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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 22901/2026

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ria il 03/04/1977;3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 27/05/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] civili (non ricorrenti):WWF Italia [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità deiricorso;sentite le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eLEGAMBIENTE [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare i ricorsi, con condanna deiricorrenti al pagamento delle ulteriori spese processuali;sentite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per gliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e Avv.l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 27/05/2021 (depositata il 12/01/2026) la Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull'appello degli imputati, in parzialeriforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]:- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di ricettazione (lororispettivamente ascritti ai capi C e D), rideterminando per entrambi in anni 2 direclusione la pena loro inflitta per i reati, unificati dal vincolo della continuazione,di cui all'art. 416 comma 2 cod. pen. (capo A) e 544ter cod. pen. (capo E),concedendo loro la sospensione condizionale della pena;- ha ridotto per [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1, mesi 8 di reclusione la penaa lui inflitta per i medesimi reati di cui ai capi A) ed E), concedendogli lasospensione condizionale della pena;- ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena dianni 4 di reclusione ed € 6.000 di multa per i reati, unificati dalla continuazione,di cui agli artt. 416 comma 1 cod. pen. (capo A), 648 cod. pen. (capo B), 544tercod. pen. (capo E);- ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 4di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 416, comma2, cod. pen. (capo A) e 544ter cod. pen. (capo E);- ha confermato le statuizioni in favore della parti civili WWF ITALIA,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo le sentenze (sostanzialmente conformi) sentenze di merito, gliodierni imputati (unitamente ad altri separatamente giudicati) avrebbero fattoparte – [OSCURATO:PERSONA], col ruolo di promotore e organizzatore, e PasqualeRepaci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come partecipi – di un’associazione perdelinquere operante a [OSCURATO:PERSONA] dedita alla commissione di reati aventi adoggetto l'illecita cattura, la ricettazione e il commercio su territorio nazionale edestero di avifauna protetta dalla Convenzione di Berna (ratificata dall'Italia conlegge n. 503 del 1981).

Nell'ambito di tale attività l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbeacquistato o ricevuto uccelli appartenenti a specie protette provento di furto aidanni dello Stato, mentre tutti gli imputati si sarebbero resi responsabili dimaltrattamento dell'avifauna entrata in loro possesso e destinata allacommercializzazione.2.

Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3.

I ricorsi presentati (con un unico atto di impugnazione) nell'interessedegli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono affidati atre motivi.3.1.

Con il primo motivo si denuncia mancanza di motivazione dellasentenza impugnata.

Secondo il difensore, la Corte di appello, facendo unindebito ricorso alla cd motivazione per relationem, ha di fatto omesso dimotivare sui molteplici argomenti contenuti negli atti di appello con i quali ladifesa aveva contestato la sussistenza dei reati.

In particolare, quanto al reatoassociativo, i Giudici di merito avevano omesso di considerare che i fatti emersidall'istruttoria integravano unicamente una serie di reati in continuazionecommessi, in concorso tra loro, dagli imputati e che i rapporti e i legami traquesti ultimi non originavano da un vincolo associativo ma unicamente dairapporti di parentela tra gli stessi esistenti.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] sievidenzia inoltre che allo stesso è stato attribuito il ruolo di promotoreunicamente in forza del contenuto di conversazioni intercettate che solo statemal interpretate dai giudici, attribuendo a quello che è un mero termine di usocomune e familiare in [OSCURATO:PERSONA] (“MPARI”) il significato di riconoscimento di unruolo apicale.

Del pari si contesta che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio èstata ritenuta sulla base di un solo episodio (per il quale l'imputato è statoseparatamente giudicato) inidoneo a dimostrare lo stabile vincolo associativo.3.2.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 648 e 544tercod. pen.

Per il [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia che la ricettazione è stata ritenuta in difettodi prova dell'acquisto della fauna selvatica, non potendo infatti escludersi che siastato lui stesso a catturare gli uccelli poi caduti in sequestro (con la conseguenzache il fatto dovrebbe essere riqualificato nel reato di furto).3.3.

Con il terzo motivo si eccepisce l'estinzione per prescrizione di tutti ireati contestati in quanto commessi nel 2016.4.

Il ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi.4.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 157 ss cod. pen.Secondo il difensore la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare laprescrizione di tutti i reati maturata in data antecedente al deposito dellamotivazione della sentenza di appello.4.2.

Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione della sentenzadi appello, la quale, limitandosi a rinviare alla sentenza di primo grado, avrebbedi fatto omesso ogni confronto con gli argomenti contenuti nell'atto di gravame.4.3.

Con il terzo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in relazionealla sussistenza del reato associativo, avendo la Corte territoriale omesso diindividuare il programma associativo e il ruolo ricoperto in seno al sodalizio daisingoli imputati ed in particolare dal [OSCURATO:PERSONA].4.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cuiall'art. 544ter cod. pen. (capo E).

La difesa deduce che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mairicevuto né acquistato fauna selvatica, sicché non potrebbe rispondere delmaltrattamento della stessa.

Si torna poi a contestare il reato associativo e lapartecipazione dell'imputato, rilevando che dal processo è emersa unicamente lacommissione di una serie determinata di illeciti da parte di soggetti appartenential medesimo gruppo familiare, sicché non sussistono i presupposti del reato dicui all'art. 416 cod. pen.4.5.

Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione aldiniego della attenuanti generiche.4.6.

Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine allaquantificazione della pena.

Il difensore evidenzia che è stata applicata una penaeccessiva e sproporzionata e che i Giudici di merito non hanno motivato in ordinealle ragioni della quantificazione della stessa.5.

Il 13/04/2026 il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e LegambienteCalabria (quest'ultima già ammessa al patrocinio a spese dello Stato) hadepositato articolata memoria con conclusioni scritte con la quale ha richiesto ilrigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati al pagamento delle ulteriori speseprocessuali (come da nota spese allegata).6.

Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza dei difensori degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGagliostro sono inammissibili per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto, da un lato,meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite dal giudice dimerito, e, dall'altro, non contenente specifica critica delle argomentazioni e delleragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata.La difesa lamenta che la sentenza di appello si sarebbe limitata ad unrichiamo di quella di primo grado senza affrontare le deduzioni articolate dagliappellanti nei motivi di gravame.

Trattasi di censura destituita di fondamento.Questa Corte ha infatti affermato che in tema di integrazione delle motivazionitra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello puòmotivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fattoo di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppureprospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualorasiano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nelgiudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che silimiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assuntimeramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (ex plurimisSez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 – 01).Nel caso in esame, i motivi di appello articolati dagli imputati in ordine allaconfigurabilità del reato associativo e all'inserimento all'interno dello stessodell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (con ruolo apicale) e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (comesemplice partecipe) si risolvevano, a ben vedere, in una mera reiterazione diargomenti già sottoposti al Giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi conmotivazione ampia e giuridicamente corretta.

Già il G.u.p. infatti (vedi pag. 87-98 della sentenza di appello) aveva ampiamente illustrato le ragioni per le qualinel caso in esame non era sostenibile quanto prospettato dai difensori, vale adire che si era in presenza solo di una serie limitata di reati in continuazioneposti in essere in concorso da soggetti legati unicamente da vincoli familiari;sono stati infatti valorizzati plurimi elementi dimostrativi dell'esistenza di unostabile vincolo associativo e di un programma criminoso aperto e non circoscrittoalla commissione di un numero di illeciti già determinati, quali: la consumazionedi numerosi reati della stessa indole da parte degli stessi soggetti (tutti in strettocontatto tra loro), secondo modalità operative ricorrenti ed in un lasso di tempoconsiderevole; l'esistenza di basi logistiche comuni e di una seppur rudimentaleripartizione di ruoli; i numerosi riferimenti di alcuni imputati al fatto di esserestabilmente retribuiti per l'attività illecita; l'esistenza di elementi indiziariindicativi di una attività criminale protrattasi dal 2013 sino, di fatto, allaperquisizione del gennaio 2017.

Conseguentemente la Corte di appello, nel farsicomunque carico dei motivi di gravame relativi al reato associativo (cosa checomunque ha fatto alle pag. 115-117), legittimamente poteva richiamare l'ampiae dettagliata motivazione del primo giudice; motivazione peraltro del tuttoconforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo iquali in tema di associazione per delinquere: a) è consentito al giudice, purnell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la provadell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nelprogramma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso diessi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 – 02); b) la costituzione del sodaliziocriminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso è imperniato per lo più intornoa componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali oconiugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso(Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426 – 01; Sez. 3, n. 48568 del25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01).Con riferimento al riconoscimento a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo dipromotore/organizzatore del sodalizio, il motivo di ricorso è altresì aspecifico, inquanto si concentra unicamente sulla questione della interpretazione (che siassume errata) del valore e del significato attribuito dai Giudici di meritoall'appellativo utilizzato dai sodali nel rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsiminimamente con i molteplici ulteriori elementi posti a fondamento delladecisione emersi soprattutto dalle intercettazioni, quali ad esempio: il fatto chel'imputato impartisse precisi ordini e direttive agli altri anche in ordine allemodalità di consumazione dei reati fine; la circostanza che fosse lui ad avere ladisponibilità e la gestione del cd “ufficio” utilizzato come base operativa delgruppo; il fatto che in diverse occasioni alcuni coimputati affermano di essereretribuiti proprio dal [OSCURATO:PERSONA] per l'attività illecita svolta.Analogamente è a dirsi per l'imputato [OSCURATO:PERSONA].

La difesa del ricorrente, infatti,afferma che l'appartenenza dell'imputato al sodalizio è stata desunta unicamentedalla commissione di uno dei cd reati fine, con ciò travisando però il contenutodelle sentenze e non confrontandosi affatto con le stesse.

La sentenza di appelloinfatti riporta (pag. 53-64) ampi stralci della motivazione della sentenza di primogrado, nella quale il G.u.p. ha dettagliatamente descritto i plurimi elementi e datidi fatto sulla base dei quali ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] intraneo al sodalizio, argomentiche i Giudici di appello hanno ripreso e ritenuto condivisibili (pag. 123).2.

Il secondo motivo, avente ad oggetto l'affermazione di responsabilitàdegli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648 e 544ter cod. pen.,è inammissibile in quanto del tutto generico, versato in fatto, nonché meramentereiterativo di motivi di gravame, già correttamente esaminati e disattesi daiGiudici di merito.Per quanto riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA] – che peraltro, contrariamente aquanto sembra ritenere la difesa, è stato assolto dal reato di ricettazione a luiascritto al capo D – non risultano neppure prospettate specifiche critiche ocensure alla sentenza per quanto riguarda il delitto di maltrattamento di animalia lui contestato al capo E.Quanto al [OSCURATO:PERSONA] nessuna specifica contestazione è stata articolata inrelazione al capo E, mentre per quanto concerne la ricettazione ci si limita areiterare l'argomento secondo il quale lo stesso avrebbe dovuto essere chiamatoa rispondere del solo delitto presupposto (vale a dire di furto della fauna protettacommesso in danno dello Stato).

Anche in questo caso, il motivo difetta diqualunque confronto con la sentenza impugnata (pag. 125) e con l'informativa diPG del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (i cui esiti sono riassunti alle pag. 26-30).

Da tali atti diindagine è infatti chiaramente emerso che nella conversazione intercettata il20/12/2016 l'imputato [OSCURATO:PERSONA] riferisce al [OSCURATO:PERSONA] di avere a disposizione circa100 cardellini e un 30/35 verdoni che sono stati catturati direttamente da lui edai suoi parenti Siclari e Labate; poco dopo, nel corso di un servizio diosservazione, gli investigatori hanno monitorato la consegna di una cassetta pertrasporto uccelli dai due soggetti al [OSCURATO:PERSONA] il quale subito dopo la consegnaal [OSCURATO:PERSONA], il quale, fermato nell'immediatezza dello scambio, verrà trovato inpossesso di uccelli, per numero e specie esattamente corrispondenti a quelli dellaconversazione intercettata (oggetto del furto già perpetrato dal [OSCURATO:PERSONA]).3.

Il terzo motivo, avente ad oggetto la prescrizione, è inammissibile per leseguenti ragioni.

In primo luogo, occorre premettere che, per pacificagiurisprudenza di questa Corte, ai fini del computo del termine di prescrizione,rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e nonquello, successivo, del deposito della sua motivazione (Sez. 2, n. 2711 del17/12/2025, dep. 2026, Conte, Rv. 289147 – 02).

Da ciò consegue che, nel casoin esame, nel momento in cui è stata data lettura del dispositivo della sentenzadi appello (27/05/2021), nessuno dei delitti contestati (perpetrati sino aldicembre del 2016) era estinto per prescrizione.Occorre altresì rilevate che, secondo la costante e condivisibilegiurisprudenza di questa Corte: 1) è inammissibile il ricorso per cassazioneproposto unicamente per far valere la prescrizione dei reati maturata dopo ladecisione impugnata e privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima (Sez.U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 – 01); 2) l'inammissibilità delricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degliartt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato perprescrizione (ivi inclusa quella maturata in data anteriore alla pronuncia dellasentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppurededotta con i motivi di ricorso, e, a fortiori, quella maturata dopo la sentenza diappello) (cfr Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 –01).

Nel caso in esame, posto che i termini prescrizionali sarebbero (in ipotesi)maturati dopo la sentenza di appello impugnata, da un lato la prescrizione nonpuò costituire oggetto di motivo di ricorso, e, dall'altro, essendo tutti i motiviarticolati dalla difesa inammissibili per le ragioni esposte, l'eventuale estinzionedei reati per tale causa non può neppure essere rilevata ex officio da questaCorte ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.Inammissibile è anche il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].4.

Il primo motivo, avente ad oggetto la prescrizione dei reati, èinammissibile per le stesse ragioni sopra indicate (punto 3 del considerato indiritto) esaminando le analoghe doglianze dedotte dagli altri coimputatiricorrenti, tenuto conto che, per quanto si dirà in seguito, anche il ricorso delCostantino è nel complesso inammissibile.5.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile stante la sua genericità.Richiamate le considerazioni sopra esposte (punto 1 del considerato in diritto),occorre ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale sideduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata perrelationem alla decisione di primo grado, ma che non indichi in maniera specifica– come appunto nel caso in esame - i punti dell'atto di appello non valutati dalladecisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 –01).6.

Il terzo motivo prospetta censure (sub specie di vizio motivazionale eviolazione di legge) in relazione al reato associativo di cui al capo A) che sonosostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte dai coimputati con il primomotivo del loro ricorso.

Il motivo è quindi inammissibile per le stesse ragionisopra esposte esaminando il ricorso degli altri ricorrenti, da intendersi quirichiamate e trascritte.

Occorre solo aggiungere che, con specifico riferimentoalla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale (pag. 124 della sentenza)ha illustrato gli elementi da cui è stato desunto il suo ruolo in seno al sodalizio(peraltro dettagliatamente indicati, con ampi richiami alle eloquentiintercettazioni in atti, alle pag. 67-81 in cui si riportano stralci della sentenza delG.u.p.).

I Giudici di merito (pag. 124) hanno altresì esposto le ragioni per lequali l'esistenza di interessi economici in capo al [OSCURATO:PERSONA] (quale fornitore dellafauna) in contrasto con quelli del [OSCURATO:PERSONA] (quale acquirente) non era di per sésufficiente ad escludere la partecipazione del primo all'associazione capeggiatadal secondo.

Trattasi di motivazione, non illogica e conforme ai principi di dirittopiù volte ribaditi da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani,Rv. 284445 – 02, secondo la quale in tema di associazione per delinquere, ladiversità di scopo personale non è ostativa alla realizzazione del fine comune, inquanto l'associazione criminosa non è esclusa dalla diversità dell'utile che isingoli partecipi si propongono di ricavare o da un contrasto degli interessieconomici di essi, essendo sufficiente che colui che opera come acquirente ocome fornitore sia stabilmente disponibile a svolgere tale ruolo, assumendo, così,una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singoleoperazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita losvolgimento dell'intera attività criminale).

Con la suddetta motivazione la difesadel ricorrente omette di confrontarsi, risultando quindi il motivo aspecifico emeramente reiterativo.7.

Il quarto motivo, per quanto riguarda il reato associativo è del tuttogenerico e si limita a reiterare questioni analoghe a quelle prospettate dagli altriricorrenti.

E' quindi sufficiente richiamare gli argomenti sopra espostiesaminando tali motivi (vedi punto 1 del considerato in diritto).Per quanto riguarda invece il delitto di cui all'art. 544ter cod. pen. il motivodifetta di specificità in quanto si limita ad una mera reiterazione dell'atto diappello, senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata, la quale, allepag. 108 e 126, chiarisce le ragioni del concorso del [OSCURATO:PERSONA] in tale delitto,quanto meno nell'episodio di maltrattamento accertato il 20/12/2016 (descrittoalle pag. 29-30); episodio nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] veniva sorpresoa trasportare in condizioni contrarie al sentimento di pietà centinaia di volatiliche gli erano stati consegnati immediatamente prima (in condizioni identiche)proprio dall'odierno ricorrente.8.

Il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto il diniego della attenuantigeneriche, è inammissibile in quanto contiene esclusivamente censure in puntodi fatto.

Come costantemente ribadito da questa Corte l'applicazione dellacircostanze generiche (così come il loro diniego) costituisce esercizio del poterediscrezionale del giudice di merito, che sfugge al controllo di legittimità, sempreche di esso sia data adeguata motivazione.

Quanto poi a tale oneremotivazionale, si è più volte affermato che, non essendo le attenuanti genericheun diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro riconoscimentopostula l'esistenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione e quindiil mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice conl'assenza di tali elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01).

Si è altresì precisato che al fine diritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto aprendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superatida tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Lasentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenutaai principi di diritto sopra esposti, avendo i giudici evidenziato (pag. 127), da unlato, che mancavano elementi positivi che giustificassero la concessione dellespregiudicatezza mostrata dagli imputati.

Il difensore non si confronta con isopra esposti argomenti, e, a ben vedere, si limita a chiedere la valorizzazione dielementi positivi indicati in maniera generica e la cui sussistenza non è provata(ruolo marginale) o è addirittura smentita dalle evenienze istruttorie (scarsaoffensività delle condotte).9.

Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio,è inammissibile in quanto generico (e comunque manifestamente infondato).Giova ribadire che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, èsufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore allamisura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243-01).

Nel caso in esame è sufficiente evidenziare che la pena base per ilreato associativo (ritenuto il più grave tra quelli in continuazione) è statacomunque quantificata in misura inferiore alla media della pena edittale (da 1 a5 anni), mentre l'aumento per la continuazione è anch'esso contenuto.

Fermorestando dunque che non occorreva una specifica motivazione, va rilevato che iGiudici di appello (pag. 127) - e ancor prima il G.u.p. - hanno comunquevalorizzato nella quantificazione della pena la gravità dei fatti e laspregiudicatezza dimostrata dagli imputati, posto che questi ultimi hanno portatoavanti per anni e con considerevoli profitti illeciti una riprovevole attività disfruttamento di fauna protetta (peraltro illecitamente soppressa o sottoposta ainutili sofferenze e sevizie).

Il motivo di ricorso, che neppure prospetta specificiprofili di contraddittorietà o manifesta illogicità di tale motivazione, risultadunque del tutto generico (come del resto lo era anche quello di appello checonteneva solo vaghi riferimenti al ruolo e alla personalità dell'imputato).10.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno.Gli imputati devono altresì essere condannati al pagamento delle speseprocessuali in favore delle parti civile costituitesi in giudizio che ne hanno fattorichiesta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come dadispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileLegambiente [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t., che liquida incomplessivi euro 2.835/00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t.ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto di pagamento ai sensidegli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore delloStato.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria il 03/04/1977;3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 27/05/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] civili (non ricorrenti):WWF Italia [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità deiricorso;sentite le conclusioni del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eLEGAMBIENTE [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare i ricorsi, con condanna deiricorrenti al pagamento delle ulteriori spese processuali;sentite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per gliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e Avv.l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27/05/2021 (depositata il 12/01/2026) la Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sull'appello degli imputati, in parzialeriforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]:- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di ricettazione (lororispettivamente ascritti ai capi C e D), rideterminando per entrambi in anni 2 direclusione la pena loro inflitta per i reati, unificati dal vincolo della continuazione,di cui all'art. 416 comma 2 cod. pen. (capo A) e 544ter cod. pen. (capo E),concedendo loro la sospensione condizionale della pena;- ha ridotto per [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1, mesi 8 di reclusione la penaa lui inflitta per i medesimi reati di cui ai capi A) ed E), concedendogli lasospensione condizionale della pena;- ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena dianni 4 di reclusione ed € 6.000 di multa per i reati, unificati dalla continuazione,di cui agli artt. 416 comma 1 cod. pen. (capo A), 648 cod. pen. (capo B), 544tercod. pen. (capo E);- ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 4di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 416, comma2, cod. pen. (capo A) e 544ter cod. pen. (capo E);- ha confermato le statuizioni in favore della parti civili WWF ITALIA,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo le sentenze (sostanzialmente conformi) sentenze di merito, gliodierni imputati (unitamente ad altri separatamente giudicati) avrebbero fattoparte – [OSCURATO:PERSONA], col ruolo di promotore e organizzatore, e PasqualeRepaci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come partecipi – di un’associazione perdelinquere operante a [OSCURATO:PERSONA] dedita alla commissione di reati aventi adoggetto l'illecita cattura, la ricettazione e il commercio su territorio nazionale edestero di avifauna protetta dalla Convenzione di Berna (ratificata dall'Italia conlegge n. 503 del 1981). Nell'ambito di tale attività l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbeacquistato o ricevuto uccelli appartenenti a specie protette provento di furto aidanni dello Stato, mentre tutti gli imputati si sarebbero resi responsabili dimaltrattamento dell'avifauna entrata in loro possesso e destinata allacommercializzazione.2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3. I ricorsi presentati (con un unico atto di impugnazione) nell'interessedegli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono affidati atre motivi.3.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza di motivazione dellasentenza impugnata. Secondo il difensore, la Corte di appello, facendo unindebito ricorso alla cd motivazione per relationem, ha di fatto omesso dimotivare sui molteplici argomenti contenuti negli atti di appello con i quali ladifesa aveva contestato la sussistenza dei reati. In particolare, quanto al reatoassociativo, i Giudici di merito avevano omesso di considerare che i fatti emersidall'istruttoria integravano unicamente una serie di reati in continuazionecommessi, in concorso tra loro, dagli imputati e che i rapporti e i legami traquesti ultimi non originavano da un vincolo associativo ma unicamente dairapporti di parentela tra gli stessi esistenti. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] sievidenzia inoltre che allo stesso è stato attribuito il ruolo di promotoreunicamente in forza del contenuto di conversazioni intercettate che solo statemal interpretate dai giudici, attribuendo a quello che è un mero termine di usocomune e familiare in [OSCURATO:PERSONA] (“MPARI”) il significato di riconoscimento di unruolo apicale. Del pari si contesta che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio èstata ritenuta sulla base di un solo episodio (per il quale l'imputato è statoseparatamente giudicato) inidoneo a dimostrare lo stabile vincolo associativo.3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 648 e 544tercod. pen. Per il [OSCURATO:PERSONA] si evidenzia che la ricettazione è stata ritenuta in difettodi prova dell'acquisto della fauna selvatica, non potendo infatti escludersi che siastato lui stesso a catturare gli uccelli poi caduti in sequestro (con la conseguenzache il fatto dovrebbe essere riqualificato nel reato di furto).3.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'estinzione per prescrizione di tutti ireati contestati in quanto commessi nel 2016.4. Il ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi.4.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 157 ss cod. pen.Secondo il difensore la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare laprescrizione di tutti i reati maturata in data antecedente al deposito dellamotivazione della sentenza di appello.4.2. Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione della sentenzadi appello, la quale, limitandosi a rinviare alla sentenza di primo grado, avrebbedi fatto omesso ogni confronto con gli argomenti contenuti nell'atto di gravame.4.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in relazionealla sussistenza del reato associativo, avendo la Corte territoriale omesso diindividuare il programma associativo e il ruolo ricoperto in seno al sodalizio daisingoli imputati ed in particolare dal [OSCURATO:PERSONA].4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cuiall'art. 544ter cod. pen. (capo E). La difesa deduce che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mairicevuto né acquistato fauna selvatica, sicché non potrebbe rispondere delmaltrattamento della stessa. Si torna poi a contestare il reato associativo e lapartecipazione dell'imputato, rilevando che dal processo è emersa unicamente lacommissione di una serie determinata di illeciti da parte di soggetti appartenential medesimo gruppo familiare, sicché non sussistono i presupposti del reato dicui all'art. 416 cod. pen.4.5. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione aldiniego della attenuanti generiche.4.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine allaquantificazione della pena. Il difensore evidenzia che è stata applicata una penaeccessiva e sproporzionata e che i Giudici di merito non hanno motivato in ordinealle ragioni della quantificazione della stessa.5. Il 13/04/2026 il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e LegambienteCalabria (quest'ultima già ammessa al patrocinio a spese dello Stato) hadepositato articolata memoria con conclusioni scritte con la quale ha richiesto ilrigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati al pagamento delle ulteriori speseprocessuali (come da nota spese allegata).6. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza dei difensori degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGagliostro sono inammissibili per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto, da un lato,meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite dal giudice dimerito, e, dall'altro, non contenente specifica critica delle argomentazioni e delleragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata.La difesa lamenta che la sentenza di appello si sarebbe limitata ad unrichiamo di quella di primo grado senza affrontare le deduzioni articolate dagliappellanti nei motivi di gravame. Trattasi di censura destituita di fondamento.Questa Corte ha infatti affermato che in tema di integrazione delle motivazionitra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello puòmotivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fattoo di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppureprospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualorasiano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nelgiudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che silimiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assuntimeramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (ex plurimisSez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 – 01).Nel caso in esame, i motivi di appello articolati dagli imputati in ordine allaconfigurabilità del reato associativo e all'inserimento all'interno dello stessodell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (con ruolo apicale) e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (comesemplice partecipe) si risolvevano, a ben vedere, in una mera reiterazione diargomenti già sottoposti al Giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi conmotivazione ampia e giuridicamente corretta. Già il G.u.p. infatti (vedi pag. 87-98 della sentenza di appello) aveva ampiamente illustrato le ragioni per le qualinel caso in esame non era sostenibile quanto prospettato dai difensori, vale adire che si era in presenza solo di una serie limitata di reati in continuazioneposti in essere in concorso da soggetti legati unicamente da vincoli familiari;sono stati infatti valorizzati plurimi elementi dimostrativi dell'esistenza di unostabile vincolo associativo e di un programma criminoso aperto e non circoscrittoalla commissione di un numero di illeciti già determinati, quali: la consumazionedi numerosi reati della stessa indole da parte degli stessi soggetti (tutti in strettocontatto tra loro), secondo modalità operative ricorrenti ed in un lasso di tempoconsiderevole; l'esistenza di basi logistiche comuni e di una seppur rudimentaleripartizione di ruoli; i numerosi riferimenti di alcuni imputati al fatto di esserestabilmente retribuiti per l'attività illecita; l'esistenza di elementi indiziariindicativi di una attività criminale protrattasi dal 2013 sino, di fatto, allaperquisizione del gennaio 2017. Conseguentemente la Corte di appello, nel farsicomunque carico dei motivi di gravame relativi al reato associativo (cosa checomunque ha fatto alle pag. 115-117), legittimamente poteva richiamare l'ampiae dettagliata motivazione del primo giudice; motivazione peraltro del tuttoconforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, secondo iquali in tema di associazione per delinquere: a) è consentito al giudice, purnell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la provadell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nelprogramma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso diessi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 – 02); b) la costituzione del sodaliziocriminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso è imperniato per lo più intornoa componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali oconiugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso(Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426 – 01; Sez. 3, n. 48568 del25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01).Con riferimento al riconoscimento a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo dipromotore/organizzatore del sodalizio, il motivo di ricorso è altresì aspecifico, inquanto si concentra unicamente sulla questione della interpretazione (che siassume errata) del valore e del significato attribuito dai Giudici di meritoall'appellativo utilizzato dai sodali nel rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsiminimamente con i molteplici ulteriori elementi posti a fondamento delladecisione emersi soprattutto dalle intercettazioni, quali ad esempio: il fatto chel'imputato impartisse precisi ordini e direttive agli altri anche in ordine allemodalità di consumazione dei reati fine; la circostanza che fosse lui ad avere ladisponibilità e la gestione del cd “ufficio” utilizzato come base operativa delgruppo; il fatto che in diverse occasioni alcuni coimputati affermano di essereretribuiti proprio dal [OSCURATO:PERSONA] per l'attività illecita svolta.Analogamente è a dirsi per l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La difesa del ricorrente, infatti,afferma che l'appartenenza dell'imputato al sodalizio è stata desunta unicamentedalla commissione di uno dei cd reati fine, con ciò travisando però il contenutodelle sentenze e non confrontandosi affatto con le stesse. La sentenza di appelloinfatti riporta (pag. 53-64) ampi stralci della motivazione della sentenza di primogrado, nella quale il G.u.p. ha dettagliatamente descritto i plurimi elementi e datidi fatto sulla base dei quali ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] intraneo al sodalizio, argomentiche i Giudici di appello hanno ripreso e ritenuto condivisibili (pag. 123).2. Il secondo motivo, avente ad oggetto l'affermazione di responsabilitàdegli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648 e 544ter cod. pen.,è inammissibile in quanto del tutto generico, versato in fatto, nonché meramentereiterativo di motivi di gravame, già correttamente esaminati e disattesi daiGiudici di merito.Per quanto riguarda l'imputato [OSCURATO:PERSONA] – che peraltro, contrariamente aquanto sembra ritenere la difesa, è stato assolto dal reato di ricettazione a luiascritto al capo D – non risultano neppure prospettate specifiche critiche ocensure alla sentenza per quanto riguarda il delitto di maltrattamento di animalia lui contestato al capo E.Quanto al [OSCURATO:PERSONA] nessuna specifica contestazione è stata articolata inrelazione al capo E, mentre per quanto concerne la ricettazione ci si limita areiterare l'argomento secondo il quale lo stesso avrebbe dovuto essere chiamatoa rispondere del solo delitto presupposto (vale a dire di furto della fauna protettacommesso in danno dello Stato). Anche in questo caso, il motivo difetta diqualunque confronto con la sentenza impugnata (pag. 125) e con l'informativa diPG del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (i cui esiti sono riassunti alle pag. 26-30). Da tali atti diindagine è infatti chiaramente emerso che nella conversazione intercettata il20/12/2016 l'imputato [OSCURATO:PERSONA] riferisce al [OSCURATO:PERSONA] di avere a disposizione circa100 cardellini e un 30/35 verdoni che sono stati catturati direttamente da lui edai suoi parenti Siclari e Labate; poco dopo, nel corso di un servizio diosservazione, gli investigatori hanno monitorato la consegna di una cassetta pertrasporto uccelli dai due soggetti al [OSCURATO:PERSONA] il quale subito dopo la consegnaal [OSCURATO:PERSONA], il quale, fermato nell'immediatezza dello scambio, verrà trovato inpossesso di uccelli, per numero e specie esattamente corrispondenti a quelli dellaconversazione intercettata (oggetto del furto già perpetrato dal [OSCURATO:PERSONA]).3. Il terzo motivo, avente ad oggetto la prescrizione, è inammissibile per leseguenti ragioni. In primo luogo, occorre premettere che, per pacificagiurisprudenza di questa Corte, ai fini del computo del termine di prescrizione,rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e nonquello, successivo, del deposito della sua motivazione (Sez. 2, n. 2711 del17/12/2025, dep. 2026, Conte, Rv. 289147 – 02). Da ciò consegue che, nel casoin esame, nel momento in cui è stata data lettura del dispositivo della sentenzadi appello (27/05/2021), nessuno dei delitti contestati (perpetrati sino aldicembre del 2016) era estinto per prescrizione.Occorre altresì rilevate che, secondo la costante e condivisibilegiurisprudenza di questa Corte: 1) è inammissibile il ricorso per cassazioneproposto unicamente per far valere la prescrizione dei reati maturata dopo ladecisione impugnata e privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima (Sez.U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531 – 01); 2) l'inammissibilità delricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degliartt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato perprescrizione (ivi inclusa quella maturata in data anteriore alla pronuncia dellasentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppurededotta con i motivi di ricorso, e, a fortiori, quella maturata dopo la sentenza diappello) (cfr Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 –01). Nel caso in esame, posto che i termini prescrizionali sarebbero (in ipotesi)maturati dopo la sentenza di appello impugnata, da un lato la prescrizione nonpuò costituire oggetto di motivo di ricorso, e, dall'altro, essendo tutti i motiviarticolati dalla difesa inammissibili per le ragioni esposte, l'eventuale estinzionedei reati per tale causa non può neppure essere rilevata ex officio da questaCorte ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.Inammissibile è anche il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].4. Il primo motivo, avente ad oggetto la prescrizione dei reati, èinammissibile per le stesse ragioni sopra indicate (punto 3 del considerato indiritto) esaminando le analoghe doglianze dedotte dagli altri coimputatiricorrenti, tenuto conto che, per quanto si dirà in seguito, anche il ricorso delCostantino è nel complesso inammissibile.5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile stante la sua genericità.Richiamate le considerazioni sopra esposte (punto 1 del considerato in diritto),occorre ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale sideduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata perrelationem alla decisione di primo grado, ma che non indichi in maniera specifica– come appunto nel caso in esame - i punti dell'atto di appello non valutati dalladecisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 –01).6. Il terzo motivo prospetta censure (sub specie di vizio motivazionale eviolazione di legge) in relazione al reato associativo di cui al capo A) che sonosostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte dai coimputati con il primomotivo del loro ricorso. Il motivo è quindi inammissibile per le stesse ragionisopra esposte esaminando il ricorso degli altri ricorrenti, da intendersi quirichiamate e trascritte. Occorre solo aggiungere che, con specifico riferimentoalla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale (pag. 124 della sentenza)ha illustrato gli elementi da cui è stato desunto il suo ruolo in seno al sodalizio(peraltro dettagliatamente indicati, con ampi richiami alle eloquentiintercettazioni in atti, alle pag. 67-81 in cui si riportano stralci della sentenza delG.u.p.). I Giudici di merito (pag. 124) hanno altresì esposto le ragioni per lequali l'esistenza di interessi economici in capo al [OSCURATO:PERSONA] (quale fornitore dellafauna) in contrasto con quelli del [OSCURATO:PERSONA] (quale acquirente) non era di per sésufficiente ad escludere la partecipazione del primo all'associazione capeggiatadal secondo. Trattasi di motivazione, non illogica e conforme ai principi di dirittopiù volte ribaditi da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani,Rv. 284445 – 02, secondo la quale in tema di associazione per delinquere, ladiversità di scopo personale non è ostativa alla realizzazione del fine comune, inquanto l'associazione criminosa non è esclusa dalla diversità dell'utile che isingoli partecipi si propongono di ricavare o da un contrasto degli interessieconomici di essi, essendo sufficiente che colui che opera come acquirente ocome fornitore sia stabilmente disponibile a svolgere tale ruolo, assumendo, così,una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singoleoperazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita losvolgimento dell'intera attività criminale). Con la suddetta motivazione la difesadel ricorrente omette di confrontarsi, risultando quindi il motivo aspecifico emeramente reiterativo.7. Il quarto motivo, per quanto riguarda il reato associativo è del tuttogenerico e si limita a reiterare questioni analoghe a quelle prospettate dagli altriricorrenti. E' quindi sufficiente richiamare gli argomenti sopra espostiesaminando tali motivi (vedi punto 1 del considerato in diritto).Per quanto riguarda invece il delitto di cui all'art. 544ter cod. pen. il motivodifetta di specificità in quanto si limita ad una mera reiterazione dell'atto diappello, senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata, la quale, allepag. 108 e 126, chiarisce le ragioni del concorso del [OSCURATO:PERSONA] in tale delitto,quanto meno nell'episodio di maltrattamento accertato il 20/12/2016 (descrittoalle pag. 29-30); episodio nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] veniva sorpresoa trasportare in condizioni contrarie al sentimento di pietà centinaia di volatiliche gli erano stati consegnati immediatamente prima (in condizioni identiche)proprio dall'odierno ricorrente.8. Il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto il diniego della attenuantigeneriche, è inammissibile in quanto contiene esclusivamente censure in puntodi fatto. Come costantemente ribadito da questa Corte l'applicazione dellacircostanze generiche (così come il loro diniego) costituisce esercizio del poterediscrezionale del giudice di merito, che sfugge al controllo di legittimità, sempreche di esso sia data adeguata motivazione. Quanto poi a tale oneremotivazionale, si è più volte affermato che, non essendo le attenuanti genericheun diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro riconoscimentopostula l'esistenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione e quindiil mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice conl'assenza di tali elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01). Si è altresì precisato che al fine diritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto aprendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superatida tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Lasentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenutaai principi di diritto sopra esposti, avendo i giudici evidenziato (pag. 127), da unlato, che mancavano elementi positivi che giustificassero la concessione dellespregiudicatezza mostrata dagli imputati. Il difensore non si confronta con isopra esposti argomenti, e, a ben vedere, si limita a chiedere la valorizzazione dielementi positivi indicati in maniera generica e la cui sussistenza non è provata(ruolo marginale) o è addirittura smentita dalle evenienze istruttorie (scarsaoffensività delle condotte).9. Il sesto motivo di ricorso, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio,è inammissibile in quanto generico (e comunque manifestamente infondato).Giova ribadire che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità delgiudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, èsufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore allamisura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243-01). Nel caso in esame è sufficiente evidenziare che la pena base per ilreato associativo (ritenuto il più grave tra quelli in continuazione) è statacomunque quantificata in misura inferiore alla media della pena edittale (da 1 a5 anni), mentre l'aumento per la continuazione è anch'esso contenuto. Fermorestando dunque che non occorreva una specifica motivazione, va rilevato che iGiudici di appello (pag. 127) - e ancor prima il G.u.p. - hanno comunquevalorizzato nella quantificazione della pena la gravità dei fatti e laspregiudicatezza dimostrata dagli imputati, posto che questi ultimi hanno portatoavanti per anni e con considerevoli profitti illeciti una riprovevole attività disfruttamento di fauna protetta (peraltro illecitamente soppressa o sottoposta ainutili sofferenze e sevizie). Il motivo di ricorso, che neppure prospetta specificiprofili di contraddittorietà o manifesta illogicità di tale motivazione, risultadunque del tutto generico (come del resto lo era anche quello di appello checonteneva solo vaghi riferimenti al ruolo e alla personalità dell'imputato).10. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno.Gli imputati devono altresì essere condannati al pagamento delle speseprocessuali in favore delle parti civile costituitesi in giudizio che ne hanno fattorichiesta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come dadispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileLegambiente [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t., che liquida incomplessivi euro 2.835/00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t.ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con separato decreto di pagamento ai sensidegli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore delloStato.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22901/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris