CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 6 ottobre 2021, che affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla valutazione delle prove, è inammissibile, limitandosi a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque volti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo, con il quale l'imputato si duole dell'errata applicazione della legge penale relativamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non quello di insolvenza fraudolenta la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore ad erogazione automatica e, approfittando della contingente situazione di assenza di controllo, si allontani prontamente senza corrispondere il relativo prezzo, in quanto in tal modo si realizza uno spossessamento invito domino (ex multis, Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, Menciotti, Rv. 278148); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'a rt. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de