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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20388/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 13 dicembre 2023, di conferma della condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 385 cod. pen., in relazione all'art. 47-ter, comma 8, ord. pen., e 81, 61 n. 2 e 495 cod. pen. (fatti commessi in Pavia il 9 dicembre 2022); - che l'impugnativa sottoscritta dal difensore dell'imputato consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento in favore dell'imputato ricorrente dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ne ha giustificato il diniego, con motivazione per nulla illogica, valorizzando la mancata specifica indicazione, per un verso, delle ragioni di salute che l'avrebbero spinto ad uscire di casa, per altro verso, dei motivi per i quali egli aveva taciuto agli operanti, che lo avevano fermato, che si era allontanato dal luogo ove stava scontando la detenzione domiciliare (peraltro, concessagli proprio a causa di ragioni di salute), per recarsi in ospedale (vedasi pag. 4, primo capoverso, della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale si censura l'operata graduazione della pena in ordine all'aumento applicato a titolo di continuazione per il reato satellite, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata ha valorizzato l'assenza di elementi di positiva considerazione, anche avuto riguardo al comportamento tenuto dall'imputato in occasione dei fatti); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 13 dicembre 2023, di conferma della condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 385 cod. pen., in relazione all'art. 47-ter, comma 8, ord. pen., e 81, 61 n. 2 e 495 cod. pen. (fatti commessi in Pavia il 9 dicembre 2022); - che l'impugnativa sottoscritta dal difensore dell'imputato consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento in favore dell'imputato ricorrente dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ne ha giustificato il diniego, con motivazione per nulla illogica, valorizzando la mancata specifica indicazione, per un verso, delle ragioni di salute che l'avrebbero spinto ad uscire di casa, per altro verso, dei motivi per i quali egli aveva taciuto agli operanti, che lo avevano fermato, che si era allontanato dal luogo ove stava scontando la detenzione domiciliare (peraltro, concessagli proprio a causa di ragioni di salute), per recarsi in ospedale (vedasi pag. 4, primo capoverso, della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale si censura l'operata graduazione della pena in ordine all'aumento applicato a titolo di continuazione per il reato satellite, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata ha valorizzato l'assenza di elementi di positiva considerazione, anche avuto riguardo al comportamento tenuto dall'imputato in occasione dei fatti); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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