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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03565/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 05/10/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Monza in data 08/11/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il travisamento della prova ed il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto ritenuta sulla sola base delle deposizioni della parte offesa, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica e da riscontri estrinseci avvaloranti l'attendibilità della persona offesa]; osservato che il secondo motivo - con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena - non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e, peraltro, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 05/10/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Monza in data 08/11/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il travisamento della prova ed il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto ritenuta sulla sola base delle deposizioni della parte offesa, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica e da riscontri estrinseci avvaloranti l'attendibilità della persona offesa]; osservato che il secondo motivo - con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena - non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e, peraltro, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/20
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