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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29957/2026

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o a FOGGIA il 06/12/1972 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce dei motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, alla mancata esclusione della recidiva, al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M6 - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA] 41,• 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a FOGGIA il 06/12/1972 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce dei motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, alla mancata esclusione della recidiva, al diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M6 - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA] 41,• 1
Sentenza Cassazione n. 29957/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris