CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 novembre 2024
Cassazione n. 31756/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16771-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLUCA [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE; -intimato - avverso il DECRETO n. 1421 / 20 2 2 del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoil 25/ 5/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 6/11/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione s traordinaria della Società Italiana per Condotte d’[OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di esservi ammessa per l a somma complessiva di €. 48.981,58, oltre accessori, già riconosciuta in collocazione chirografaria, a titolo di compenso dalla stessa maturato per l ’ attività professionale svolta , quale componente del consiglio di sorveglianza della menzionata società: a) nel periodo che va fino al giorno prima del deposito (in data 8/1/2018) del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, pari ad €. 27.980,69, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751bis n. 2 c.c.; b) nel periodo tra il deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo fino al giorno anteriore all’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria (5/8/2019), pari ad €. 21.000,89, con il riconoscimento della prededuzione privilegiata ci cui all’art. 2751bis n. 2 c.c. . 1.2. La procedura opposta ha resistito all’opposizione, sostenendo che la stessa aveva svolto le funzioni di amministratore di fatto della società e che di conseguenza il credito al compenso maturato non era assistito dal privilegio invocato né, in difetto di consecuzione tra il concordato preventivo, mai aperto, e la procedura di amministrazione straordinaria, della sua collocazione in prededuzione. 1.3. Il Tribunale , con il decreto in epigrafe, ha parzialmente accolto l’opposizione, ammettendo l’istante al passivo della procedura conil privilegio previsto dall’art 2751 bis n.2 c.c. ma senza prededuzione.Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 1.4. Il Tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che, in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi in atti eterogenei ed occasionale, riveli caratteri di sistematicità e completezza, ha rilevato che, nel caso in esame, la “parte opposta non ha neppure allegato quali siano state le attività svolte dall’opponente che possano rendere palese un’intromissione costante e pervasiva nelle decisioni della società”, e cioè “quali … siano stati gli atti attraverso cui ha effettuato un effettivo e sistematico svolgimento di funzioni gestorie”, come, ad esempio , “la direzione delle iniziative imprenditorialida avviare o da sospendere, la cura dei rapporti con i fornitori e le banche, la predisposizione dei budget e l’approvazione dei bilanci o l’assunzione di tutte le più importanti decisioni della società … ” , ed ha, quindi, ritenuto che , “ n on essendo stati neppure allegati comportamenti costanti e significativi di esercizio dei poteri caratteristici delle funzioni gestorie, con l’indicazione di atti autonomi e plurimi, chiaramente sintomatici di un ruolo attivo e di un’ingerenza nelle scelte imprenditoriali”, “il credito” azionato doveva essere “ricondotto nell’alveo dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis,n. 2 , c.c. quale membro del C onsiglio di S orveglianza ”. 1.5. Il Tribunale, c on riferimento invece alla invocata collocazione in prededuzione della parte di credito (pari ad €. 21.000,89) maturato in pendenza della procedura di concordato preventivo, ha, invece,rilevato che, come si evince dall’art. 111 , comma 2°,l.fall., sono prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, a condizione, tuttavia, che una tale Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 procedura sia stata aperta, non essendoa tal fine sufficiente la mera presentazione di una domanda di concordato: “nel caso di specie la domanda di concordato ai sensi dell’art.161 comma 6 l.fall. depositata in data 8.1.2018 da parte della [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]è stata dichiarata improcedibile con decreto del 19.07.2018 per rinunciadepositata dalla società in data 17.7.2018 e non è mai stato presentato alcun piano concordatario sicché non può dirsi che siano state espletate da parte della opponente attività strumentali con il concordato preventivo”. 1.6. Il Tribunale, di conseguenza, ha escluso che potesse essere riconosciuta la richiesta prededuzione e , in ragione del parziale accoglimento dell’opposizione e delle questioni sottese al ricorso, ha disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] d ’ [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, con ricorso notificato il 24/6/2022, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione del decreto. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con il quale ha chiesto, per duemotivi, la cassazione del decreto. 1.9. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l ’ unico motivo articolato , la ricorrente principale, lamentando l ’ omesso esame circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all ’ art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnatonella parte in cui il Tribunale ha ammesso l’opponente allo stato passivo , riconoscendo alla stessa, senza una congrua e logica motivazione, il privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., omettendo, t uttavia, di considerare che, come emerge dagli atti processuali, la stessa, Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 quale “protagonistanella gestione e nella conduzione dell’intero [OSCURATO:PERSONA]”, aveva senz ’ altro assunto il ruolo di amministratrice di fatto della società. 2.2. L’opponente, infatti, travalicando i confini delle proprie competenze formali, ha svolto “ l ’ attività di direzione unitaria …, in posizione apicale ed in assoluta autonomia, di tutte le attività del [OSCURATO:PERSONA]”, come, in particolare, risulta dalle comunicazioni, documentate in giudizio, intercorse tra la stessae d i soggetti più o meno apicali delle molteplici società del Gruppo, e, in particolare, del management di Condotte d’Acqua. 2.3. Risulta, dunque, evidente, ha osservato la ricorrente principale, che l’ opponente, sebbene formalmente rivestisse in Condotte soltanto la carica di componente del consiglio di sorveglianza, abbia, in realtà, partecipato a e determinato tutte le scelte aziendali, assumendo, in tal modo, la qualifica di amministratore di fatto della società. 2.4. Il credito vantato dall ’ opponente non poteva , pertanto, godere del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., che è riservato ai solicrediti riguardanti “le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale”e non si estende al credito dell’amministratore di società di capitali al compenso maturato. 2.5. Il motivo è inammissibile.La ricorrente principale , in effetti, ha, in sostanza, censurato la ricognizione asseritamente erronea dei fatti materiali che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, al di là delle emergenze asseritamente contrarie delle stesse, hanno escluso che l’opponente avesse assunto la qualità di amministratore di fatto della società.Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 2.6. Il compito diquesta Corte, tuttavia , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, piuttosto, solo controllare, a fronte di una specifica censura sul punto, se la pronuncia impugnata: - abbia datoeffettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., con una motivazione che non sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014); -abbia completamente omesso l’esame(e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici controversi tra le parti, la cui esistenza risulti per contro dal testo della pronuncia impugnata o (più probabilmente ) dagli atti processuali e che abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove valutati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la fattispecie concreta in termini coerenti con la sussistenza dei fatti storici invocati dalla parte poi ricorrente quale fondamento della domanda o delle eccezioni dalla stessa proposte in giudizio. 2.7. L’omesso esame degli elementi istruttori forniti o invocati non dà luogo, per contro, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo tutte le volte in cui, com’è accaduto nel caso in esame, gli accadimenti storici, rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 stesso),siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). 2.8. Il Tribunale, in effetti, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio, che, in difetto di “un’intromissione costante e pervasiva nelle decisioni della società” e di “ un effettivo e sistematico svolgimento di funzioni gestorie” da parte dell’opponente, la stessa non ha, di conseguenza, assunto il ruolo di amministratoredi fatto della società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. 2.9. Tale apprezzamento, peraltro, non è stato utilmente censurato dalla ricorrente (nell ’ unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) con la precisa esposizione e la tempestiva allegazione, nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., dei fatti storici, principali o secondari, controversi tra le parti, la cui esistenza sia risultata con certezza dagli atti del processo, dei quali, però, il Tribunale, pur a fronte del loro carattere decisivo (nei termini esposti) ai fini della decisione sulla domanda o l’eccezione propost a , ha del tutto omesso, alla luce della fattispecie storica così come ricostruita nella pronuncia impugnata, la percezione. 2.10. Ed un volta che il giudice di merito ha escluso, in fatto (non importa se a torto o a ragione), il compimento costante e sistematico da parte dell’opponente di atti di gestione,così prendendo in esame, pur senza dar conto di tutte le risultanze istruttorie asseritamente acquisite in giudizio, i fatti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta(e cioè la sussistenza , quale fatto impeditivo dell ’ invocato Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 privilegio, degli elementi costitutivi della qualità di amministratore di fatto della società, essendo, appunto, tale solo chi, pur privo di un ’ investitura formale, si sia inserit o nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza: cfr. Cass. n. 1546 del 2022; Cass. n. 21730 del 2020; Cass. n. 4045 del 2016), non si presta, evidentemente, a censure, per l’omesso esame di fatto controverso e decisivo, la decisione che lo stesso Tribunaleha, di conseguenza, assunto, e cioè , in a ccoglimento della domand a propost a da ll ’ opponent e, la sua ammissione al passivo, con il privilegio previsto dall’art. 2751bis n. 2 c.c., per il creditoal compenso maturat o dalla stessa quale componente del consiglio di sorveglianza. 3.1. Con i l primo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione dell’art. 111 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunaleha rigettato la domanda dell’opponente di riconoscimento della natura prededucibile del credito vantato dalla stessa a titolo di compenso per la carica di membro del consiglio di sorveglianza in costanza di concordato preventivo senza, tuttavia, considerare che, l ’ attività resa nell’indicata qualità è stata svolta tanto “in occasione” della procedura concorsuale del concordato preventivo proposto dalla società committente, quanto, ed in ogni caso, “in funzione” della stessa. 3.2. Il credito dell’opponente a l compenso maturato quale componente del consiglio di sorveglianza della societànel periodo tra l ’ 8 /1/2018 ed i l 5 /8/ 2018 , è , infatti, sorto , ha osservato la controricorrente, in costanza d ella procedura Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 concordataria ed in funzion e de l positivo esito della stessa , soprattutto ove si considera che l ’ attività del c onsiglio di sorveglianza è certamente strumentale alle necessità di risanamento e ristrutturazione perseguite e che, dunque, ricorrevano tutti e due i presupposti cui l ’ art. 111, comma 2°, l.fall. alternativamente subordina il riconoscimento della prededuzione. 3.3. Il motivo è infondato.L’art. 111, comma 2°, l.fall. considera, infatti, prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura (Cass. n.20113 del 2016; Cass. n. 25589 del 2015). 3.4. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi, in ogni caso , accertare, con valutazione da compiersi ex ante,tanto la funzionalità delle prestazioni svolte alla conservazione dell’integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa, quanto la formale apertura della procedura di concordato preventivo (Cass. SU n.42093 del 2021) . 3.5. Le prestazioni svolte dal componente del consiglio di sorveglianza, per come previste dall’art. 2409terdeciesc.c., n on sono, invece, programmaticamente funzionali, di per sé, alla conservazione dell’integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa, ma, al più, ove in concreto espletate, alla vigilanza circa la legittimità e la correttezza dell’amministrazione societaria (cfr. in particolare, l’art. 2403, Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 comma 1°, c.c., richiamato dall’art. 2409terdecies, comma 1°, lett. c, c.c.). 3.6. Non a caso, questa Corteha ritenuto che il credito del professionista che abbia assistito la società debitrice prima della sentenza dichiarativa del fallimento, gode della prededuzione cd. “funzionale” prevista dall’art. 111, comma 2°, l.fall. esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano state in concreto coerenti con l’interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale più appropriato alla reale consistenza dell’impresa e alle effettive possibilità di gestione dell’insolvenzae siano, dunque, valutabili, in forza di un giudizio ex ante(e cioè a prescindere dal risultato effettivamente conseguito), come direttamente funzionali alla presentazione della relativa istanza ed alla predisposizione dei documenti a tal fine necessarie, per il loro tramite, in ragione degli effetti protettivi che ne conseguono per legge (cfr. gli artt.44 e 45 e 167 l.fall.), alla conservazione dell’integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa (Cass. SU n.42093 del 2021 ; Cass. n. 17248 del 2024). 3.7. Il credito al compenso maturato in ragione delle prestazioni svolte dal componente del consiglio di sorveglianza nel periodo successivo alla presentazione da parte della società committente della domanda di concordato preventivo, nongode, pertanto, in caso di successiva dichiarazione di fallimento (o di ammissione della stessa all ’ amministrazione straordinaria), della collocazione in prededuzione prevista dall’art. 111, comma 2°, l.fall., tanto più nel caso, come quello in esame, in cui la procedura d’ammissione al concordato preventivo sia stata definita con un decreto d’inammissibilità, non essendo a tal fine sufficiente la semplice presentazione di una domanda di concordato ma richiedendosi quanto meno l ’ effettiva apertura Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 della procedura con la pronuncia del decreto previsto dall’art.163 l.fall.(Cass. SU n. 42093 del 2021; Cass. n. 639 del 2021 ). 3.8. Del resto, come questa Corte ha recentemente ribadito, (perfino) il credito del professionista incaricato dal debitoreper l’accesso alla procedura non può essere considerato prededucibile nel successivo e consecutivo fallimento ove (come, appunto, nel caso in esame) non vi sia stata l’ammissione alla procedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettivi della procedura alternativa al fallimento che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità (Cass. n. 17962 del 2 024, pronunciata in una fattispecie in tema di rinuncia alla domanda di concordato seguita dalla dichiarazione di fallimento). 3.9. Bene ha fatto, dunque, il Tribunalea ritenere che, in difetto di apertura della procedura concorsuale e di “funzionalità” delle prestazioni svolte rispetto alla stessa (in termini, come detto, di conservazione dei valori aziendali della società debitrice), il compenso conseguentemente maturato dall’opponente nei confronti di quest’ultima, non aveva natura prededucibile. 3.10. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la domanda ha trovato integrale accoglimento con riguardo alla natura privilegiata dell’intero credito, mentre il mancato riconoscimento della prededuzione ha riguardato una limitata parte del credito, inferiore al 50%.Ric. 2022n. 16771, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 3.11. Il motivo è infondato. In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, va ravvisata tutte le volte in cui l’unica domanda, articolata in più capi, sia stata, come nel caso in esame,solo parzialmente accolta. 4. Il ricorso principale, al pari del ricorso incidentale, devono essere, quindi, rigettati. 5. La reciproca soccombenza induce la Corte all’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. 6. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto della ricorrente principale, quanto della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa