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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12519/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del66 Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOGIAMMARIA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 730/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 05/01/2021 R.G.N. 931/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13658/2021Numero di raccolta generale 12519/20261.

Con sentenza n. 139 del 3.9.2019 la Corte d'appello di LecceData pubblicazione 04/05/2026ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima sedeche aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],dipendente dell’Istituto BNL-Banca nazionale del lavoro spa, perl'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore livellodi Quadro con decorrenza da gennaio 2001 e la condanna alpagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge.2.

La Corte ha, dapprima, rilevato che le stesse mansioni cosìcome descritte nel ricorso introduttivo del giudizio nonintegravano i requisiti di “elevata preparazione professionalee/o particolari specializzazioni” richiesti dall’art. 73 del CCNLQuadri direttivi delle aziende di credito per l’inquadramentonella categoria dei Quadri; inoltre, le risultanze probatorie (inspecie di fonte testimoniale) confermavano lo svolgimento di“attività per lo più standardizzate e routinarie” nell’ambito deivari settori in cui era stato adibito, nel tempo, il Milli.3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratorecon due motivi.

Resiste la società con controricorso.

Entrambele parti hanno depositato memoria.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degliartt. 2103, 2095, 2697 c.c. nonché 66, 67, 75, 84 CCNL Quadridirettivi delle aziende di credito del 1999 e 73, 75, 81, 90 CCNLdello stesso settore ed erronea, insufficiente e contraddittoriamotivazione su un punto decisivo della controversia (inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.), avendola Corte territoriale effettuato una errata interpretazione delladisposizione contrattuale relativa alla classificazione delNumero registro generale 13658/2021Numero sezionale 66/2026personale come reso evidente dalla ricognizione delle mNaunmesrioo dni rai ccolta generale 12519/2026Data pubblicazione 04/05/2026effettivamente svolte dal lavoratore, che in realtà aveva svoltotutte le principali attività indicate in piena autonomia e concarattere di elevata responsabilità funzionale e significativaesperienza, svolgendo dunque attività perfettamentecorrispondenti al livello superiore, posto che, inoltre, le unitàoperative in cui aveva lavorato erano sempre state gestite daun dirigente.2.

Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 88,91, 185 bis, 420 c.p.c. nonché erronea e mancatainterpretazione delle risultanze processuali anche in materia dirifiuto immotivato di proposta conciliativa (in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo la Corte territorialetrascurato che la società non ha aderito alla propostaconciliativa avanzata dalla stessa Corte in udienza: la condannadel lavoratore appellante, soccombente, al pagamento dellespese di lite ha concretato la violazione dell’art. 91, primocomma, c.p.c. avendo, il lavoratore, fatto affidamentosull’autorevolezza del giudice e dovendosi ritenere che dettaproposta avesse valenza probatoria quantomeno indiziaria.3.

Il primo motivo è inammissibile in quanto si sostanzia, ancheladdove denuncia la violazione di norme di diritto, in un vizio dimotivazione formulato in modo non coerente allo schema legaledel nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile rationetemporis alla fattispecie in esame, paradigma legale, in ognicaso, non consentito dall'art. 360, quarto comma, c.p.c. (delmedesimo tenore del precedente art. 348 ter, ultimo comma,c.p.c.) essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme dimerito basata sulle medesime ragioni di fatto circa lacomparazione delle mansioni svolte con le declaratoriecontrattuali.Numero registro generale 13658/20213.1.

Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di Numero sezionale 66/2026Numero di raccolta generale 12519/2026violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè conData pubblicazione 04/05/2026l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecieo con la comprensione errata della sua portata precettiva; lafalsa applicazione di norme di diritto ricorre quando ladisposizione normativa, interpretata correttamente, siaapplicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamentesussunta; al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr.Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014).

Soloquest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazionedelle risultanze di causa.4.

Nel caso di specie, le censure non pongono un profilo diinterpretazione delle disposizioni negoziali richiamate (quelledel CCNL di categoria) bensì investono tutte la valutazione delleprove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano,giudizio (ove vi era la descrizione analitica delle mansioni svolte)e delle deposizioni testimoniali acquisite, in una richiesta dirivisitazione del materiale istruttorio (quanto al grado diautonomia e di responsabilità posseduto dal lavoratore nellosvolgimento delle mansioni) non consentita in questa sede dilegittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art.360 c.p.c., primo comma, n. 5 e vieppiù in caso di impugnativadi pronuncia c.d. doppia conforme.6.

Inoltre,, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltantoNumero registro generale 13658/2021nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad Numero sezionale 66/2026Numero di raccolta generale 12519/2026una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo leData pubblicazione 04/05/2026regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395del 2018), mentre nella sentenza impugnata non è in alcunmodo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, che laCorte territoriale ha ritenuto correttamente gravante sullavoratore.7.

Il motivo è, altresì, inammissibile in quanto trascura diconsiderare che il n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., cheviene invocato a sostegno della doglianza, per i giudizi di appelloinstaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata invigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l.22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad unappello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art.54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte di appello checonferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia statoricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondogrado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale ilvizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non èdeducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppiaconforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014; la medesima previsioneè inserita, dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre2022, n. 149, nell’art. 360, quarto comma, c.p.c.); in questicasi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,Numero registro generale 13658/2021Numero sezionale 66/2026dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.

CNausmse.ro dni r.a ccolta generale 12519/2026Data pubblicazione 04/05/202626774/2016, conf.

Cass. n. 20944/2019, Cass. n. 29187/2023),mentre nulla di ciò viene specificato nella censura.8.

Il secondo motivo di ricorso non è fondato.9.

Pur tralasciando il profilo, determinante, della confusaesposizione del motivo, il ricorrente invoca la violazione dell’art.91, primo comma, c.p.c., senza illustrare la ricorrenza deirequisiti richiesti dalla disposizione processuale, la qualeconsente al giudice di condannare alle spese di lite la partevittoriosa in caso di accoglimento della domanda in misura nonsuperiore alla proposta conciliativa; nel caso di specie ladomanda del lavoratore è stata rigettata integralmente.10.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.11.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 13658/2021Numero sezionale 66/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unNiufmicerao tdoi r,a ccolta generale 12519/2026Data pubblicazione 04/05/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del66 Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOGIAMMARIA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 730/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 05/01/2021 R.G.N. 931/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13658/2021Numero di raccolta generale 12519/20261. Con sentenza n. 139 del 3.9.2019 la Corte d'appello di LecceData pubblicazione 04/05/2026ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima sedeche aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],dipendente dell’Istituto BNL-Banca nazionale del lavoro spa, perl'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore livellodi Quadro con decorrenza da gennaio 2001 e la condanna alpagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge.2. La Corte ha, dapprima, rilevato che le stesse mansioni cosìcome descritte nel ricorso introduttivo del giudizio nonintegravano i requisiti di “elevata preparazione professionalee/o particolari specializzazioni” richiesti dall’art. 73 del CCNLQuadri direttivi delle aziende di credito per l’inquadramentonella categoria dei Quadri; inoltre, le risultanze probatorie (inspecie di fonte testimoniale) confermavano lo svolgimento di“attività per lo più standardizzate e routinarie” nell’ambito deivari settori in cui era stato adibito, nel tempo, il Milli.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratorecon due motivi. Resiste la società con controricorso. Entrambele parti hanno depositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degliartt. 2103, 2095, 2697 c.c. nonché 66, 67, 75, 84 CCNL Quadridirettivi delle aziende di credito del 1999 e 73, 75, 81, 90 CCNLdello stesso settore ed erronea, insufficiente e contraddittoriamotivazione su un punto decisivo della controversia (inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.), avendola Corte territoriale effettuato una errata interpretazione delladisposizione contrattuale relativa alla classificazione delNumero registro generale 13658/2021Numero sezionale 66/2026personale come reso evidente dalla ricognizione delle mNaunmesrioo dni rai ccolta generale 12519/2026Data pubblicazione 04/05/2026effettivamente svolte dal lavoratore, che in realtà aveva svoltotutte le principali attività indicate in piena autonomia e concarattere di elevata responsabilità funzionale e significativaesperienza, svolgendo dunque attività perfettamentecorrispondenti al livello superiore, posto che, inoltre, le unitàoperative in cui aveva lavorato erano sempre state gestite daun dirigente.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 88,91, 185 bis, 420 c.p.c. nonché erronea e mancatainterpretazione delle risultanze processuali anche in materia dirifiuto immotivato di proposta conciliativa (in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo la Corte territorialetrascurato che la società non ha aderito alla propostaconciliativa avanzata dalla stessa Corte in udienza: la condannadel lavoratore appellante, soccombente, al pagamento dellespese di lite ha concretato la violazione dell’art. 91, primocomma, c.p.c. avendo, il lavoratore, fatto affidamentosull’autorevolezza del giudice e dovendosi ritenere che dettaproposta avesse valenza probatoria quantomeno indiziaria.3. Il primo motivo è inammissibile in quanto si sostanzia, ancheladdove denuncia la violazione di norme di diritto, in un vizio dimotivazione formulato in modo non coerente allo schema legaledel nuovo art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile rationetemporis alla fattispecie in esame, paradigma legale, in ognicaso, non consentito dall'art. 360, quarto comma, c.p.c. (delmedesimo tenore del precedente art. 348 ter, ultimo comma,c.p.c.) essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme dimerito basata sulle medesime ragioni di fatto circa lacomparazione delle mansioni svolte con le declaratoriecontrattuali.Numero registro generale 13658/20213.1. Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di Numero sezionale 66/2026Numero di raccolta generale 12519/2026violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè conData pubblicazione 04/05/2026l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecieo con la comprensione errata della sua portata precettiva; lafalsa applicazione di norme di diritto ricorre quando ladisposizione normativa, interpretata correttamente, siaapplicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamentesussunta; al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr.Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Soloquest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazionedelle risultanze di causa.4. Nel caso di specie, le censure non pongono un profilo diinterpretazione delle disposizioni negoziali richiamate (quelledel CCNL di categoria) bensì investono tutte la valutazione delleprove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano,giudizio (ove vi era la descrizione analitica delle mansioni svolte)e delle deposizioni testimoniali acquisite, in una richiesta dirivisitazione del materiale istruttorio (quanto al grado diautonomia e di responsabilità posseduto dal lavoratore nellosvolgimento delle mansioni) non consentita in questa sede dilegittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art.360 c.p.c., primo comma, n. 5 e vieppiù in caso di impugnativadi pronuncia c.d. doppia conforme.6. Inoltre,, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltantoNumero registro generale 13658/2021nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad Numero sezionale 66/2026Numero di raccolta generale 12519/2026una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo leData pubblicazione 04/05/2026regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395del 2018), mentre nella sentenza impugnata non è in alcunmodo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, che laCorte territoriale ha ritenuto correttamente gravante sullavoratore.7. Il motivo è, altresì, inammissibile in quanto trascura diconsiderare che il n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., cheviene invocato a sostegno della doglianza, per i giudizi di appelloinstaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata invigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l.22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad unappello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art.54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte di appello checonferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia statoricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondogrado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale ilvizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non èdeducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppiaconforme; v. Cass. n. 23021 del 2014; la medesima previsioneè inserita, dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre2022, n. 149, nell’art. 360, quarto comma, c.p.c.); in questicasi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deveindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,Numero registro generale 13658/2021Numero sezionale 66/2026dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. CNausmse.ro dni r.a ccolta generale 12519/2026Data pubblicazione 04/05/202626774/2016, conf. Cass. n. 20944/2019, Cass. n. 29187/2023),mentre nulla di ciò viene specificato nella censura.8. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.9. Pur tralasciando il profilo, determinante, della confusaesposizione del motivo, il ricorrente invoca la violazione dell’art.91, primo comma, c.p.c., senza illustrare la ricorrenza deirequisiti richiesti dalla disposizione processuale, la qualeconsente al giudice di condannare alle spese di lite la partevittoriosa in caso di accoglimento della domanda in misura nonsuperiore alla proposta conciliativa; nel caso di specie ladomanda del lavoratore è stata rigettata integralmente.10. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 13658/2021Numero sezionale 66/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unNiufmicerao tdoi r,a ccolta generale 12519/2026Data pubblicazione 04/05/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12519/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris