussista nemmeno una fattispecie del genere, esso si pone la questione se i servizi prestati dalla A debbano considerarsi esenti da IVA in quanto servizi finanziari ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva.
24
In tale contesto, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, qualora un istituto finanziario ceda ad un altro istituto finanziario i crediti concessi a un cliente, pur continuando a gestirli a titolo oneroso successivamente alla loro cessione, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, che riguarda l’esenzione della gestione di crediti da parte di chi li ha concessi, debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche il caso in cui l’istituto menzionato per primo continui a gestire i crediti da esso stesso concessi e ceduti all’altro istituto.
2)
Se, in caso di risposta in senso negativo alla prima questione e qualora la gestione dei crediti da parte dell’istituto finanziario menzionato per primo abbia ad oggetto crediti posti a garanzia di un’obbligazione emessa da un altro istituto finanziario, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, che riguarda l’esenzione della presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie, debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche il caso in cui l’istituto menzionato per primo gestisca crediti posti a garanzia di un’obbligazione emessa da un altro istituto finanziario.
3)
Se, in caso di risposta in senso negativo alla seconda questione, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, che riguarda l’esenzione delle operazioni relative a crediti, debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche il caso in cui l’istituto menzionato per primo gestisca crediti ceduti a un altro istituto».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede per la gestione di crediti si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso detti crediti, li ha successivamente ceduti e continua a gestirli a titolo oneroso per conto del cessionario.
26
Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni relative alla «concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi».
27
Da una giurisprudenza costante emerge che le disposizioni del diritto dell’Unione europea devono essere interpretate e applicate in maniera uniforme alla luce delle versioni redatte in tutte le lingue dell’Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [v. sentenze del 26 settembre 2013, Commissione/Francia,
C‑296/11
, non pubblicata,
EU:C:2013:612
, punto
49
e giurisprudenza citata, e dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA],
C‑235/19
,
EU:C:2020:801
, punto
46
e giurisprudenza citata].
28
Per quanto riguarda la condizione «da parte di chi li ha concessi» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, quest’ultimo non fornisce una risposta chiara alla questione di stabilire quali siano le persone che devono beneficiare dell’esenzione relativa alla gestione dei crediti.
29
Infatti, come rilevato dall’avvocata generale, in sostanza, al paragrafo 18 delle sue conclusioni, talune versioni linguistiche dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, quali le versioni in lingua greca («pou tis chorígise»), francese («qui les a octroyés») e neerlandese («die deze heeft verleend»), utilizzano un verbo coniugato al passato per descrivere la concessione di crediti. Perciò, tali versioni possono voler dire che la persona che beneficia dell’esenzione prevista in tale disposizione è quella che ha versato l’importo del credito al mutuatario, in passato e all’inizio del rapporto contrattuale. Per contro, talune altre versioni linguistiche di detta disposizione, quali le versioni in lingua inglese («the person granting it»), croata («koja ga odobrava»), rumena («care le acordă») e slovena («ki kredit odobri»), ricorrono all’equivalente del verbo «concedere» coniugato al participio presente o all’indicativo presente. Esse possono essere quindi intese come operanti un rinvio alla qualità della persona quale prestatore, vale a dire la persona alla quale i crediti sono stati ceduti da un’altra persona. Inoltre, i termini utilizzati nelle versioni in lingua tedesca («Kreditgeber») e finlandese («luotonantaja») possono rivestire, in tali lingue, i due significati sopracitati.
30
Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 10 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA],
C‑491/13
,
EU:C:2014:2187
, punto
22
e giurisprudenza citata).
31
Per quanto riguarda il contesto relativo alla condizione «da parte di chi li ha concessi» e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tale condizione fa parte, occorre rilevare che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, purché tale interpretazione non privi tali esenzioni dei loro effetti, sia conforme agli obiettivi perseguiti da dette esenzioni e rispetti quanto prescritto dal principio di neutralità fiscale (v. sentenza del 17 dicembre 2020, Franck,
C‑801/19
,
EU:C:2020:1049
, punti
31
e
32
e giurisprudenza citata).
32
Inoltre occorre rilevare che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA esonera, in un’unica e medesima disposizione, da un lato, «la concessione e la negoziazione di crediti» e, dall’altro lato, «la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi». Tale articolazione indica che l’esenzione prevista da tale disposizione riguarda la gestione di crediti legata alla concessione di tali crediti. Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, essa è intesa a garantire che la totalità delle prestazioni fornite nell’ambito di un rapporto di credito sia esente da IVA. Tale contesto e la restrizione dell’ambito di applicazione di tale esenzione ai servizi «da parte di chi li ha concessi» indicano che si tratta di un rapporto tra il cessionario del credito e il mutuatario e che quest’ultimo non comprende le prestazioni effettuate al di fuori di tale rapporto. Perciò l’interpretazione restrittiva della deroga prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA osta all’applicazione di tale esenzione a qualsiasi situazione in cui tale rapporto sia venuto meno.
33
Orbene nel caso di specie, poiché il prestatore iniziale ha ceduto i suoi crediti a vantaggio di un terzo cessionario, la gestione di tali crediti non si inserisce più nel rapporto giuridico iniziale che dava diritto al beneficio dell’esenzione, sebbene tale gestione sia materialmente eseguita dal prestatore iniziale stesso. Una siffatta attività costituisce, di conseguenza, una prestazione di servizi svolta a titolo oneroso direttamente a beneficio del terzo cessionario.
34
Conviene inoltre, come rilevato in sostanza dall’avvocata generale ai paragrafi 34 e 35 delle sue conclusioni, tenere conto della circostanza che, restringendo l’ambito di applicazione
ratione personae
dell’esenzione relativa alla gestione di crediti, il legislatore dell’Unione non ha inteso favorire sotto il profilo fiscale l’esternalizzazione di tale gestione ad un terzo. Da ciò risulta che detta esenzione deve essere intesa come comprensiva della gestione di crediti svolta nell’ambito di un rapporto di credito esistente tra il prestatore originario e il mutuatario.
35
Siffatta interpretazione è confermata dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. Questi ultimi non impongono che l’esenzione prevista da tale disposizione si applichi alla gestione di crediti qualora tale gestione sia effettuata dalla persona che ha concesso taluni crediti, ma li ha successivamente ceduti ad un’altra persona.
36
Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la finalità dell’esenzione delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE, del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (
GU 1977, L 145, pag. 1
), e all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), della direttiva IVA consiste nell’ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile e nell’evitare un aumento del costo del credito al consumo (sentenze del 19 aprile 2007, Velvet & [OSCURATO:PERSONA],
C‑455/05
,
EU:C:2007:232
, punto
24
, e del 10 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑540/09
,
EU:C:2011:137
, punto
21
; v. anche, in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, DPAS,
C‑5/17
,
EU:C:2018:592
, punto
46
).
37
Dato che le esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), della direttiva IVA riprendono, senza modificarne la sostanza, le esenzioni che erano anteriormente previste all’articolo 13, parte B, lettera d), punti da 1 a 6, della sesta direttiva 77/388, la giurisprudenza relativa a queste ultime disposizioni rimane rilevante al fine di interpretare le equivalenti previsioni della direttiva IVA (sentenza del 26 maggio 2016, Bookit,
C‑607/14
,
EU:C:2016:355
, punto
32
).
38
Per quanto riguarda il primo obiettivo, vale a dire ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell’importo dell’IVA detraibile, la Commissione europea afferma giustamente che ciò non è in discussione in una situazione quale quella di cui si tratta nel procedimento principale, nella quale la gestione di crediti è effettuata dalla persona che ha concesso detti crediti, ma li ha successivamente ceduti ad un’altra persona.
39
Infatti, le difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile e dell’importo dell’IVA detraibile compaiono generalmente nel rapporto tra il prestatore originario e il mutuatario, nel quale può essere difficile distinguere la contropartita della concessione del credito, che è esentato, da quella delle relative operazioni di gestione. Orbene, in una situazione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale la gestione dei crediti è oggetto di una prestazione distinta fatturata dalla A alla B sulla base dei costi effettivamente sostenuti e di una maggiorazione convenuta, non vi sono siffatte difficoltà. Tale circostanza corrobora l’interpretazione secondo la quale l’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA non si estende ai servizi di gestione così esternalizzati.
40
L’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA alla luce del secondo obiettivo, vale a dire evitare un aumento del costo del credito al consumo, corrobora tali considerazioni.
41
Sotto un primo profilo, in una situazione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale la società che ha ceduto i crediti fornisce i suoi servizi di gestione alla società che li ha acquistati e non ai mutuatari, tali servizi non sono fatturati direttamente a questi ultimi. L’IVA relativa a queste prestazioni non può dunque essere direttamente pagata dai mutuatari, che non sono beneficiari di detti servizi.
42
Sotto un secondo profilo, sebbene non sia possibile escludere qualsiasi influenza diretta dell’IVA sui servizi di gestione di credito forniti dal cedente al cessionario sui costi di finanziamento per i mutuatari, ciò tuttavia non implica un trasferimento automatico dell’importo corrispondente all’IVA sui mutuatari. Il rischio di ripercussione di tali costi sul mutuatario dipende, in particolare a causa delle condizioni specifiche del credito, dalla strategia commerciale e finanziaria delle società in questione o dalla situazione concorrenziale sul mercato.
43
In ogni caso, qualsiasi esternalizzazione della gestione di crediti può avere come conseguenza un aumento dei costi, a prescindere dal fatto che i servizi di gestione siano o meno soggetti a IVA.
44
Peraltro, da una giurisprudenza costante emerge che la direttiva IVA deve essere interpretata in conformità al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, in base al quale operatori economici che effettuino operazioni uguali non devono essere trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA. Ogni azione degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardante la riscossione dell’IVA deve rispettare tale principio (v. sentenze del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses,
C‑419/14
,
EU:C:2015:832
, punto
41
e giurisprudenza citata, e del 7 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA],
C‑546/14
,
EU:C:2016:206
, punto
21
e giurisprudenza citata).
45
Come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, non dovrebbe esistere una differenza di trattamento con riferimento all’IVA tra i servizi di gestione di crediti venduti a un cessionario di crediti a seconda che il fornitore di tali servizi sia il cedente che ha inizialmente concesso il credito o un’altra persona. Orbene, in tale ultimo caso è evidente che i servizi di gestione sono soggetti all’IVA.
46
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede per la gestione di crediti non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso detti crediti, li ha successivamente ceduti e continua a gestirli a titolo oneroso per conto del cessionario.
Sulla seconda questione
47
Con la sua seconda questione, sottoposta nell’ipotesi in cui sia fornita una risposta in senso negativo alla prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che i servizi di gestione forniti da colui che ha concesso il credito devono essere esenti da IVA in quanto essi costituiscono la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie ai sensi di tale disposizione qualora tali servizi abbiano ad oggetto crediti posti a garanzia di un’obbligazione emessa da un altro istituto finanziario.
48
Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni relative alla «negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi».
49
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che quest’ultima riguarda principalmente la prima parte di tale disposizione, vale a dire la questione se i servizi di cui trattasi possano essere qualificati come presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.
50
A tal riguardo, occorre constatare che i servizi che consistono in una gestione di crediti a beneficio del loro acquirente, quali quelli di cui trattasi nel caso di specie, non possono, in quanto tali, essere qualificati come presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. Infatti una siffatta presa a carico non può essere assimilata alla gestione di crediti che costituisce una garanzia, tanto più che la sola attività di gestione menzionata in tale disposizione quale attività che beneficia di un’esenzione fiscale riguarda la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi.
51
Peraltro la gestione di crediti è espressamente prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. Come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, un’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA alla gestione di crediti priverebbe di efficacia pratica la restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione da IVA per la gestione di crediti, in merito alla quale l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA prevede che essa non si applichi a colui che ha concesso i crediti.
52
Ne consegue che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede per la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso tali crediti e aventi ad oggetto crediti posti a garanzia di un’obbligazione emessa da un altro istituto finanziario, al quale detti crediti sono stati ceduti.
Sulla terza questione
53
Con la sua terza questione, sottoposta nell’ipotesi in cui sia fornita una risposta in senso negativo alla seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che l’esenzione delle operazioni relative a crediti che esso prevede si applica alla gestione, da parte del cedente, di crediti trasferiti ad un’altra società.
54
Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esentano le operazioni relative ai «depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti».
55
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che le operazioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA rientrano tra le operazioni finanziarie e vertono, in particolare, su strumenti di pagamento le cui modalità di funzionamento implicano un trasferimento di denaro (v. sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑427/23
,
EU:C:2025:596
, punto
68
e giurisprudenza citata).
56
Il criterio che consente di distinguere una operazione idonea a operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche, che rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, da una operazione che non è in tal senso idonea e che, quindi, non rientra in tale esenzione, risiede pertanto nel sapere se l’operazione di cui trattasi trasferisca, in modo effettivo o potenziale, la proprietà dei fondi in esame, o sia idonea a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un trasferimento di tal genere (v. sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑427/23
,
EU:C:2025:596
, punto
71
e giurisprudenza citata).
57
Nel caso di specie, nulla nel fascicolo indica che i servizi di gestione che corrispondono alla descrizione fornita dal giudice del rinvio consistano in un trasferimento della proprietà di fondi o siano idonei a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un trasferimento di tal genere, di modo che siffatti servizi non costituiscono una delle operazioni relative a crediti previste all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.
58
Peraltro, come emerge dal precedente punto 51, al fine di evitare che la restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione da IVA per la gestione di crediti, di cui l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA prevede l’applicazione soltanto a colui che ha concesso i crediti, sia privata di efficacia pratica, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA non può essere considerato applicabile alla gestione dei crediti.
59
Ne consegue che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede per le operazioni relative a crediti non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso tali crediti e aventi ad oggetto crediti ceduti a un altro istituto finanziario.
Sulle spese
60
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione, a cinque giudici)
dichiara:
1)
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
deve essere interpretato nel senso che:
l’esenzione che esso prevede per la gestione di crediti non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso detti crediti, li ha successivamente ceduti e continua a gestirli a titolo oneroso per conto del cessionario.
2)
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112
deve essere interpretato nel senso che:
l’esenzione che esso prevede per la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso tali crediti e aventi ad oggetto crediti posti a garanzia di un’obbligazione emessa da un altro istituto finanziario, al quale detti crediti sono stati ceduti.
3)
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112
deve essere interpretato nel senso che:
l’esenzione che esso prevede per le operazioni relative a crediti non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso tali crediti e aventi ad oggetto crediti ceduti a un altro istituto finanziario.
Półtorak
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 giugno 2026.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il finlandese.