CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle entrate-Riscossione, in persona d el direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa di garanzia collettiva fidi a r.l., in persona del curatore -intimato- per la cassazione deldecreto del T ribunale di Messina , depositato in data27 febbraio 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 6 dicembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dagli atti e dal decreto impugnato, per i profili ancora d’interesse, che la società cooperativa di garanzia collettiva fidi Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] fideiussoria- Inadempimento del garante- Iscrizione a ruolo- Questioni di validità della garanzia- Contraddittorio con l’Agenzia.RG n. 10745/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] rilasciò in favore dell’Agenzia delle entrate polizze fideiussorie a garanzia dei crediti tributari vantati nei confronti di alcuni soci, e definiti con accertamento per adesione che prevedeva versamenti rateali; al cospetto dell’inadempimento dei soci, l’Agenzia, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 218/97 (così si legge nel decreto impugnato),escusse le polizze, ne iscrisse gli importi a ruolo ed emise e notificò alla garante corrispondenti cartelle di pagamento. A seguito del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], l’agente della riscossione chiese l’ammissione al passivo della complessiva somma iscritta a ruolo, senza successo. Il tribunale fallimentare ha rigettato il reclamo successivamente proposto. Anzitutto ha escluso che si dovesse chiamare in causa l’Agenzia delle entrate, posto che l’opposizione riguardava non già il ruolo, ma l’operatività dellepolizze fideiussorie. Ha poi affermato la nullità delle garanzi e , perché prestat e da società iscritta non nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del t.u.b., bensì soltanto in quello generale contemplato dal comma 4 dell’art. 155del medesimo testo unico. Contro questo decreto propone ricorso l’Agenzia delle entrate- Riscossione per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica. Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso , col quale si denuncia la violazione degli artt. 101, 102 e 106 c.p.c., 98e 99 l.fall. e 39 del d.lgs. n. 112/99, perché la contestazione della validità delle polizze fideiussorie si traduceva nella validità dei ruoli azionati, non riferibile all’agente della riscossione, è inammissibile. Indubbiamente il credito reclamato dall'agente della riscossione ha fonte nelle polizze fideiussorie e, quindi, non ha natura tributaria, ma privatistica, e ciò a prescindere dalla natura dell'obbligazione garantita (indubbiamente tributaria) e da quella, satisfattoria, dell'obbligazione del garante (Cass. n. 6833/21).RG n. 10745/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 218/97, nel testo richiamato e applicato, consente l'iscrizione a ruolo diretta anche nei confronti del garante, in caso di inadempimento del contribuente; ma il titolo della responsabilità del garante resta pur sempre civilistico (analoghe conclusioni valgono, del resto, anche con riguardo al testo precedente e quello successivo della norma: cfr., al riguardo, ancora Cass. n. 6833/21, cit.). Ne consegue che la controversia tra la società assicuratrice che abbia rilasciato al contribuente la polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte in seno ad accertamento con adesione e l'amministrazione finanziaria che intenda escutere la garanzia, allegando l'inadempimento del contribuente, è in generale devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e, in particolare, alla cognizione del giudice fallimentare, in caso di fallimento della garante. 3.-Va comunque esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l'ente creditore, ossia con l’Agenzia delle entrate, qualora l’agente per la riscossione, a norma dell’art. 33 del d.lgs. n. 112/99,proponga domanda d’insinuazione del credito nello stato passivo della garante debitrice. 3.1.-Non assume difatti alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore: la chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112/99, va ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è conseguentemente rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, la valutazione del quale non è sindacabile in sede d'impugnazione (Cass. n. 13929/19; n. 24589/19; n. 29798/19, espressioni di un orientamento ormai consolidato, che ha superato RG n. 10745/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore quello di segno contrario evocato in ricorso).Ed è questa la ragione per cui il motivo è inammissibile. 4.- Il secondo motivo , col quale si lamenta la violazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1175, 1337, 1366, e 1418 c.c., 10 della l. n. 212/00 e 30 della l. n. 317/91, 106, 107 e 155 del d.lgs. n. 385/93, 13 del d.l. n. 269/03, conv. con l. n. 326/03, 10, comma 9, del d.lgs. n. 141/10, 2 e 3-bis del d.lgs. n. 462/97 e 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/97, là dove il Tribunale di Messina ha escluso la validità delle polizze fideiussorie rilasciate da un confidi iscritto nell’elenco contemplato dall’art. 106 del d.lgs. n. 385/93 e non in quello speciale previsti dall’art. 107 del medesimo d.lgs., è, invece, fondato. Duplice è la classificazione dei «confidi»: quelli (di primo livello o «minori») iscritti nella sezione dell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.u.b., destinati a transitare nell’elenco di cui all’art. 112 (tenuto dall’Organismo di cui all’art. 112 bis) T.u.b., svolgono «esclusivamente» l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi strumentali e connessi a favore delle imprese consorziate o socie, attività che consiste nella «prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario» (art. 13, commi 1 e 2, d.l. n. 269 del 2003). I confidi «maggiori», invece, sono: tenuti a iscriversi nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 (previgente art. 107) T.u.b.; strutturati secondo soglie finanziarie e patrimoniali più elevate; assoggettati ad un più penetrante regime di vigilanza (informativa, ispettiva e regolamentare della Banca d’Italia); «esercitano in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi» e «in via residuale… le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco» (art. 13, comma 32, cit.); possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria in via non prevalente rispetto all’attività di garanzia RG n. 10745/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore collettiva dei fidi (in tal senso sono i «Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie» resi dalla Banca d’Italia il 7 ottobre 2011). 4.1.- Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 8472/22) hanno stabilito che, in tema di attività di prestazione di garanzie a opera di soggetti vigilati, la fideiussione prestata da un cd. confidi minore, iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, T.u.b. (nel testo vigente ratione temporis), nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in quanto il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né è preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale. 5.-Il motivo va quindi accolto, con la conseguente cassazione, per il profilo corrispondente, del decreto impugnato. Segue il rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Messina in diversa composizione. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Messina in diversa composizione. Così deciso in Roma, il6 dicembre 2023.