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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30384/2026

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immino, cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzionedi riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro che ha applicato la misura cautelare della custodiacautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agliartt. 56, 575 cod. pen.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo duemotivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea qualificazione dei fatticome tentato omicidio, anziché ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen., nonchél’illogicità e contraddittorietà della motivazione.La difesa evidenzia, in particolare, che dagli elementi valorizzati nelleordinanze cautelari non emergono elementi idonei a dimostrare l’esistenza di unintento omicidiario in capo a [OSCURATO:PERSONA], essendo, invece, emerso chel’indagato esplose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un solo colpo diarma da fuoco, indirizzato verso un arto inferiore.Secondo la prospettazione difensiva tali modalità esecutive deporrebberounivocamente nel senso della volontà di arrecare una lesione e non già dicagionare la morte della vittima, difettando pertanto gli elementi necessari perritenere configurabile il dolo omicidiario.Più specificamente, la difesa deduce che il Tribunale del riesame, a pagina 8dell’ordinanza impugnata, si sia limitato a recepire le valutazioni già espresse dalgiudice per le indagini preliminari, senza confrontarsi con le specifiche doglianzeformulate nell’istanza di riesame in ordine all’erronea qualificazione giuridica deifatti.

Il Tribunale avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso tuttii colpi di cui disponeva ad altezza d’uomo nel tentativo di attingereXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, desumendo da ciò la volontà di cagionarne la morte,senza tuttavia fornire un’adeguata risposta alle argomentazioni difensive volte adimostrare l’insussistenza di elementi idonei a sorreggere la configurabilità deldolo omicidiario.Secondo la difesa si tratta di una ricostruzione non conforme alle risultanzeinvestigative, in quanto l’unico dato certo è che [OSCURATO:PERSONA] abbiaesploso un solo colpo di pistola, verso l’arto inferiore, non essendovi elementi dacui ritenere che i successivi colpi siano stati indirizzati verso la persona offesa,avendo invece colpito la facciata dell’abitazione, posta a distanza dal punto in cuiè stato esploso il primo colpo.L’ordinanza non avrebbe spiegato perché gli atti posti in essere dalricorrente, ancorché idonei, fossero univocamente diretti a cagionare la morte,omettendo di motivare in ordine alle ragioni per cui gli altri tre colpi esplosicontro la facciata sarebbero stati indirizzati contro la persona offesa.In senso contrario alla qualificazione giuridica resa dalle ordinanze depone,ad avviso della difesa, il verbale di repertamento delle tracce ematiche dalle qualiemerge che la vittima è stata colpita nel momento in cui era accanto alla propriaautovettura, parcheggiata di fronte all’abitazione a distanza dal garage e dalportone di ingresso; che il XXXXXXX ha esploso un unico colpo alla coscia puravendo la possibilità di colpirlo in parti vitali, data la breve distanza; chesull’autovettura e sul muro accanto al quale l’auto era stata parcheggiata nonsono stati rilevati fori di pistola; che il XXXXXXX ha scelto di astenersi dalcontinuare a sparare pur avendo la possibilità di esplodere ulteriori colpi,considerato che la vittima colpita alla coscia si era incamminata verso il garagelentamente e per un lungo tragitto; che solo in un momento successivo, dopoche il XXXXX era rientrato nell’abitazione, il ricorrente aveva esploso gli altri colpicontro la facciata dell’edificio.La difesa osserva, poi, che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa edall’indagato il 5 ottobre 2025, il 17 ottobre 2025 e il 30 ottobre 2025 risulta chela vittima ha sentito esplodere un solo colpo di pistola, ossia quello che lo hacolpito alla gamba e ha precisato di aver sentito l’esplosione di un solo un colpo.Tale dato investigativo sarebbe stato liquidato dal Tribunale con unaffrettato giudizio di inattendibilità della persona offesa, ritenuta reticente esmentita dagli accertamenti di polizia giudiziaria, in base ai quali sarebbero statiesplosi quattro colpi ad altezza d’uomo e non un solo colpo.Secondo la difesa, viceversa, dai rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria nonera emerso che i quattro colpi fossero stati indirizzati ad altezza d’uomo, né vierano motivi per dubitare della genuinità della testimonianza del XXXXX, il qualeaveva reso dichiarazioni costanti nel corso delle tre escussioni a sommarieinformazioni testimoniali, né, si osserva, quest’ultimo possedeva cognizionitecniche per distinguere in base al numero dei colpi se si versasse in ipotesi ditentato omicidio o di lesioni personali.Di conseguenza sarebbe altresì illogica la motivazione in punto di ritenutasussistenza del dolo alternativo.L’illogicità della qualificazione del fatto come tentato omicidio deriva anchedalla parte del corpo attinta dal colpo di pistola, atteso che per quanto la rotturadell’arteria femorale possa causare la morte, ciò non vale a ritenere integrato iltentato omicidio, non essendo configurabile in tema di tentativo il doloeventuale; sicché non può affermarsi che il ricorrente, che ha sparato allegambe, volesse cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA].Deduce, ancora, la difesa che ai fini della volontà omicidiaria non risultaconvincente la valorizzazione operata dai Giudice del riesame delle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] alla propria fidanzata nelle quali sostanzialmentegiustificava la condotta di [OSCURATO:PERSONA], affermando che se fosse successo alui che un uomo avesse mostrato interesse per la sua fidanzata, come avvenutoda parte della vittima nei confronti della fidanzata del ricorrente, avrebbe uccisoprima la fidanzata e poi l’altro; si tratta di dichiarazioni rese ex post e da altrosoggetto, come tali inidonee a corroborare la volontà omicidiaria del ricorrente.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine all’applicazione della misura cautelare dellacustodia in carcere pur essendo stati acquisiti elementi dai quali desumerel’insussistenza di esigenze cautelari o che, comunque, le stesse potessero esseresoddisfatte con altre misure.Deduce la difesa la inadeguata motivazione in punto di pericolo direcidivanza, desunta dalla sola gravità della condotta, non essendo emersiulteriori elementi significativi della pericolosità del ricorrente, atteso che nei duemesi tra la commissione del fatto e l’ordinanza cautelare XXXXXXX non avevacommesso alcun illecito, né aveva tentato di avvicinare la vittima; inoltre, si erapresentato innanzi ai Carabinieri per chiarire la posizione più volte, essendosiperaltro già presentato la sera stessa dei fatti per rendere dichiarazioniautoaccusatorie che, poi, non aveva rilasciato per non essergli stato consentital’assistenza del difensore.Né risulterebbe adeguatamente motivato il pericolo di inquinamentoprobatorio, in quanto l’indagato è rimasto libero per due mesi e non è risultatoalcun tentativo di contattare la persona offesa al fine di condizionarne ledichiarazioni, sicché risulta insufficiente il riferimento alla circostanza che lapersona offesa abbia reso dichiarazioni omertose.Infine, non sarebbe stato adeguatamente adempiuto l’onere motivazionalein punto di scelta dalla misura del carcere a fronte del consenso espresso perquella degli arresti domiciliari cd. rafforzati, non potendosi ritenere sufficiente ilrichiamo a un DASPO di cui il ricorrente è stato destinatario nel 2023 e ad unadenuncia per atti persecutori e lancio di oggetti.L’ordinanza, in conclusione, non avrebbe fornito le ragioni per la quali lamisura degli arresti domiciliari con il presidio elettronico non fosse idonea asalvaguardare il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AlessandroCimmino ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.

Va in premessa ricordato chein tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01: in motivazione, la S.C., premesso chela richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, siapure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare conriguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e aipresupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, haposto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame,dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalcitato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare,non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non dellaresponsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).In continuità con tale arresto, questa Corte ha affermato altresì che in temadi misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione delprovvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizidi colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiarenatura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica dellecensure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).3.

Ciò premesso, il primo motivo, deducendo censure generiche easpecifiche, è manifestamente infondato, giacché non si confronta con le puntualiargomentazioni dell’ordinanza impugnata in punto di qualificazione dei fatti cometentato omicidio, limitandosi a reiterare la richiesta di una diversa valutazionedegli accadimenti pure a fronte di una motivazione del Tribunale che non hatralasciato alcun aspetto rilevante.L’ordinanza impugnata ha puntualmente esaminato le risultanze probatoriepervenendo alla sussunzione dei fatti nella fattispecie di tentato omicidio con unamotivazione che dà conto della complessiva valutazione degli elementi indiziari adisposizione.La gravità indiziaria del tentato omicidio è stata affermata valorizzando, inprimo luogo, le modalità oggettive della condotta, caratterizzate da un’elevatapotenzialità offensiva, rimarcandosi che l’indagato si era presentato all’incontroarmato di una pistola semiautomatica che aveva previamente caricato prima discendere dalla propria autovettura, alla vista della vittima, nel timore chequest’ultima potesse essere armata.Decisivo rilievo è stato attribuito agli esiti degli accertamenti tecnicieffettuati sui luoghi degli spari dai quali è risultato che erano stati esplosi dalricorrente quattro colpi di pistola, di cui uno aveva colpito la vittima alla coscia egli altri tre avevano attinto, uno, la porta di ingresso dell’abitazione e, due, iltubo di scolo posto a destra della stessa, fori risultati posizionati ad altezzad’uomo.L’ordinanza si è, poi, soffermata sulle dichiarazioni dell’indagato, il quale hariferito di aver recuperato una pistola da lui custodita nei pressi di una fontana eda lui occultata all’interno di un buco nella strada, con tre munizioni avvolte in untovagliolo di carta e di avere inserito le munizioni nel tamburo appena avevavisto la vittima.Il fatto, poi, che uno dei proiettili avesse attinto la vittima alla coscia destra,in prossimità dell’arteria femorale, ha ulteriormente rafforzato la valutazione diidoneità letale dell’azione, trattandosi di vaso arterioso di vitale importanza la cuilesione può determinare un rapido dissanguamento e la morte in assenza disoccorsi tempestivi.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’ordinanza impugnata ha,poi, correttamente valorizzato, ai fini della dimostrazione dell’animus necandi, ildato costituito dalla parte del corpo attinta, elemento già di per sé significativo,ponendolo in relazione con l’esplosione di ulteriori tre colpi d’arma da fuoco che,pur non avendo raggiunto la persona offesa, hanno colpito l’edificio ad altezzad’uomo.Pertanto, le dichiarazioni rese dall’indagato, dal coindagato e dalla stessapersona offesa sono state motivatamente ritenute dal Tribunale incompatibili conle risultanze oggettive dell’attività investigativa.In particolare, tali versioni sono state smentite dagli accertamenti eseguitidalla polizia giudiziaria, i quali hanno documentato l’esplosione di una pluralità dicolpi d’arma da fuoco e la presenza di numerose tracce ematiche lungo ilpercorso di fuga seguito dalla vittima dopo l’aggressione.Si tratta di elementi oggettivi che il Giudice del riesame ha correttamentevalorizzato ai fini della valutazione della gravità indiziaria, reputandoli idonei ainficiare l’attendibilità delle ricostruzioni offerte dagli interessati e a corroborare,per contro, la diversa ricostruzione dei fatti accolta nell’ordinanza impugnata.Si tratta di circostanze che, congruamente apprezzate nel loro complesso,risultano idonee a fondare il giudizio circa la sussistenza di una volontàomicidiaria, anche in assenza di un preciso accertamento della sequenzacronologica degli spari.

In tale prospettiva, la reiterazione di tre colpi diretti adaltezza d’uomo assume un inequivoco significato sintomatico dell’intento dicoscia.A fronte di tale ricostruzione, risulta, pertanto, inconferente la deduzionedifensiva secondo cui l’unico dato certo sarebbe rappresentato dall’esplosione diun solo colpo di arma da fuoco diretto all’arto inferiore della persona offesa.La censura, invero, non si confronta con il percorso argomentativosviluppato nell’ordinanza impugnata, né contesta gli esiti degli accertamentitecnici richiamati dal Tribunale, tanto meno allega uno specifico travisamentodegli stessi.Essa si risolve, piuttosto, nella prospettazione di una diversa lettura delcompendio indiziario, non idonea a scalfire la coerenza logica della valutazioneoperata dal Tribunale, il quale ha valorizzato il dato oggettivo costituitodall’esplosione di ulteriori colpi ad altezza d’uomo, ritenendolo sintomatico dellapersistente volontà dell’agente di attingere la vittima e, dunque, dellaconfigurabilità dell’animus necandi.Un ulteriore elemento correttamente valorizzato nell’ordinanza impugnata èrappresentato dal movente dell’azione, individuato nel risentimento chel’indagato nutriva nei confronti della persona offesa, ritenuta responsabile diavere avvicinato la propria fidanzata.

In tale contesto, le dichiarazioni rese daprima la fidanzata e poi il soggetto”, non vengono certo utilizzate qualefondamento del giudizio di gravità indiziaria a carico del XXXXXXX, né comeprova della sua volontà omicida.Esse assumono, piuttosto, rilievo esclusivamente quale elemento dicontesto, valorizzato dal Tribunale per evidenziare il clima di comune ostilità e ilcondiviso sentimento di livore che, secondo la ricostruzione accolta, accomunavai due soggetti in presenza di attenzioni rivolte alle rispettive compagne,contribuendo così a delineare il contesto motivazionale nel quale si colloca lacondotta contestata.Sulla base di tale coerente ragionamento, l’ordinanza ha escluso lariconducibilità del fatto alla meno grave ipotesi delle lesioni personali,osservando che la pianificazione, la preparazione dell’arma, la distanzaravvicinata, la reiterazione degli spari e la parte del corpo attinta conferisconoall’azione portata omicidiaria incompatibile con un dolo limitato al solo ferimento.Correttamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente ildolo omicidiario, quantomeno nella forma del dolo alternativo, evidenziandocome l’indagato, nel fare uso dell’arma da fuoco ed esplodere una pluralità dicolpi in direzione della vittima, abbia previsto e accettato indifferentemente ilverificarsi dell’evento morte quale possibile conseguenza della propria condotta.L’ordinanza ha, dunque, logicamente ricondotto la mancata verificazionedell’evento letale non già a una scelta dell’agente incompatibile con il propositoomicidiario, bensì all’incidenza di fattori estranei alla sua volontà, quali laconcitazione dell’azione e l’inesperienza nell’uso dell’arma.Circostanze, queste, ritenute coerenti con il dato che l’indagato non risultavatitolare di porto d’armi e che valgono a spiegare il mancato conseguimentodell’evento perseguito, senza per questo infirmare la conclusione circa laconfigurabilità del tentativo di omicidio.In conclusione, il Tribunale del riesame ha correttamente applicato ilprincipio affermato da questa Corte, secondo cui in tema di omicidio tentato, inassenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamentodella sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneitàdell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post"ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, almomento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamenteprevedibili del caso. (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv.275012 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di meritoavessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dallapericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - daldistretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dalcomportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare unmovimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Tisgozzo").4.

Il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto disussistenza delle esigenze cautelari e in relazione alla scelta della misuraapplicata, è manifestamente infondato, giacché il Tribunale ha fornito unamotivazione puntuale e dettagliata con la quale il ricorso non si è specificamenteconfrontato.4.1.

Il Tribunale, con spiegazione immune da aporie logiche e in punto didiritto, ha ritenuto unica misura applicabile quella del carcere in ragione dellaconcreta e attuale pericolosità dell’indagato, che è stata desunta in primo luogodalle modalità della condotta denotanti l’incapacità del ricorrente di autocontrollodei propri impulsi.È stato infatti evidenziato come il ricorrente, per il solo fatto di avere“intercettato” sul profilo Instagram della propria fidanzata la notifica di unmessaggio proveniente dalla persona offesa, abbia reagito in modo del tuttosproporzionato, organizzando un incontro notturno con quest’ultima eprocurandosi previamente un’arma da fuoco, detenuta illegalmente.L’ordinanza sottolinea, inoltre, che l’indagato provvide a caricare l’armaprima ancora di scendere dall’autovettura e che, una volta raggiunta la vittima,esplose quattro colpi di pistola nei suoi confronti, manifestando così una spiccatainclinazione alla violenza e una marcata incapacità di governare le propriereazioni anche a fronte di situazioni del tutto incompatibili con una risposta ditale gravità.Tali elementi sono stati, dunque, correttamente valorizzati dal Tribunalequale indice di una personalità caratterizzata da elevata pericolosità sociale eidonei a giustificare il giudizio di inadeguatezza di misure cautelari menoafflittive.Pertanto, del tutto coerentemente, a fronte di tale valutazione i Giudici delriesame non hanno ritenuto l’incensuratezza del ricorrente elemento da valutarein senso positivo per una misura meno afflittiva.4.2.

Congruamente motivato è anche il ritenuto pericolo attuale diinquinamento probatorio, in quanto la violenza dell’azione e il contestointimidatorio creatosi sono apparsi idonei a condizionare le persone informate suifatti e la vittima stessa, come evidenziato dalle dichiarazioni reticenti e nonveritiere sia della persona offesa, che ha fornito una versione riduttiva delnumero dei colpi esplosi, e che ha negato circostanze poi smentite dagli atti dipolizia giudiziaria; sia dell’indagato che ha fornito versioni differenti in ordine aifatti.4.3.

Quanto all’adeguatezza della misura, il Collegio a quo ha escluso chemisure meno afflittive potessero fronteggiare efficacemente i rischi indicati.Gli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico,sono stati ritenuti inadeguati, poiché, come evidenziato nell’ordinanza, l’indagatoha dimostrato di non saper contenere i propri impulsi e di essere capace di agirecon estrema rapidità rilevando che il dispositivo elettronico è in grado solo disegnalare eventuali violazioni, ma non di prevenirle, risultando quindiinsufficiente rispetto all’elevato livello di allarme sociale generato dalla condottadel ricorrente.A fronte di tale motivazione, risulta generica la doglianza difensiva con laquale si deduce la mancanza di una adeguata motivazione sulla misura menoafflittiva, dovendosi al riguardo ricordare il principio enunciato da questa Cortesecondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arrestidomiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua naturadi valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicitasull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo adistanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato chedeve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità dellamisura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelarefiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico).4.4.

Infine, con motivazione che non si presta a criticità logiche, il Tribunaleha ritenuto irrilevante il tempo intercorso tra i fatti e l’applicazione della misura,giudicandolo fisiologico in relazione alla complessità delle indagini, anche allaluce delle dichiarazioni reticenti e non veritiere della persona offesa, e comunquenon idoneo a neutralizzare le esigenze cautelari, considerate la gravità e lapericolosità delle condotte contestate a XXXXXXXXXXXXXX.Si tratta di motivazione perfettamente aderente alle risultanze investigativela cui solidità non è scalfita dalle generiche deduzioni difensive.5.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
immino, cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzionedi riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro che ha applicato la misura cautelare della custodiacautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agliartt. 56, 575 cod. pen.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo duemotivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea qualificazione dei fatticome tentato omicidio, anziché ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen., nonchél’illogicità e contraddittorietà della motivazione.La difesa evidenzia, in particolare, che dagli elementi valorizzati nelleordinanze cautelari non emergono elementi idonei a dimostrare l’esistenza di unintento omicidiario in capo a [OSCURATO:PERSONA], essendo, invece, emerso chel’indagato esplose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un solo colpo diarma da fuoco, indirizzato verso un arto inferiore.Secondo la prospettazione difensiva tali modalità esecutive deporrebberounivocamente nel senso della volontà di arrecare una lesione e non già dicagionare la morte della vittima, difettando pertanto gli elementi necessari perritenere configurabile il dolo omicidiario.Più specificamente, la difesa deduce che il Tribunale del riesame, a pagina 8dell’ordinanza impugnata, si sia limitato a recepire le valutazioni già espresse dalgiudice per le indagini preliminari, senza confrontarsi con le specifiche doglianzeformulate nell’istanza di riesame in ordine all’erronea qualificazione giuridica deifatti. Il Tribunale avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso tuttii colpi di cui disponeva ad altezza d’uomo nel tentativo di attingereXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, desumendo da ciò la volontà di cagionarne la morte,senza tuttavia fornire un’adeguata risposta alle argomentazioni difensive volte adimostrare l’insussistenza di elementi idonei a sorreggere la configurabilità deldolo omicidiario.Secondo la difesa si tratta di una ricostruzione non conforme alle risultanzeinvestigative, in quanto l’unico dato certo è che [OSCURATO:PERSONA] abbiaesploso un solo colpo di pistola, verso l’arto inferiore, non essendovi elementi dacui ritenere che i successivi colpi siano stati indirizzati verso la persona offesa,avendo invece colpito la facciata dell’abitazione, posta a distanza dal punto in cuiè stato esploso il primo colpo.L’ordinanza non avrebbe spiegato perché gli atti posti in essere dalricorrente, ancorché idonei, fossero univocamente diretti a cagionare la morte,omettendo di motivare in ordine alle ragioni per cui gli altri tre colpi esplosicontro la facciata sarebbero stati indirizzati contro la persona offesa.In senso contrario alla qualificazione giuridica resa dalle ordinanze depone,ad avviso della difesa, il verbale di repertamento delle tracce ematiche dalle qualiemerge che la vittima è stata colpita nel momento in cui era accanto alla propriaautovettura, parcheggiata di fronte all’abitazione a distanza dal garage e dalportone di ingresso; che il XXXXXXX ha esploso un unico colpo alla coscia puravendo la possibilità di colpirlo in parti vitali, data la breve distanza; chesull’autovettura e sul muro accanto al quale l’auto era stata parcheggiata nonsono stati rilevati fori di pistola; che il XXXXXXX ha scelto di astenersi dalcontinuare a sparare pur avendo la possibilità di esplodere ulteriori colpi,considerato che la vittima colpita alla coscia si era incamminata verso il garagelentamente e per un lungo tragitto; che solo in un momento successivo, dopoche il XXXXX era rientrato nell’abitazione, il ricorrente aveva esploso gli altri colpicontro la facciata dell’edificio.La difesa osserva, poi, che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa edall’indagato il 5 ottobre 2025, il 17 ottobre 2025 e il 30 ottobre 2025 risulta chela vittima ha sentito esplodere un solo colpo di pistola, ossia quello che lo hacolpito alla gamba e ha precisato di aver sentito l’esplosione di un solo un colpo.Tale dato investigativo sarebbe stato liquidato dal Tribunale con unaffrettato giudizio di inattendibilità della persona offesa, ritenuta reticente esmentita dagli accertamenti di polizia giudiziaria, in base ai quali sarebbero statiesplosi quattro colpi ad altezza d’uomo e non un solo colpo.Secondo la difesa, viceversa, dai rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria nonera emerso che i quattro colpi fossero stati indirizzati ad altezza d’uomo, né vierano motivi per dubitare della genuinità della testimonianza del XXXXX, il qualeaveva reso dichiarazioni costanti nel corso delle tre escussioni a sommarieinformazioni testimoniali, né, si osserva, quest’ultimo possedeva cognizionitecniche per distinguere in base al numero dei colpi se si versasse in ipotesi ditentato omicidio o di lesioni personali.Di conseguenza sarebbe altresì illogica la motivazione in punto di ritenutasussistenza del dolo alternativo.L’illogicità della qualificazione del fatto come tentato omicidio deriva anchedalla parte del corpo attinta dal colpo di pistola, atteso che per quanto la rotturadell’arteria femorale possa causare la morte, ciò non vale a ritenere integrato iltentato omicidio, non essendo configurabile in tema di tentativo il doloeventuale; sicché non può affermarsi che il ricorrente, che ha sparato allegambe, volesse cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA].Deduce, ancora, la difesa che ai fini della volontà omicidiaria non risultaconvincente la valorizzazione operata dai Giudice del riesame delle dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] alla propria fidanzata nelle quali sostanzialmentegiustificava la condotta di [OSCURATO:PERSONA], affermando che se fosse successo alui che un uomo avesse mostrato interesse per la sua fidanzata, come avvenutoda parte della vittima nei confronti della fidanzata del ricorrente, avrebbe uccisoprima la fidanzata e poi l’altro; si tratta di dichiarazioni rese ex post e da altrosoggetto, come tali inidonee a corroborare la volontà omicidiaria del ricorrente.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine all’applicazione della misura cautelare dellacustodia in carcere pur essendo stati acquisiti elementi dai quali desumerel’insussistenza di esigenze cautelari o che, comunque, le stesse potessero esseresoddisfatte con altre misure.Deduce la difesa la inadeguata motivazione in punto di pericolo direcidivanza, desunta dalla sola gravità della condotta, non essendo emersiulteriori elementi significativi della pericolosità del ricorrente, atteso che nei duemesi tra la commissione del fatto e l’ordinanza cautelare XXXXXXX non avevacommesso alcun illecito, né aveva tentato di avvicinare la vittima; inoltre, si erapresentato innanzi ai Carabinieri per chiarire la posizione più volte, essendosiperaltro già presentato la sera stessa dei fatti per rendere dichiarazioniautoaccusatorie che, poi, non aveva rilasciato per non essergli stato consentital’assistenza del difensore.Né risulterebbe adeguatamente motivato il pericolo di inquinamentoprobatorio, in quanto l’indagato è rimasto libero per due mesi e non è risultatoalcun tentativo di contattare la persona offesa al fine di condizionarne ledichiarazioni, sicché risulta insufficiente il riferimento alla circostanza che lapersona offesa abbia reso dichiarazioni omertose.Infine, non sarebbe stato adeguatamente adempiuto l’onere motivazionalein punto di scelta dalla misura del carcere a fronte del consenso espresso perquella degli arresti domiciliari cd. rafforzati, non potendosi ritenere sufficiente ilrichiamo a un DASPO di cui il ricorrente è stato destinatario nel 2023 e ad unadenuncia per atti persecutori e lancio di oggetti.L’ordinanza, in conclusione, non avrebbe fornito le ragioni per la quali lamisura degli arresti domiciliari con il presidio elettronico non fosse idonea asalvaguardare il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AlessandroCimmino ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2. Va in premessa ricordato chein tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01: in motivazione, la S.C., premesso chela richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, siapure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare conriguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e aipresupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, haposto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame,dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalcitato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gliadattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare,non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non dellaresponsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).In continuità con tale arresto, questa Corte ha affermato altresì che in temadi misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione delprovvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizidi colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiarenatura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica dellecensure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).3. Ciò premesso, il primo motivo, deducendo censure generiche easpecifiche, è manifestamente infondato, giacché non si confronta con le puntualiargomentazioni dell’ordinanza impugnata in punto di qualificazione dei fatti cometentato omicidio, limitandosi a reiterare la richiesta di una diversa valutazionedegli accadimenti pure a fronte di una motivazione del Tribunale che non hatralasciato alcun aspetto rilevante.L’ordinanza impugnata ha puntualmente esaminato le risultanze probatoriepervenendo alla sussunzione dei fatti nella fattispecie di tentato omicidio con unamotivazione che dà conto della complessiva valutazione degli elementi indiziari adisposizione.La gravità indiziaria del tentato omicidio è stata affermata valorizzando, inprimo luogo, le modalità oggettive della condotta, caratterizzate da un’elevatapotenzialità offensiva, rimarcandosi che l’indagato si era presentato all’incontroarmato di una pistola semiautomatica che aveva previamente caricato prima discendere dalla propria autovettura, alla vista della vittima, nel timore chequest’ultima potesse essere armata.Decisivo rilievo è stato attribuito agli esiti degli accertamenti tecnicieffettuati sui luoghi degli spari dai quali è risultato che erano stati esplosi dalricorrente quattro colpi di pistola, di cui uno aveva colpito la vittima alla coscia egli altri tre avevano attinto, uno, la porta di ingresso dell’abitazione e, due, iltubo di scolo posto a destra della stessa, fori risultati posizionati ad altezzad’uomo.L’ordinanza si è, poi, soffermata sulle dichiarazioni dell’indagato, il quale hariferito di aver recuperato una pistola da lui custodita nei pressi di una fontana eda lui occultata all’interno di un buco nella strada, con tre munizioni avvolte in untovagliolo di carta e di avere inserito le munizioni nel tamburo appena avevavisto la vittima.Il fatto, poi, che uno dei proiettili avesse attinto la vittima alla coscia destra,in prossimità dell’arteria femorale, ha ulteriormente rafforzato la valutazione diidoneità letale dell’azione, trattandosi di vaso arterioso di vitale importanza la cuilesione può determinare un rapido dissanguamento e la morte in assenza disoccorsi tempestivi.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’ordinanza impugnata ha,poi, correttamente valorizzato, ai fini della dimostrazione dell’animus necandi, ildato costituito dalla parte del corpo attinta, elemento già di per sé significativo,ponendolo in relazione con l’esplosione di ulteriori tre colpi d’arma da fuoco che,pur non avendo raggiunto la persona offesa, hanno colpito l’edificio ad altezzad’uomo.Pertanto, le dichiarazioni rese dall’indagato, dal coindagato e dalla stessapersona offesa sono state motivatamente ritenute dal Tribunale incompatibili conle risultanze oggettive dell’attività investigativa.In particolare, tali versioni sono state smentite dagli accertamenti eseguitidalla polizia giudiziaria, i quali hanno documentato l’esplosione di una pluralità dicolpi d’arma da fuoco e la presenza di numerose tracce ematiche lungo ilpercorso di fuga seguito dalla vittima dopo l’aggressione.Si tratta di elementi oggettivi che il Giudice del riesame ha correttamentevalorizzato ai fini della valutazione della gravità indiziaria, reputandoli idonei ainficiare l’attendibilità delle ricostruzioni offerte dagli interessati e a corroborare,per contro, la diversa ricostruzione dei fatti accolta nell’ordinanza impugnata.Si tratta di circostanze che, congruamente apprezzate nel loro complesso,risultano idonee a fondare il giudizio circa la sussistenza di una volontàomicidiaria, anche in assenza di un preciso accertamento della sequenzacronologica degli spari. In tale prospettiva, la reiterazione di tre colpi diretti adaltezza d’uomo assume un inequivoco significato sintomatico dell’intento dicoscia.A fronte di tale ricostruzione, risulta, pertanto, inconferente la deduzionedifensiva secondo cui l’unico dato certo sarebbe rappresentato dall’esplosione diun solo colpo di arma da fuoco diretto all’arto inferiore della persona offesa.La censura, invero, non si confronta con il percorso argomentativosviluppato nell’ordinanza impugnata, né contesta gli esiti degli accertamentitecnici richiamati dal Tribunale, tanto meno allega uno specifico travisamentodegli stessi.Essa si risolve, piuttosto, nella prospettazione di una diversa lettura delcompendio indiziario, non idonea a scalfire la coerenza logica della valutazioneoperata dal Tribunale, il quale ha valorizzato il dato oggettivo costituitodall’esplosione di ulteriori colpi ad altezza d’uomo, ritenendolo sintomatico dellapersistente volontà dell’agente di attingere la vittima e, dunque, dellaconfigurabilità dell’animus necandi.Un ulteriore elemento correttamente valorizzato nell’ordinanza impugnata èrappresentato dal movente dell’azione, individuato nel risentimento chel’indagato nutriva nei confronti della persona offesa, ritenuta responsabile diavere avvicinato la propria fidanzata. In tale contesto, le dichiarazioni rese daprima la fidanzata e poi il soggetto”, non vengono certo utilizzate qualefondamento del giudizio di gravità indiziaria a carico del XXXXXXX, né comeprova della sua volontà omicida.Esse assumono, piuttosto, rilievo esclusivamente quale elemento dicontesto, valorizzato dal Tribunale per evidenziare il clima di comune ostilità e ilcondiviso sentimento di livore che, secondo la ricostruzione accolta, accomunavai due soggetti in presenza di attenzioni rivolte alle rispettive compagne,contribuendo così a delineare il contesto motivazionale nel quale si colloca lacondotta contestata.Sulla base di tale coerente ragionamento, l’ordinanza ha escluso lariconducibilità del fatto alla meno grave ipotesi delle lesioni personali,osservando che la pianificazione, la preparazione dell’arma, la distanzaravvicinata, la reiterazione degli spari e la parte del corpo attinta conferisconoall’azione portata omicidiaria incompatibile con un dolo limitato al solo ferimento.Correttamente, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente ildolo omicidiario, quantomeno nella forma del dolo alternativo, evidenziandocome l’indagato, nel fare uso dell’arma da fuoco ed esplodere una pluralità dicolpi in direzione della vittima, abbia previsto e accettato indifferentemente ilverificarsi dell’evento morte quale possibile conseguenza della propria condotta.L’ordinanza ha, dunque, logicamente ricondotto la mancata verificazionedell’evento letale non già a una scelta dell’agente incompatibile con il propositoomicidiario, bensì all’incidenza di fattori estranei alla sua volontà, quali laconcitazione dell’azione e l’inesperienza nell’uso dell’arma.Circostanze, queste, ritenute coerenti con il dato che l’indagato non risultavatitolare di porto d’armi e che valgono a spiegare il mancato conseguimentodell’evento perseguito, senza per questo infirmare la conclusione circa laconfigurabilità del tentativo di omicidio.In conclusione, il Tribunale del riesame ha correttamente applicato ilprincipio affermato da questa Corte, secondo cui in tema di omicidio tentato, inassenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamentodella sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneitàdell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post"ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, almomento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamenteprevedibili del caso. (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv.275012 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di meritoavessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dallapericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - daldistretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dalcomportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare unmovimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Tisgozzo").4. Il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto disussistenza delle esigenze cautelari e in relazione alla scelta della misuraapplicata, è manifestamente infondato, giacché il Tribunale ha fornito unamotivazione puntuale e dettagliata con la quale il ricorso non si è specificamenteconfrontato.4.1. Il Tribunale, con spiegazione immune da aporie logiche e in punto didiritto, ha ritenuto unica misura applicabile quella del carcere in ragione dellaconcreta e attuale pericolosità dell’indagato, che è stata desunta in primo luogodalle modalità della condotta denotanti l’incapacità del ricorrente di autocontrollodei propri impulsi.È stato infatti evidenziato come il ricorrente, per il solo fatto di avere“intercettato” sul profilo Instagram della propria fidanzata la notifica di unmessaggio proveniente dalla persona offesa, abbia reagito in modo del tuttosproporzionato, organizzando un incontro notturno con quest’ultima eprocurandosi previamente un’arma da fuoco, detenuta illegalmente.L’ordinanza sottolinea, inoltre, che l’indagato provvide a caricare l’armaprima ancora di scendere dall’autovettura e che, una volta raggiunta la vittima,esplose quattro colpi di pistola nei suoi confronti, manifestando così una spiccatainclinazione alla violenza e una marcata incapacità di governare le propriereazioni anche a fronte di situazioni del tutto incompatibili con una risposta ditale gravità.Tali elementi sono stati, dunque, correttamente valorizzati dal Tribunalequale indice di una personalità caratterizzata da elevata pericolosità sociale eidonei a giustificare il giudizio di inadeguatezza di misure cautelari menoafflittive.Pertanto, del tutto coerentemente, a fronte di tale valutazione i Giudici delriesame non hanno ritenuto l’incensuratezza del ricorrente elemento da valutarein senso positivo per una misura meno afflittiva.4.2. Congruamente motivato è anche il ritenuto pericolo attuale diinquinamento probatorio, in quanto la violenza dell’azione e il contestointimidatorio creatosi sono apparsi idonei a condizionare le persone informate suifatti e la vittima stessa, come evidenziato dalle dichiarazioni reticenti e nonveritiere sia della persona offesa, che ha fornito una versione riduttiva delnumero dei colpi esplosi, e che ha negato circostanze poi smentite dagli atti dipolizia giudiziaria; sia dell’indagato che ha fornito versioni differenti in ordine aifatti.4.3. Quanto all’adeguatezza della misura, il Collegio a quo ha escluso chemisure meno afflittive potessero fronteggiare efficacemente i rischi indicati.Gli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico,sono stati ritenuti inadeguati, poiché, come evidenziato nell’ordinanza, l’indagatoha dimostrato di non saper contenere i propri impulsi e di essere capace di agirecon estrema rapidità rilevando che il dispositivo elettronico è in grado solo disegnalare eventuali violazioni, ma non di prevenirle, risultando quindiinsufficiente rispetto all’elevato livello di allarme sociale generato dalla condottadel ricorrente.A fronte di tale motivazione, risulta generica la doglianza difensiva con laquale si deduce la mancanza di una adeguata motivazione sulla misura menoafflittiva, dovendosi al riguardo ricordare il principio enunciato da questa Cortesecondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arrestidomiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua naturadi valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicitasull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo adistanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato chedeve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità dellamisura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelarefiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico).4.4. Infine, con motivazione che non si presta a criticità logiche, il Tribunaleha ritenuto irrilevante il tempo intercorso tra i fatti e l’applicazione della misura,giudicandolo fisiologico in relazione alla complessità delle indagini, anche allaluce delle dichiarazioni reticenti e non veritiere della persona offesa, e comunquenon idoneo a neutralizzare le esigenze cautelari, considerate la gravità e lapericolosità delle condotte contestate a XXXXXXXXXXXXXX.Si tratta di motivazione perfettamente aderente alle risultanze investigativela cui solidità non è scalfita dalle generiche deduzioni difensive.5. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30384/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris