Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29834/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA 1 Ka [OSCURATO:PERSONA]'t sul ricorso 2892-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 4032/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava la nullità della sentenza emessa dalla CTP di Roma nel procedimento promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l'annullamento della cartella notificatale dalla [OSCURATO:SOCIETA] relativa a TARSU per l'anno 2010, rimettendo le parti innanzi al Giudice di primo E R E grado.

Il giudice di appello rilevava che non era stata L U E comunicata alla [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi nel giudizio, la data di C N A fissazione dell'udienza svolta innanzi al giudice di primo grado.

C La società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] non si sono costituiti.

La ricorrente deduce la violazione degli artt.23,25,31, 37 e 59 d.lgs.n.546/1992.

Secondo la ricorrente la costituzione in giudizio della AMA effettuata in primo grado prima dell'iscrizione a ruolo della causa effettuata dalla ricorrente in epoca successiva alla costituzione rendeva inesistente l'atto di costituzione, sicché la CTR avrebbe dovuto ritenere irrilevante l'omessa comunicazione dell'udienza innanzi alla CTP, non risultando la Ama costituita validamente.

La causa va rimessa alla sezione quinta, non ricorrendo i presupposti per la decisione ai sensi dell'art.375 c.p.c.

PQM Rinvia la causa alla sezione quinta civile.

Così deciso il 25.5.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA 1 Ka [OSCURATO:PERSONA]'t sul ricorso 2892-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 4032/5/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava la nullità della sentenza emessa dalla CTP di Roma nel procedimento promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l'annullamento della cartella notificatale dalla [OSCURATO:SOCIETA] relativa a TARSU per l'anno 2010, rimettendo le parti innanzi al Giudice di primo E R E grado. Il giudice di appello rilevava che non era stata L U E comunicata alla [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi nel giudizio, la data di C N A fissazione dell'udienza svolta innanzi al giudice di primo grado. C La società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] non si sono costituiti. La ricorrente deduce la violazione degli artt.23,25,31, 37 e 59 d.lgs.n.546/1992. Secondo la ricorrente la costituzione in giudizio della AMA effettuata in primo grado prima dell'iscrizione a ruolo della causa effettuata dalla ricorrente in epoca successiva alla costituzione rendeva inesistente l'atto di costituzione, sicché la CTR avrebbe dovuto ritenere irrilevante l'omessa comunicazione dell'udienza innanzi alla CTP, non risultando la Ama costituita validamente. La causa va rimessa alla sezione quinta, non ricorrendo i presupposti per la decisione ai sensi dell'art.375 c.p.c. PQM Rinvia la causa alla sezione quinta civile. Così deciso il 25.5.202
Sentenza Cassazione n. 29834/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris