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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21070/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27993/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall' A vv.

Maria di Croce (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale Ostiense 2; –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma , n. 812 /20 20 , [OSCURATO:PERSONA] – Fornitura di energia elettrica –Fatturazione – Contestazione dei consumi ─ Fattispecie pubblicata il30 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 1 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", convenne in giudizio, nel 2006, avanti il Tribunale di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo accertarsi l’inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali di fornitura di energia elettrica, con la condanna della stessa al risarcimento dei danni cagionati dalla sospensione del servizio e dal mancato invio della fatturazione con cadenza mensile.

Instò inoltre perché fossero accertati, attraverso c.t.u., il corretto funzionamento del misuratoredei consumi e l'effettiva entità di questi ultimi, con l’annullamento delle illegittime fatture.

Chiese, infine , dichiararsi il proprio diritto alla rateizzazione delle somme effettivamente dovute. [OSCURATO:PERSONA] resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento di una serie di fatture scadute non pagate per la somma complessiva di euro 47.970,95, oltre interessi e rivalutazione.

Secondo quanto riferito in ricorso, il giudizio venne interrotto per la sopravvenuta morte dell’attore, e la causa venne quindi riassunta dalla vedova, [OSCURATO:PERSONA].

Espletata prova testimoniale ed acquisita varia documentazione, il Tribunale dichiarò l'inadempienza contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA]. nella fatturazione del consumi relativi agli anni 2004 e 2005 effettuati da parte attrice; dichiarò dovuta da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 47.970,95 senza interessi e rivalutazione monetaria a causa della mora credendi; condannò la società alla rateizzazione della suddetta somma in osservanza delle norme stabilite dal Garante dell'energia e del gas; rigettò la domanda di risarcimento danni dell'attrice in quanto non provata; compensò per metà le spese processuali, ponendo la restante metà a carico della convenuta.

Pronunciando sui contrapposti gravami la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 812/2020, resa pubblica il 30 gennaio 2020 , in accoglimento dell’appello incidentale della società e in conseguente riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]: ─al pagamento in favore della predetta società dell'importo di € 47.970,95, oltre interessi legali dalla domanda; ─ alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio di primo grado nellamisura già ridotta del 50%; ─ al pagamento, in favore della società, delle spese del giudizio di appello.

Questi i passaggi della motivazione che maggiormente interessano in relazione ai proposti motivi di ricorso.

Con riferimento alla iterata contestazione, da parte dell’appellante principale, della attendibilità dei consumi rilevati e posti a base delle fatture, la Corte capitolina ha rilevato che: a) la società non ha effettuato alcuna ricostruzione dei consumi, ma haquantificato i consumi mediante letture effettive; b) la contestazione degli importi delle fatture è generica e inidonea, pertanto,a integrare il requisito d i cui all’art. 115 cod. proc. civ.; c) il diniego della richiesta c.t.u. era stato dal primo giudice adeguatamente motivato sul rilievo che essa avrebbe dovuto essere preordinata ad eseguire accertamenti i cui esiti erano già rinvenibili negli atti di causa e che la contestazione degli importi indicati nelle fatture eraestremamente generica.

Il Tribunale, «dopo aver dichiarato dovuta la somma in questione, doveva procedere alla condanna del Fanelli, giacché la domanda riconvenzionale era stata formulata in tal senso.

In altri termini, (oltre) alla parte dichiarativa dell'inadempimento la sentenza avrebbe dovuto contenere anche un capo di condanna al pagamento della somma accertata come dovuta dall'utente »: la mancanza di tale statuizione comporta il dedotto vizio di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di tre motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso.

La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione degli artt. 102 e 110 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. e 383, terzo comma, cod. proc. civ.».

Deduce la nullità della sentenza, come di tutti gli atti successivi alla riassunzione del giudizio di primo grado seguita alla interruzione determinata dal decesso dell’originario attore, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli, coeredi dello stesso insieme con la madre, attrice in riassunzione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 cod. proc. civ.e 111, secondo comma, Cost. in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..

Rileva che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, «le evidenze processuali tutte del giudizio di prime cure escludono che vi sianostate “letture effettive”».

Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che quella dedotta in domanda fosse una contestazione generica delle fatture.

Evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso la sussistenza di anomalie relative alle letture dei consumiafferenti agli anni 2004/2005.

Sostiene che tale ammissione, unitamente alla contestazione delle fatture, rendeva indispensabile disporre c.t.u. al fine di accertare l’entità effettiva dei consumi relativi agli anni in questione.

Osserva che l’efficacia probatoria di una fattura inerisce unicamente al punto relativo alla provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l’ha emessa e sottoscritta ma non si estende alla veridicità delle dichiarazioni stesse.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 346 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello pronunciato al pagamento dell’importo di euro 47.970,95, così parzialmente riformando la decisione di primo grado che si era limitata sul punto ad una pronuncia di accertamento del credito, erroneamente ritenendo che il Tribunale fosse incorso nel dedotto vizio di infrapetizione.

Osserva, infatti, che il primo giudice, lungi dall’avere omesso di considerare la domanda di controparte nella sua interezza , aveva ritenuto di non dover emettere sentenza di condanna perché [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di concordare l’importo e i tempi della rateizzazione con l’attore come stabilito dalle normative imposte dall’ Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] e il Gas vigenti all’epoca dei fatti.

Rimarca peraltro che, sul punto, non avendo la società impugnato la statuizione contenuta nel capo c) del dispositivo della sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rateizzazione della somma dovuta in conformità alle vigenti norme stabilite dal Garante dell’Energia e del Gas, si era formato giudicato interno ostativo all’accoglimento del motivo di gravame incidentale, da ritenere pertanto erroneamente accolto dal giudice d’appello.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo pacifico indirizzo, il vizio processuale derivante dall'omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere denunciatoper la prima volta anche in sede di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi attestanti la necessità del contraddittorio emergano dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza che occorrano ulteriori attività istruttorie, e che sulla questione non si sia formato il giudicato, in quan to le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., di acquisire mezzi diprova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, conesclusione delle nullità originate da vizi del processo (Cass. nn. 3024 del 2012 e 24048 del 2017 e successive plurime pronunce conformi).

Per altrettanto costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti inricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, cosìda consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'íter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v.

Cass. Sez.

U. n. 8077 del 2012).

Ciò premesso, il motivo è, come detto, inammissibile per palese inosservanza dei requisiti di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. avendo omesso la ricorrente di indicare se e attraverso quale atto o documento e in che fase fossero stati introdotti nel giudizio di merito elementi idonei al rilievo dell’ora denunciato difetto di contraddittorio.

Essa si è piuttosto limitata ad affermare che tale difetto emergerebbe dalle «evidenze processuali», senza dire però quali, né come e quando introdotte, né riportarne il contenuto, né ancora localizzarle nel fascicolo di causa.

5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

5.1. L’accertamento, di rilievo fondante nella decisione impugnata, secondo cui i consumi posti a base degli importi fatturati non sono frutto di una ricostruzione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] ma sono stati rilevati mediante «letture effettive» è contrastata in ricorso dal contrario e meramente oppositivo asserto secondo cui «le evidenze processuali tutte del giudizio di prime cure escludono che vi siano state “letture effettive”».

Si tratta di argomento privo della consistenza di una censura riconducibile ad alcuno dei tipizzati vizi cassatori, al più potendosi in essa vedere una mera contestazione di merito, diretta alla sollecitazione di una nuova valutazione del materiale istruttorio certamente estranea ai compiti del giudice di legittimità.

5.2. Su tale premessa , al motivo deve pure riconoscersi consistenza di inammissibile censura di merito anche dove investe la ritenuta mancanza di specifica contestazione degli importi.

Va sul punto ribadito chel'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto edell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito,non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass . 3/5/2007, n. 10182; 16/12/2005, n. 27833); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed ilvalore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 20/9/2022 n. 27473 ; 17/1/2022 n. 1154;28/10/2019 n. 27490; 7/2/2019 n. 3680 ).

5.3. Non diversa valutazione deve compiersi con riferimento alla segnalata ammissione di controparte in ordine all’esistenza di anomalie nella acquisizione delle letture.

La censura per tale parte si appalesa inosservante del requisito di specifica indicazione dell’atto richiamato, avendo omesso la ricorrente di riportarne il contenuto (né con la riproduzione diretta del contenuto dell’atto, né con la riproduzione indiretta, accompagnata dalla indicazione della parte dell’atto in cui l'indiretta riproduzione troverebbe riscontro) ed anche di indicare se e dove esso è stat o prodotto nel giudizio di appello e sia rinvenibil e nel fascicolo di causa così come pervenuto avanti questa Corte, in palese violazione degli oneri imposti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 366 n. 6 e 369 n.4 cod. proc. civ. (per i quali si veda, ex multis, Cass. Sez.

U. n. 22726 del 2011, la quale, pur ammettendo che il ricorrente possa, agli effetti dell'osservanza dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., fare riferimento alla presenza di atti processuali nel fascicolo d'ufficio della fase di merito, ha sottolineato che resta sempre fermo l'onere di indicazione specifica anche di tali atti, onere del tutto violato nella specie).

5.4. Non può ritenersi di contro decisiva l’affermazione che in tal senso, circa cioè l’ammissione da parte della società convenuta dell’esistenza di anomalie, è contenuta nella sentenza di primo grado (cui la ricorrente fa pure riferimento in ricorso, questa volta rispettoso degli oneri predetti).

La frase che al riguardo ne viene estrapolata («[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella sua qualità ammetteva esservi stat a una anomalia nell’acquisizione delle letture dei consumi») nel suo significato letterale non correla le ammesse anomalie alle letture dei consumi, quanto piuttosto alla acquisizione di tali letture: il che del resto costituisce la ragione che ha comportato la tardiva emissione delle fatture, pure valorizzata ad altri fini (decorrenza degli interessi e mora credendi) dai giudici di merito.

6. Il terzo motivo è invece fondato.

Appare al riguardo dirimente il rilievo che la statuizione di condanna al pagamento, tout court, dell’importo dovuto in base alle predette fatture si pone in contrasto con quella contenuta nella sentenza di primo grado che, invece, aveva condannato la società alla rateizzazione della somma dovuta in conformità alle vigenti norme stabilite dal Garante dell’Energia e del Gas: statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, deve ritenersi formato giudicato interno.

7. In accoglimento, dunque, del solo terzo motivo, nei termini sopra indicati, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con la declaratoria del diritto della odierna ricorrente alla rateizzazione della somma dovuta in conformità alle vigenti norme stabilite dal Garante dell’Energia e del Gas.

Le ragioni della decisione, sostanzialmente confermative di quella di primo grado, giustificano, da un lato, la conferma del regolamento delle spese adottata dal Tribunale (compensazione per metà e condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della restante parte, come ivi liquidata) e, dall’altro, l’integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, che, alla luce dell’odierno scrutinio, avrebbedovuto vedere il rigetto di entrambi i contrapposti gravami.

Il solo parziale e limitato accoglimento dell’odierno ricorso giustifica la compensazione per due terzi delle spese del presente giudizio di legittimità, con la condanna della controricorrente alla rifusione, in favore della ricorrente, della restante parte, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorsoper quanto di ragione; dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, dichiara il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla rateizzazione della somma dovuta in conformità alle vigenti norme stabilite dal Garante dell’Energia e del Gas.

Compensa tra le parti, in misura della metà, le spese del giudizio di primo grado, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di parte attrice, della restante metà, liquidata in € 2.420,00 per compensi, oltre € 100 per esborsi ed oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado.

Compensa per due terzitra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte, liquidata in € 1.400 per compe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27993/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall' A vv. Maria di Croce (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale Ostiense 2; –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma , n. 812 /20 20 , [OSCURATO:PERSONA] – Fornitura di energia elettrica –Fatturazione – Contestazione dei consumi ─ Fattispecie pubblicata il30 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 1 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]", convenne in giudizio, nel 2006, avanti il Tribunale di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo accertarsi l’inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali di fornitura di energia elettrica, con la condanna della stessa al risarcimento dei danni cagionati dalla sospensione del servizio e dal mancato invio della fatturazione con cadenza mensile. Instò inoltre perché fossero accertati, attraverso c.t.u., il corretto funzionamento del misuratoredei consumi e l'effettiva entità di questi ultimi, con l’annullamento delle illegittime fatture. Chiese, infine , dichiararsi il proprio diritto alla rateizzazione delle somme effettivamente dovute. [OSCURATO:PERSONA] resistette alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento di una serie di fatture scadute non pagate per la somma complessiva di euro 47.970,95, oltre interessi e rivalutazione. Secondo quanto riferito in ricorso, il giudizio venne interrotto per la sopravvenuta morte dell’attore, e la causa venne quindi riassunta dalla vedova, [OSCURATO:PERSONA]. Espletata prova testimoniale ed acquisita varia documentazione, il Tribunale dichiarò l'inadempienza contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA]. nella fatturazione del consumi relativi agli anni 2004 e 2005 effettuati da parte attrice; dichiarò dovuta da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 47.970,95 senza interessi e rivalutazione monetaria a causa della mora credendi; condannò la società alla rateizzazione della suddetta somma in osservanza delle norme stabilite dal Garante dell'energia e del gas; rigettò la domanda di risarcimento danni dell'attrice in quanto non provata; compensò per metà le spese processuali, ponendo la restante metà a carico della convenuta. Pronunciando sui contrapposti gravami la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 812/2020, resa pubblica il 30 gennaio 2020 , in accoglimento dell’appello incidentale della società e in conseguente riforma della sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA]: ─al pagamento in favore della predetta società dell'importo di € 47.970,95, oltre interessi legali dalla domanda; ─ alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio di primo grado nellamisura già ridotta del 50%; ─ al pagamento, in favore della società, delle spese del giudizio di appello. Questi i passaggi della motivazione che maggiormente interessano in relazione ai proposti motivi di ricorso. Con riferimento alla iterata contestazione, da parte dell’appellante principale, della attendibilità dei consumi rilevati e posti a base delle fatture, la Corte capitolina ha rilevato che: a) la società non ha effettuato alcuna ricostruzione dei consumi, ma haquantificato i consumi mediante letture effettive; b) la contestazione degli importi delle fatture è generica e inidonea, pertanto,a integrare il requisito d i cui all’art. 115 cod. proc. civ.; c) il diniego della richiesta c.t.u. era stato dal primo giudice adeguatamente motivato sul rilievo che essa avrebbe dovuto essere preordinata ad eseguire accertamenti i cui esiti erano già rinvenibili negli atti di causa e che la contestazione degli importi indicati nelle fatture eraestremamente generica. Il Tribunale, «dopo aver dichiarato dovuta la somma in questione, doveva procedere alla condanna del Fanelli, giacché la domanda riconvenzionale era stata formulata in tal senso. In altri termini, (oltre) alla parte dichiarativa dell'inadempimento la sentenza avrebbe dovuto contenere anche un capo di condanna al pagamento della somma accertata come dovuta dall'utente »: la mancanza di tale statuizione comporta il dedotto vizio di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di tre motivi, cui resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. depositando controricorso. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione degli artt. 102 e 110 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. e 383, terzo comma, cod. proc. civ.». Deduce la nullità della sentenza, come di tutti gli atti successivi alla riassunzione del giudizio di primo grado seguita alla interruzione determinata dal decesso dell’originario attore, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli, coeredi dello stesso insieme con la madre, attrice in riassunzione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 cod. proc. civ.e 111, secondo comma, Cost. in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Rileva che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, «le evidenze processuali tutte del giudizio di prime cure escludono che vi sianostate “letture effettive”». Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che quella dedotta in domanda fosse una contestazione generica delle fatture. Evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso la sussistenza di anomalie relative alle letture dei consumiafferenti agli anni 2004/2005. Sostiene che tale ammissione, unitamente alla contestazione delle fatture, rendeva indispensabile disporre c.t.u. al fine di accertare l’entità effettiva dei consumi relativi agli anni in questione. Osserva che l’efficacia probatoria di una fattura inerisce unicamente al punto relativo alla provenienza delle dichiarazioni da parte di chi l’ha emessa e sottoscritta ma non si estende alla veridicità delle dichiarazioni stesse. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 346 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello pronunciato al pagamento dell’importo di euro 47.970,95, così parzialmente riformando la decisione di primo grado che si era limitata sul punto ad una pronuncia di accertamento del credito, erroneamente ritenendo che il Tribunale fosse incorso nel dedotto vizio di infrapetizione. Osserva, infatti, che il primo giudice, lungi dall’avere omesso di considerare la domanda di controparte nella sua interezza , aveva ritenuto di non dover emettere sentenza di condanna perché [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di concordare l’importo e i tempi della rateizzazione con l’attore come stabilito dalle normative imposte dall’ Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] e il Gas vigenti all’epoca dei fatti. Rimarca peraltro che, sul punto, non avendo la società impugnato la statuizione contenuta nel capo c) del dispositivo della sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rateizzazione della somma dovuta in conformità alle vigenti norme stabilite dal Garante dell’Energia e del Gas, si era formato giudicato interno ostativo all’accoglimento del motivo di gravame incidentale, da ritenere pertanto erroneamente accolto dal giudice d’appello. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo pacifico indirizzo, il vizio processuale derivante dall'omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere denunciatoper la prima volta anche in sede di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi attestanti la necessità del contraddittorio emergano dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza che occorrano ulteriori attività istruttorie, e che sulla questione non si sia formato il giudicato, in quan to le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., di acquisire mezzi diprova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, conesclusione delle nullità originate da vizi del processo (Cass. nn. 3024 del 2012 e 24048 del 2017 e successive plurime pronunce conformi). Per altrettanto costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti inricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, cosìda consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'íter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012). Ciò premesso, il motivo è, come detto, inammissibile per palese inosservanza dei requisiti di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. avendo omesso la ricorrente di indicare se e attraverso quale atto o documento e in che fase fossero stati introdotti nel giudizio di merito elementi idonei al rilievo dell’ora denunciato difetto di contraddittorio. Essa si è piuttosto limitata ad affermare che tale difetto emergerebbe dalle «evidenze processuali», senza dire però quali, né come e quando introdotte, né riportarne il contenuto, né ancora localizzarle nel fascicolo di causa. 5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 5.1. L’accertamento, di rilievo fondante nella decisione impugnata, secondo cui i consumi posti a base degli importi fatturati non sono frutto di una ricostruzione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] ma sono stati rilevati mediante «letture effettive» è contrastata in ricorso dal contrario e meramente oppositivo asserto secondo cui «le evidenze processuali tutte del giudizio di prime cure escludono che vi siano state “letture effettive”». Si tratta di argomento privo della consistenza di una censura riconducibile ad alcuno dei tipizzati vizi cassatori, al più potendosi in essa vedere una mera contestazione di merito, diretta alla sollecitazione di una nuova valutazione del materiale istruttorio certamente estranea ai compiti del giudice di legittimità. 5.2. Su tale premessa , al motivo deve pure riconoscersi consistenza di inammissibile censura di merito anche dove investe la ritenuta mancanza di specifica contestazione degli importi. Va sul punto ribadito chel'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto edell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito,non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass . 3/5/2007, n. 10182; 16/12/2005, n. 27833); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed ilvalore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 20/9/2022 n. 27473 ; 17/1/2022 n. 1154;28/10/2019 n. 27490; 7/2/2019 n. 3680 ). 5.3. Non diversa valutazione deve compiersi con riferimento alla segnalata ammissione di controparte in ordine all’esistenza di anomalie nella acquisizione delle letture. La censura per tale parte si appalesa inosservante del requisito di specifica indicazione dell’atto richiamato, avendo omesso la ricorrente di riportarne il contenuto (né con la riproduzione diretta del contenuto dell’atto, né con la riproduzione indiretta, accompagnata dalla indicazione della parte dell’atto in cui l'indiretta riproduzione troverebbe riscontro) ed anche di indicare se e dove esso è stat o prodotto nel giudizio di appello e sia rinvenibil e nel fascicolo di causa così come pervenuto avanti questa Corte, in palese violazione degli oneri imposti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 366 n. 6 e 369 n.4 cod. proc. civ. (per i quali si veda, ex multis, Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011, la quale, pur ammettendo che il ricorrente possa, agli effetti dell'osservanza dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., fare riferimento alla presenza di atti processuali nel fascicolo d'ufficio della fase di merito, ha sottolineato che resta sempre fermo l'onere di indicazione specifica anche di tali atti, onere del tutto violato nella specie). 5.4. Non può ritenersi di contro decisiva l’affermazione che in tal senso, circa cioè l’ammissione da parte della società convenuta dell’esistenza di anomalie, è contenuta nella sentenza di primo grado (cui la ricorrente fa pure riferimento in ricorso, questa volta rispettoso degli oneri predetti). La frase che al riguardo ne viene estrapolata («[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella sua qualità ammetteva esservi stat a una anomalia nell’acquisizione delle letture dei consumi») nel suo significato letterale non correla le ammesse anomalie alle letture dei consumi, quanto piuttosto alla acquisizione di tali letture: il che del resto costituisce la ragione che ha comportato la tardiva emissione delle fatture, pure valorizzata ad altri fini (decorrenza degli interessi e mora credendi) dai giudici di merito. 6. Il terzo motivo è invece fondato. Appare al riguardo dirimente il rilievo che la statuizione di condanna al pagamento, tout court, dell’importo dovuto in base alle predette fatture si pone in contrasto con quella contenuta nella sentenza di primo grado che, invece, aveva condannato la società alla rateizzazione della somma dovuta in conformità alle vigenti norme stabilite dal Garante dell’Energia e del Gas: statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, deve ritenersi formato giudicato interno. 7. In accoglimento, dunque, del solo terzo motivo, nei termini sopra indicati, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con la declaratoria del diritto della odierna ricorrente alla rateizzazione della somma dovuta in conformità alle vigenti norme stabilite dal Garante dell’Energia e del Gas. Le ragioni della decisione, sostanzialmente confermative di quella di primo grado, giustificano, da un lato, la conferma del regolamento delle spese adottata dal Tribunale (compensazione per metà e condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della restante parte, come ivi liquidata) e, dall’altro, l’integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, che, alla luce dell’odierno scrutinio, avrebbedovuto vedere il rigetto di entrambi i contrapposti gravami. Il solo parziale e limitato accoglimento dell’odierno ricorso giustifica la compensazione per due terzi delle spese del presente giudizio di legittimità, con la condanna della controricorrente alla rifusione, in favore della ricorrente, della restante parte, liquidata come da dispositivo. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorsoper quanto di ragione; dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, dichiara il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla rateizzazione della somma dovuta in conformità alle vigenti norme stabilite dal Garante dell’Energia e del Gas. Compensa tra le parti, in misura della metà, le spese del giudizio di primo grado, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di parte attrice, della restante metà, liquidata in € 2.420,00 per compensi, oltre € 100 per esborsi ed oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge. Compensa integralmente le spese del giudizio di secondo grado. Compensa per due terzitra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte, liquidata in € 1.400 per compe
Sentenza Cassazione n. 21070/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris