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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40453/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11284/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, di conferma della sentenza del Tribunale di Ragusa che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto pluriaggravato in continuazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, di denuncia del vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato, è inammissibile, siccome privo del requisito di specificità.

Al riguardo, il ricorrente lamenta come la Corte territoriale non si sia effettivamente confrontata con la doglianza difensiva relativa al difetto di prova del coinvolgimento dell'imputato nella gestione del supermercato; tuttavia, l'assunto è manifestamente infondato, avendo la Corte fornito ampia motivazione in ordine a tale profilo (cfr. pag. 4 sent. impugnata), motivazione con la quale il ricorrente non si misura.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. .

Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11284/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, di conferma della sentenza del Tribunale di Ragusa che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto pluriaggravato in continuazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, di denuncia del vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato, è inammissibile, siccome privo del requisito di specificità. Al riguardo, il ricorrente lamenta come la Corte territoriale non si sia effettivamente confrontata con la doglianza difensiva relativa al difetto di prova del coinvolgimento dell'imputato nella gestione del supermercato; tuttavia, l'assunto è manifestamente infondato, avendo la Corte fornito ampia motivazione in ordine a tale profilo (cfr. pag. 4 sent. impugnata), motivazione con la quale il ricorrente non si misura. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consi
Sentenza Cassazione n. 40453/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris