CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 28767/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 20 febbraio 2025, il Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.400 di multa, per il reato di cui agli art.110 cod.pen e 73 co. 1, D.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen.. Il ricorrente lamenta che, pur con accordo delle parti sulla pena da applicare, il giudice avrebbe dovuto procedere "all'esposizione del'iter cognitivo seguito, alla luce dello stato soggettivo nonché delle circostanze oggettive emerse nel corso del giudizio in relazione al fatto nella sua totalità al fine di escludere l'accesso alle nuove pene sostitutive". 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata, e senza formalità, perché proposto per un motivo non consentito dalla legge (zirl. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). La censura dedotta, infatti, non prospetta alcuna illegalità della pena, ma si limita a denunciare la violazione di una norma che non è applicabile in caso di patteggiamento. Come affermato da Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 - 01; Se Z. 2 n. 50010 del 10/10/2023 Rv. 285690 - 01, il disposto dell'art. 545-bis, commi 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità th4Ala sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma e, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario. Va, infatti, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 444 comma 1, cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, in data antecedente, dunque, l'udienza nel corso della quale le parti hanno raggiunto l'accordo sull'applicazione della pena, le parti possono includere nel patto processuale anche l'applicazione di una pena sostitutiva. E solo in questo caso al giudice del patteggiamento è consentita l'applicazione della pena sostitutiva. Il giudice del patteggiamento può, dunque, disporre la sostituzione delle pene detentive brevi contenute entro il limite dei quattro anni di reclusione (si veli', l'art. 20-bis, cod. pen.) solo nel caso in cui tale sostituzione costituisca oggetto dell'accordo processuale, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l'accoglimento ed il rigetto della richiesta. Non avendo le parti concordato l'applicazione della pena sostitutiva e non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 545 bis cod.proc.pen. al patteggiamento, il ricorso risulta promosso al di fuori dei limiti di cui all'art. 448 comma 1 bis cod.proc.pen. e non sussistendo profili di illegalità della pena, va dichiarato inammissibile. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri, prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno