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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35839/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello suddetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati contro il patrimonio per i quali Adelaide SPINELLI è stata giudicata e condannata con le seguenti decisioni: 1) sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 30 gennaio 2019 (irrevocabile il 2 luglio 2019) in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2), cod. pen., commesso in Pescara il 26 febbraio 2014; 2) sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 18 novembre 2016, irrevocabile il 16 gennaio 2019, per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, primo e terzo comma, 625 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi (AQ) il 30 agosto 2014; 3) sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 12 settembre 2016, irrevocabile il 2 luglio 2019, per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen., commesso in Pescara 1'8 gennaio 2014.

Il giudice dell'esecuzione ha valorizzato quali indicatori dell'unico disegno criminoso il "ristretto lasso temporale" nel quale erano stati commessi i reati, l'omogeneità degli stessi (furti), le medesime modalità delle condotte (come risultava dalle sentenze in atti) e la "identità del luogo di consumazione", geograficamente circoscritto ai comuni di Pescara e di [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi (AQ).

2. Il Procuratore generale ricorrente, nel denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, si duole dell'approccio superficiale e travisante del Giudice dell'esecuzione, contestando, in particolare, che i reati in discussione fossero stati commessi in un arco temporale ristretto (essendo essi ricompresi in un periodo di otto mesi) e in ambito "geograficamente circoscritto" (in quanto esteso alle due province di L'Aquila e Pescara).

Inoltre, il ricorrente censura la genericità della motivazione, laddove richiama le "medesime modalità delle condotte delittuose", senza, tuttavia, occuparsi di illustrarle e descriverle.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. La trama argomentativa che sorregge l'ordinanza impugnata presenta non pochi aspetti di inadeguatezza.

In primo luogo, il Giudice dell'esecuzione non spiega in base a quali parametri obiettivi abbia valutato come "ristretto" un periodo di circa otto mesi, che separa il primo (8 gennaio 2014) dall'ultimo degli episodi delittuosi in considerazione (30 agosto 2014), tenuto presente che «il fattore tempo assume un ruolo determinante ai fini della verifica dell'unicità del disegno criminoso, e ciò perché il decorso del tempo quanto più si allunga, tanto più rende probabile la riemersione del conflitto tra gli opposti motivi e, quindi, la necessità di una nuova deliberazione criminosa che infrange di per sé l'identità di quel piano» (Sez. 6, n. 2397 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1992, Moro, Rv. 189289).

In secondo luogo, la motivazione si appalesa, in parte, travisante, laddove parla di "identità del luogo di commissione dei delitti", identità che, per il vero, si rinviene in due episodi (commessi a Pescara), ma non nel terzo (commesso a [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi, provincia di L'Aquila).

Infine, e soprattutto, il giudice a quo valorizza, quale indicatore sintomatico del disegno criminoso unitario, le "medesime modalità" attuative dei reati, senza, tuttavia, illustrarle in concreto (essendo, evidentemente, insufficiente il generico richiamo alle "sentenze in atti") e senza, quindi, lasciar comprendere le ragioni per le quali avrebbero potuto essere significative di una matrice deliberativa omogenea.

La motivazione adottata si presenta, in conclusione, del tutto avulsa dalle risultanze processuali e da un'effettiva e concreta disamina dei titoli giudiziari in comparazione, sicché l'itinerario ricostruttivo seguito, risolvendosi, in quanto privo di riferimenti specifici, in argomentazioni prive di reale efficacia dimostrativa, si appalesa fittizio e, perciò, sostanzialmente apparente.

3. Si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione (Corte cost. 9 luglio 2013, n. 183), perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza, da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello suddetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati contro il patrimonio per i quali Adelaide SPINELLI è stata giudicata e condannata con le seguenti decisioni: 1) sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 30 gennaio 2019 (irrevocabile il 2 luglio 2019) in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2), cod. pen., commesso in Pescara il 26 febbraio 2014; 2) sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 18 novembre 2016, irrevocabile il 16 gennaio 2019, per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, primo e terzo comma, 625 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi (AQ) il 30 agosto 2014; 3) sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 12 settembre 2016, irrevocabile il 2 luglio 2019, per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen., commesso in Pescara 1'8 gennaio 2014. Il giudice dell'esecuzione ha valorizzato quali indicatori dell'unico disegno criminoso il "ristretto lasso temporale" nel quale erano stati commessi i reati, l'omogeneità degli stessi (furti), le medesime modalità delle condotte (come risultava dalle sentenze in atti) e la "identità del luogo di consumazione", geograficamente circoscritto ai comuni di Pescara e di [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi (AQ). 2. Il Procuratore generale ricorrente, nel denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, si duole dell'approccio superficiale e travisante del Giudice dell'esecuzione, contestando, in particolare, che i reati in discussione fossero stati commessi in un arco temporale ristretto (essendo essi ricompresi in un periodo di otto mesi) e in ambito "geograficamente circoscritto" (in quanto esteso alle due province di L'Aquila e Pescara). Inoltre, il ricorrente censura la genericità della motivazione, laddove richiama le "medesime modalità delle condotte delittuose", senza, tuttavia, occuparsi di illustrarle e descriverle. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. La trama argomentativa che sorregge l'ordinanza impugnata presenta non pochi aspetti di inadeguatezza. In primo luogo, il Giudice dell'esecuzione non spiega in base a quali parametri obiettivi abbia valutato come "ristretto" un periodo di circa otto mesi, che separa il primo (8 gennaio 2014) dall'ultimo degli episodi delittuosi in considerazione (30 agosto 2014), tenuto presente che «il fattore tempo assume un ruolo determinante ai fini della verifica dell'unicità del disegno criminoso, e ciò perché il decorso del tempo quanto più si allunga, tanto più rende probabile la riemersione del conflitto tra gli opposti motivi e, quindi, la necessità di una nuova deliberazione criminosa che infrange di per sé l'identità di quel piano» (Sez. 6, n. 2397 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1992, Moro, Rv. 189289). In secondo luogo, la motivazione si appalesa, in parte, travisante, laddove parla di "identità del luogo di commissione dei delitti", identità che, per il vero, si rinviene in due episodi (commessi a Pescara), ma non nel terzo (commesso a [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi, provincia di L'Aquila). Infine, e soprattutto, il giudice a quo valorizza, quale indicatore sintomatico del disegno criminoso unitario, le "medesime modalità" attuative dei reati, senza, tuttavia, illustrarle in concreto (essendo, evidentemente, insufficiente il generico richiamo alle "sentenze in atti") e senza, quindi, lasciar comprendere le ragioni per le quali avrebbero potuto essere significative di una matrice deliberativa omogenea. La motivazione adottata si presenta, in conclusione, del tutto avulsa dalle risultanze processuali e da un'effettiva e concreta disamina dei titoli giudiziari in comparazione, sicché l'itinerario ricostruttivo seguito, risolvendosi, in quanto privo di riferimenti specifici, in argomentazioni prive di reale efficacia dimostrativa, si appalesa fittizio e, perciò, sostanzialmente apparente. 3. Si impone, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione (Corte cost. 9 luglio 2013, n. 183), perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell'istanza, da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso. Così deci
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