CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 34871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 031XPZ5 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano in data 12 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] p o,3 e Estensore Il Presidente