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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2023

Cassazione n. 26026/2023

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gliere ORDINANZA sul ricorso 9739-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – RSA-Sun [OSCURATO:PERSONA] Rappresentanza Generale per l’Italia -intimata - avverso la sentenza n. 2626/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la RSA-[OSCURATO:PERSONA].

Rappresentanza Generale per l'Italia convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al pagamento della somma di 25.682,00 euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale ammontare dei premi di tre contratti assicurativi di durata annuale che assumeva essersi automaticamente rinnovati, alla prima scadenza del 31 dicembre 2009, per mancanza di tempestiva disdetta; la convenuta resistette alla domanda, opponendo il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle società pubbliche in house sancito dall'art. 57, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; con sentenza n. 24/2015, il Tribunale di Vicenza accolse la domanda di RSA-Sun e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell'importo suindicato, oltre interessi e spese di lite; ETRA interpose appello, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), pt. 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e lamentando, nel merito, l'erroneo rigetto delle proprie tesi difensive; con sentenza n. 2626/2018, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado; per la cassazione di tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, depositando controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 23283/22 del 6.6.2022, questa Sezioneha rimesso il ricorso alle Se zioni Unite in relazione alla questione di giurisdizione dedotta col secondo motivo; con ordinanza n. 5972/2023 del 10.1.2023, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e hanno rimesso alla Sezione semplice per l’esame dei restanti motivi del ricorso(ossia il primo e il terzo); la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: in punto di legittimazione passiva della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che, per quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 5972/2023, si è verificata -in corso di causa- una successione a titolo particolare nel diritto controverso; con la conseguenzache il ricorso doveva essere notificato (come avvenuto) alla cedente RSA-Sun e poteva, inoltre, essere notificato alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] (che è stata raggiunta anche direttamente dalla notifica e che, comunque, si è costituita in giudizio, in tal modo sanando qualsiasi eventuale nullità della notifica): va dunque affermata la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] (oltre che della RSA-Sun) e la rituale instaurazione del giudizio di legittimità anche nei suoi confronti; col primo motivo , la ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione dell'art 113, comma 5, lett.c) del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 3, commi 26 e 28, del d.lgs. n.163/ 2006, nonché dell'art. 16, comma 7 , del d.lgs. n. 175/2018 - Etra è società in house providing - P iena applicabilità del regime pubblicistico in materia di contratti»; la ricorrente deduce di essere società in house providing (ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000 vigente all’epoca della sua costituzione e, attualmente, dell’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016) e che tale natura «vanifica il dato formale della sua distinta personalità giuridica e giustifica in toto l'assimilazione della stessa società alle articolazioni organiche degli enti pubblici che alsuo capitale partecipano in forma totalitaria»; aggiunge che, in quanto società interamente pubblica in house, è soggetta «al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006, ora d.lgs. n. 50/2016) e a tutta la rigorosa disciplina pubblicistica sui contratti di spesa», da ciò derivando che, «contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Venezia, […] il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. sia una società per azioni non significa assolutamente (e in nessun modo) che la stessa operi sul mercato “come un ordinario soggetto economico”»; col terzo motivo , la ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione dell’art.57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 – Divieto di rinnovo tacito delle polizze assicurative –Nullità»; la ETRA assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, «il divieto di rinnovotacito sancito, con l a nullità , d a l comma 7 dell'art 57 d.lgs. n . 163 / 2006 vale per tutti i tipi di contratti pubblici » e che, «alla scadenza contrattuale del 31/12/2009 non si è verificato alcun rinnovo tacito delle tre polizze sottoscritte il 31/12/2008»; afferma, infatti, che«tali contratti sono nulli poiché il divieto del rinnovo tacito ha natura imperativa» ed «èoperante inderogabilmente per la generalità dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, lavori , forniture »; più specificamente, afferma che, «sebbene l’art.2.15 (rubricato “ proroga dell'assicurazione ”) di ciascuna delle tre polizze di RC ambientale preveda espressamente il tacitorinnovo del contratto di assicurazione nel caso di mancata disdetta entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza stessa,quanto riportato nelmenzionato articolo deve essere ritenuto del tutto inefficace»; i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati; a prescindere dalla questione della disciplina applicabile ai contratti stipulati dalle società in house (se quella di diritto pubblico, per “derivazione” dalla natura pubblica delle amministrazioni che partecipano alla società, o se quella di diritto privato, correlata alla natura di ente societario, seppur temperata dell'applicazione delle specifiche norme relative alla società in house), i due motivi vanno rigettati sulla base del principio secondo cui,«in materia di contratti della P.A., la stipulazione in forma scritta è necessaria a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di una rinnovazione tacita "per facta concludentia".Quando, tuttavia, la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio della disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della P.A., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità di disdire o no, nel termine pattuito, il contratto medesimo» (Cass. n. 9933/2005; conformi: 17646/2002, Cass. n. 13039/1999, Cass. n. 19410/2016; cfr., da ultimo, Cass. n. 9759/2023, con riferimento ai contratti di locazione stipulati dalla P.A); Sulla base di tale principio -cui il Collegiointende dare continuità- deve dunque ritenersiche il rinnovo tacito che sia espressamente previsto, per una durata predeterminata,da un contratto scritto per il caso di mancata disdetta entro un termine prestabilito è sempre possibile anche per contratti in cui sia parte una P.A., non risultando frustrata la necessità della forma scritta e quella -ad essa connessa- di consentire il controllo sugli impegni di spesa pubblica; in altri termini, ad essere vietato è il ripristino per facta concludentia di un contratto cessato, ma non anche la prosecuzione (per mancata disdetta) di un contratto scritto prevedente il tacito rinnovoper una durata predeterminata; il che è quanto è avvenuto nel caso di specie; al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta ilricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ORDINANZA sul ricorso 9739-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – RSA-Sun [OSCURATO:PERSONA] Rappresentanza Generale per l’Italia -intimata - avverso la sentenza n. 2626/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la RSA-[OSCURATO:PERSONA]. Rappresentanza Generale per l'Italia convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al pagamento della somma di 25.682,00 euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale ammontare dei premi di tre contratti assicurativi di durata annuale che assumeva essersi automaticamente rinnovati, alla prima scadenza del 31 dicembre 2009, per mancanza di tempestiva disdetta; la convenuta resistette alla domanda, opponendo il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle società pubbliche in house sancito dall'art. 57, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; con sentenza n. 24/2015, il Tribunale di Vicenza accolse la domanda di RSA-Sun e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dell'importo suindicato, oltre interessi e spese di lite; ETRA interpose appello, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), pt. 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e lamentando, nel merito, l'erroneo rigetto delle proprie tesi difensive; con sentenza n. 2626/2018, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado; per la cassazione di tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, depositando controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 23283/22 del 6.6.2022, questa Sezioneha rimesso il ricorso alle Se zioni Unite in relazione alla questione di giurisdizione dedotta col secondo motivo; con ordinanza n. 5972/2023 del 10.1.2023, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e hanno rimesso alla Sezione semplice per l’esame dei restanti motivi del ricorso(ossia il primo e il terzo); la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: in punto di legittimazione passiva della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che, per quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 5972/2023, si è verificata -in corso di causa- una successione a titolo particolare nel diritto controverso; con la conseguenzache il ricorso doveva essere notificato (come avvenuto) alla cedente RSA-Sun e poteva, inoltre, essere notificato alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA] (che è stata raggiunta anche direttamente dalla notifica e che, comunque, si è costituita in giudizio, in tal modo sanando qualsiasi eventuale nullità della notifica): va dunque affermata la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] (oltre che della RSA-Sun) e la rituale instaurazione del giudizio di legittimità anche nei suoi confronti; col primo motivo , la ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione dell'art 113, comma 5, lett.c) del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 3, commi 26 e 28, del d.lgs. n.163/ 2006, nonché dell'art. 16, comma 7 , del d.lgs. n. 175/2018 - Etra è società in house providing - P iena applicabilità del regime pubblicistico in materia di contratti»; la ricorrente deduce di essere società in house providing (ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000 vigente all’epoca della sua costituzione e, attualmente, dell’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016) e che tale natura «vanifica il dato formale della sua distinta personalità giuridica e giustifica in toto l'assimilazione della stessa società alle articolazioni organiche degli enti pubblici che alsuo capitale partecipano in forma totalitaria»; aggiunge che, in quanto società interamente pubblica in house, è soggetta «al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006, ora d.lgs. n. 50/2016) e a tutta la rigorosa disciplina pubblicistica sui contratti di spesa», da ciò derivando che, «contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Venezia, […] il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. sia una società per azioni non significa assolutamente (e in nessun modo) che la stessa operi sul mercato “come un ordinario soggetto economico”»; col terzo motivo , la ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione dell’art.57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 – Divieto di rinnovo tacito delle polizze assicurative –Nullità»; la ETRA assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, «il divieto di rinnovotacito sancito, con l a nullità , d a l comma 7 dell'art 57 d.lgs. n . 163 / 2006 vale per tutti i tipi di contratti pubblici » e che, «alla scadenza contrattuale del 31/12/2009 non si è verificato alcun rinnovo tacito delle tre polizze sottoscritte il 31/12/2008»; afferma, infatti, che«tali contratti sono nulli poiché il divieto del rinnovo tacito ha natura imperativa» ed «èoperante inderogabilmente per la generalità dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, lavori , forniture »; più specificamente, afferma che, «sebbene l’art.2.15 (rubricato “ proroga dell'assicurazione ”) di ciascuna delle tre polizze di RC ambientale preveda espressamente il tacitorinnovo del contratto di assicurazione nel caso di mancata disdetta entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza stessa,quanto riportato nelmenzionato articolo deve essere ritenuto del tutto inefficace»; i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati; a prescindere dalla questione della disciplina applicabile ai contratti stipulati dalle società in house (se quella di diritto pubblico, per “derivazione” dalla natura pubblica delle amministrazioni che partecipano alla società, o se quella di diritto privato, correlata alla natura di ente societario, seppur temperata dell'applicazione delle specifiche norme relative alla società in house), i due motivi vanno rigettati sulla base del principio secondo cui,«in materia di contratti della P.A., la stipulazione in forma scritta è necessaria a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di una rinnovazione tacita "per facta concludentia".Quando, tuttavia, la rinnovazione dell'originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso invio della disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessità della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della P.A., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità di disdire o no, nel termine pattuito, il contratto medesimo» (Cass. n. 9933/2005; conformi: 17646/2002, Cass. n. 13039/1999, Cass. n. 19410/2016; cfr., da ultimo, Cass. n. 9759/2023, con riferimento ai contratti di locazione stipulati dalla P.A); Sulla base di tale principio -cui il Collegiointende dare continuità- deve dunque ritenersiche il rinnovo tacito che sia espressamente previsto, per una durata predeterminata,da un contratto scritto per il caso di mancata disdetta entro un termine prestabilito è sempre possibile anche per contratti in cui sia parte una P.A., non risultando frustrata la necessità della forma scritta e quella -ad essa connessa- di consentire il controllo sugli impegni di spesa pubblica; in altri termini, ad essere vietato è il ripristino per facta concludentia di un contratto cessato, ma non anche la prosecuzione (per mancata disdetta) di un contratto scritto prevedente il tacito rinnovoper una durata predeterminata; il che è quanto è avvenuto nel caso di specie; al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta ilricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore import
Sentenza Cassazione n. 26026/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris