CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32616/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato in ordine alla fattispecie ex art. 10 ter del Dlgs. 74/2000 è inammissibile. E' coerente la esclusione della scriminante di cui all'art. 45 cod. pen. alla luce delle due conformi sentenze, laddove si valorizza il mancato accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell'Iva, la scelta di non versare le imposte dovute in funzione di un tentativo di risanamento oltre che di pagamento del TFR e di altre spettanze ai dipendenti e la prevedibilità di una crisi correlata alla sussistenza di rapporti con un unico essenziale cliente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/05