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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48982/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata; Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, afferenti alla carenza motivazionale della sentenza impugnata rispettivamente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'aumento della pena per la continuazione interna nonché all'applicazione della pena detentiva laddove sarebbe stata sufficiente la pena pecuniaria, sono generici perché si esauriscono in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Considerato, poi, che tutti i motivi di ricorso sono inediti in quanto non previamente proposti con i motivi di appello e, pertanto, non proponibili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata; Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, afferenti alla carenza motivazionale della sentenza impugnata rispettivamente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'aumento della pena per la continuazione interna nonché all'applicazione della pena detentiva laddove sarebbe stata sufficiente la pena pecuniaria, sono generici perché si esauriscono in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Considerato, poi, che tutti i motivi di ricorso sono inediti in quanto non previamente proposti con i motivi di appello e, pertanto, non proponibili in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 48982/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris