CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 29591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso, in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31/01/2022- dep. 1°/03/2022 il TRIBUNALE di CATANIA-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame contro l'ordinanza con la quale l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del TRIBUNALE di CATANIA aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Dario per l'imputazione di concorso in estorsione pluriaggravata ai danni di PUGLISI Francesco, titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., azienda di movimento terra, proprietaria di un rifornimento con annesso bar-tabacchi, eseguita con minacce riguardanti la famiglia e l'azienda della persona offesa, volte a far versare la somma di 100.000 euro, rispetto alla quale la vittima consegnava un acconto di 5.000 euro, con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del clan capeggiato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] Cristian, reato commesso fino al 7/01/2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) e lett. d) cod. proc. pen. per violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione, quanto alla omessa trasmissione da parte del P.M. dei decreti attuativi delle intercettazioni effettuate, dalle quali è stato desunto I quadro gravemente indiziario. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha trasmesso conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. 3. È manifestamente infondato il primo motivo, che contesta in vario modo la sussistenza del grave quadro indiziario. Va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per via della mancata allegazione dei decreti di intercettazione: il Collegio del riesame ha osservato, in coerenza col condiviso e consolidato orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 4" sentenza 21/03/2017 n. 18802 rv. 269944), che la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, non inviati in precedenza al GIP, non ha provocato la perdita di efficacia della misura, ma semmai la non utilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti fossero stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge, o in violazione delle disposizioni previste dagli art. 267 e 268 co. 1 e 3 cod. proc. pen., sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità. Va aggiunto (cf. Sez. 1^ sentenza 6/02/2018 n. 29036 rv. 273296) che la perdita di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 309 co. 10 cod. proc. pen. consegue soltanto al mancato invio al TRIBUNALE di tutti gli atti trasmessi al GIP al momento della richiesta della misura, ma non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al GIP: nella vicenda in esame i decreti autorizzativi delle intercettazioni non erano stati prodotti al GIP, né risulta che siano stati adottati fuori dai casi consentiti dalla legge, mentre il P.M. li ha comunque depositati nel corso dell'udienza camerale; in tal modo ha posto la difesa nella condizione di verificarne la legittimità, senza che la stessa difesa osservasse alcunché circa irregolarità a essi attinenti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma il 14/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]